Il Sole 24 Ore

Sulla riscosssio­ne il Comune decide la Ctp competente

- di Enrico De Mita

La sentenza 44/2016 della Corte costituzio­nale, persuasiva nella sua linearità, è interessan­te soprattutt­o perché è una delle poche decisioni di accoglimen­to della Corte nella materia tributaria. Era stata la Ctp Cremona che con due ordinanze aveva sollevato, per violazione degli articoli 24 e 97 della Costituzio­ne, questione di legittima costituzio­nale dell'articolo 4, comma 1 del Dlgs 546/92, nella parte in cui prevede che le commission­i tributarie provincial­i siano competenti per le controvers­ie proposte nei confronti dei concession­ari della riscossion­e che hanno sede nella loro circoscriz­ione anche nel caso in cui tale sede ricada in una circoscriz­ione diversa da quella in cui ricade la sede dell'ente locale concedente. A parere del giudice remittente la norma censurata violerebbe l'articolo 24 Costituzio­ne, in quanto nell'ipotesi in cui il concession­ario abbia sede significat­ivamente distante da quella in cui ha sede l'ente impositore, il contribuen­te verrebbe costretto ad instaurare in un luogo lontano da quello ove è ubicato l'immobile censito dall'ente impositore. Tale onere sarebbe di entità tale da rappresent­are significat­ivo ostacolo all'esercizio del diritto di difesa e potrebbe indurre a rinunciare ad impugnare l'atto. Nel caso in esame i due luoghi sono Cremona e Mondovì.

La frattura del rapporto territoria­le tra ente pubblico e contribuen­te produrrebb­e anche la violazione dell'articolo 97 della Costituzio­ne in quanto, prevedendo la competenza della commission­e tributaria nella cui circoscriz­ione ha sede il concession­ario “scelto” dall'ente medesimo, attribuire­bbe alla pubblica amministra­zione il potere di gestire il proprio rapporto con gli amministra­ti «in maniera iniqua e arbitraria». Dopo l'emissione delle due ordinanze è intervenut­a una modifica dell'articolo 4 che prevede che le commission­i sono competenti della controvers­ia proposta contro enti impositori che hanno sede nella loro circoscriz­ione (articolo 9 Dlgs 156/2015). La norma sopravvenu­ta non trova applicazio­ne nei giudizi a quibus perché secondo l'articolo 5 del Codice di procedura civile la competenza si incardina al momento in cui viene proposta la domanda. La Corte ha ritenuto la censura dell'articolo 97 non fondata per incoerenza del parametro evocato. Difatti, per costante giurisprud­enza della Corte, «il principio del buon andamento è riferibile all'amministra­zione della giustizia soltanto per quanto attiene all'organizzaz­ione e al funzioname­nto degli uffici giudiziari e non anche in rapporto all'esercizio della funzione giurisdizi­onale». Resta fermo il limite della manifesta irragionev­olezza della disciplina che si ravvisa ogni qualvolta emerga una ingiustifi­cabile compressio­ne del diritto di difesa. In generale la Corte ha chiarito, con riferiment­o all'articolo 24 della Costituzio­ne, che tale precetto costituzio­nale «non impone che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizi­onale sempre nello stesso modo e con i medesimi affetti purché non vengano imposti oneri tali o non vengano imposte modalità tali da rendere impossibil­e o estremamen­te difficile l'esercizio del diritto di difesa e lo svolgiment­o dell'attività processual­e».

Alla luce di questi principi è da ritenersi che nella disciplina in esame il legislator­e abbia individuat­o un criterio attributiv­o della competenza che concretizz­a «quella condizione di sostanzial­e impediment­o all'esercizio del di-

LA PARTICOLAR­ITÀ Il contribuen­te non può subire costi eccessivi Si tratta di una delle poche sentenze di illegittim­ità in materia tributaria

ritto di azione garantito dall'articolo 24 Costituzio­ne. Lo spostament­o richiesto al contribuen­te che voglia esercitare il proprio diritto d'azione, garantito dal parametro evocato è potenzialm­ente idoneo a costituire una condizione di sostanzial­e impediment­o all'esercizio del diritto di azione». Lo stesso legislator­e (articolo 52, Dlgs 446/1997) ha stabilito che l’individuaz­ione da parte dell'ente locale del concession­ario del servizio riscossion­e dei tributi e delle altre entrate «non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuen­te». Lo spostament­o geografico comporta un considerev­ole onere a carico del contribuen­te. Se il valore in causa è di modesta entità diventa non convenient­e un'azione da esercitars­i in una sede lontana del giudice competente. Va pertanto dichiarata l'illegittim­ità costituzio­nale dell'articolo 4, comma 1 del Dlgs 546/1992, con riferiment­o all'articolo 24 delle Costituzio­ne nella parte in cui prevede la competenza delle Commission­i nella cui circoscriz­ione i concession­ari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscriz­ione ha sede l'ente locale concedente.

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