Sulla riscosssione il Comune decide la Ctp competente
La sentenza 44/2016 della Corte costituzionale, persuasiva nella sua linearità, è interessante soprattutto perché è una delle poche decisioni di accoglimento della Corte nella materia tributaria. Era stata la Ctp Cremona che con due ordinanze aveva sollevato, per violazione degli articoli 24 e 97 della Costituzione, questione di legittima costituzionale dell'articolo 4, comma 1 del Dlgs 546/92, nella parte in cui prevede che le commissioni tributarie provinciali siano competenti per le controversie proposte nei confronti dei concessionari della riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione anche nel caso in cui tale sede ricada in una circoscrizione diversa da quella in cui ricade la sede dell'ente locale concedente. A parere del giudice remittente la norma censurata violerebbe l'articolo 24 Costituzione, in quanto nell'ipotesi in cui il concessionario abbia sede significativamente distante da quella in cui ha sede l'ente impositore, il contribuente verrebbe costretto ad instaurare in un luogo lontano da quello ove è ubicato l'immobile censito dall'ente impositore. Tale onere sarebbe di entità tale da rappresentare significativo ostacolo all'esercizio del diritto di difesa e potrebbe indurre a rinunciare ad impugnare l'atto. Nel caso in esame i due luoghi sono Cremona e Mondovì.
La frattura del rapporto territoriale tra ente pubblico e contribuente produrrebbe anche la violazione dell'articolo 97 della Costituzione in quanto, prevedendo la competenza della commissione tributaria nella cui circoscrizione ha sede il concessionario “scelto” dall'ente medesimo, attribuirebbe alla pubblica amministrazione il potere di gestire il proprio rapporto con gli amministrati «in maniera iniqua e arbitraria». Dopo l'emissione delle due ordinanze è intervenuta una modifica dell'articolo 4 che prevede che le commissioni sono competenti della controversia proposta contro enti impositori che hanno sede nella loro circoscrizione (articolo 9 Dlgs 156/2015). La norma sopravvenuta non trova applicazione nei giudizi a quibus perché secondo l'articolo 5 del Codice di procedura civile la competenza si incardina al momento in cui viene proposta la domanda. La Corte ha ritenuto la censura dell'articolo 97 non fondata per incoerenza del parametro evocato. Difatti, per costante giurisprudenza della Corte, «il principio del buon andamento è riferibile all'amministrazione della giustizia soltanto per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari e non anche in rapporto all'esercizio della funzione giurisdizionale». Resta fermo il limite della manifesta irragionevolezza della disciplina che si ravvisa ogni qualvolta emerga una ingiustificabile compressione del diritto di difesa. In generale la Corte ha chiarito, con riferimento all'articolo 24 della Costituzione, che tale precetto costituzionale «non impone che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi affetti purché non vengano imposti oneri tali o non vengano imposte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa e lo svolgimento dell'attività processuale».
Alla luce di questi principi è da ritenersi che nella disciplina in esame il legislatore abbia individuato un criterio attributivo della competenza che concretizza «quella condizione di sostanziale impedimento all'esercizio del di-
LA PARTICOLARITÀ Il contribuente non può subire costi eccessivi Si tratta di una delle poche sentenze di illegittimità in materia tributaria
ritto di azione garantito dall'articolo 24 Costituzione. Lo spostamento richiesto al contribuente che voglia esercitare il proprio diritto d'azione, garantito dal parametro evocato è potenzialmente idoneo a costituire una condizione di sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione». Lo stesso legislatore (articolo 52, Dlgs 446/1997) ha stabilito che l’individuazione da parte dell'ente locale del concessionario del servizio riscossione dei tributi e delle altre entrate «non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente». Lo spostamento geografico comporta un considerevole onere a carico del contribuente. Se il valore in causa è di modesta entità diventa non conveniente un'azione da esercitarsi in una sede lontana del giudice competente. Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1 del Dlgs 546/1992, con riferimento all'articolo 24 delle Costituzione nella parte in cui prevede la competenza delle Commissioni nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente.