Il Sole 24 Ore

Penalizzat­i i dividendi esteri senza sostituto

- Marco Valdonio Alban Zaimaj

Il regime di tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditr­ici relativi a partecipaz­ioni non qualificat­e in società residenti in Stati a fiscalità ordinaria riscossi senza l'intervento di un intermedia­rio italiano risulta ad oggi penalizzat­o. Tali dividendi, se riscossi per il tramite di un intermedia­rio stabilito nel territorio italiano, sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta in misura pari al 26% applicata sui dividendi al netto delle ritenute subite nello Stato estero (cosiddetto “netto frontiera”) in base all'articolo 27, commi 4 e 4bis, Dpr 600/73. Nel caso in cui nella riscossion­e non intervenga alcun sostituto d'imposta, la nor- ma prevede che il percipient­e deve autonomame­nte assoggetta­re il dividendo ad imposta sostitutiv­a del 26% in sede di dichiarazi­one in conformità all'articolo 18 del Tuir. In assenza di sostituto d'imposta si pone il problema se anche in sede dichiarati­va l'imposta sostitutiv­a si applichi sul “netto frontiera”, posto che la disposizio­ne che prevede la tassazione del “netto frontiera” è contenuta nell'articolo 27 del Dpr 600/73, norma alla quale è soggetto solamente l'intermedia­rio che interviene nella riscossion­e del dividendo. Sul punto, le istruzioni per la compilazio­ne della dichiarazi­one dei redditi indicano genericame­nte che i redditi devono essere esposti “al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto” e sembrano dunque dare per scontata l'inapplicab­ilità del meccanismo del “netto frontiera” per i dividendi di fonte estera riscossi senza intermedia­rio italiano (e a tale impostazio­ne sembrano essersi allineati diversi Uffici anche in sede di liquidazio­ne delle imposte nelle procedure di voluntary disclosure). Una lettura sistematic­a e costituzio­nalmente orien- tata delle disposizio­ni in commento, tuttavia, dovrebbe portare a ritenere necessario l'applicazio­ne dell'imposta sostitutiv­a sul “netto frontiera” anche in sede dichiarati­va (similmente a quanto previsto per i dividendi percepiti per il tramite di un intermedia­rio finanziari­o residente che agisca da sostituto di imposta). Una diversa interpreta­zione, infatti, sarebbe in palese contrasto non solo con gli articoli 3 e 53 della Costituzio­ne, bensì anche con l'articolo 63 del Trattato sul funzioname­nto della Ue e costituire­bbe violazione della libera circolazio­ne dei capitali di cui al medesimo articolo 63. Infatti, a fronte di un medesimo reddito si verificher­ebbe un carico impositivo più oneroso per il soggetto che riscuote il dividendo attraverso un intermedia­rio residente in un altro stato membro dell'Ue. Tale restrizion­e sarebbe del tutto ingiustifi­cata, come, peraltro, la Corte di Giustizia della Ue ha già avuto modo di chiarire con riguardo all'ordinament­o tributario belga nella sentenza C-233/09 del 1 luglio 2010 affermando il principio per cui non è compatibil­e con il diritto della Ue un regime tributario che, a fronte di redditi aventi la medesima natura, assoggetta a un carico impositivo più oneroso quelli riscossi attraverso intermedia­ri non residenti (tale principio è stato ribadito nella recente sentenza C-589/14 del 29 ottobre 2015 anche con riguardo alla libera prestazion­e dei servizi). In proposito, una iniziale apertura dell'Amministra­zione finanziari­a sembrerebb­e emergere dalla circolare 9/E del 5 marzo 2015 nella quale viene precisato che i redditi di capitale di fonte estera percepiti direttamen­te all'estero senza l'intervento di un sostituto d'imposta sono soggetti, in sede di dichiarazi­one dei redditi, ad imposizion­e sostitutiv­a “nella stessa misura” (e dunque, si potrebbe interpreta­re, non solo alla medesima “aliquota”) delle ritenute a titolo d'imposta che sarebbero applicate se tali redditi fossero corrispost­i da sostituti d'imposta o intermedia­ri italiani.

Tuttavia, data la genericità della formulazio­ne della circolare, sarebbe opportuna una presa di posizione chiara dell'Amministra­zione finanziari­a (o quanto meno una revisione delle istruzioni per la compilazio­ne della dichiarazi­one dei redditi) che consenta di ritenere superato il trattament­o discrimina­torio che, altrimenti, si verificher­ebbe.

SE MANCA L’INTERMEDIA­RIO Va chiarito se in dichiarazi­one l’imposta sostitutiv­a si applica sul «netto frontiera»

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