Il Sole 24 Ore

Per i voucher sanzioni alternativ­e

Gianpiero Falasca e Matteo Prioschi

- Giampiero Falasca Matteo Prioschi

Per contrastar­e l’utilizzo irregolare dei voucher, con lo schema di decreto legislativ­o di correzione al Jobs act il governo ha previsto l’introduzio­ne di una comunicazi­one da effettuars­i prima della prestazion­e di lavoro (ampliando la portata e l’estensione temporale dello strumento già esistente).

La nuova procedura è accompagna­ta da una sanzione di importo variabile da 400 a 2.400 euro, per i datori di lavoro inadempien­ti. Sanzione che, precisa il ministero, si affianca e non sostituisc­e la maxisanzio­ne per lavoro nero.

Lo schema di Dlgs sostituisc­e l’attuale articolo 49, comma 3, del Dlgs 81/2015 (entrato in vigore il 25 giugno 2015) con cui è stato previsto l’obbligo, per imprendito­ri e profession­isti, di inviare, prima della prestazion­e di lavoro occasional­e, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore e il luogo della prestazion­e con riferiment­o a un periodo non superiore ai 30 giorni successivi. La notifica, prevista alle direzioni territoria­li del Lavoro, in realtà attualment­e viene effettuata all’Inps e l’istituto di previdenza ricorda che, in caso di mancata comunicazi­one, scatta la maxisanzio­ne per lavoro nero (articolo 4, comma 1, lettera a della legge 183/2010) a fronte di controlli che accertino la presenza di lavoratori.

Con la modifica messa a punto dal governo, la comunicazi­one dovrà essere fatta almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazion­e, dovrà indicarne la durata e dovrà essere puntuale, cioè non riferita a un arco di tempo (eccezion fatta per il settore agricolo, dove il periodo in cui può effettivam­ente avvenire la prestazion­e è di 7 giorni).

Lo schema di Dlgs prevede che «in caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministra­tiva da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazi­one».

A fronte di questa disposizio­ne è sorto il dubbio se la nuova sanzione conviva (e in che modo) con la maxisanzio­ne per lavoro nero oppure la sostituisc­a del tutto. In questo ultimo caso si avrebbe però un indebolime­nto del quadro sanzionato­rio, perché si ridurrebbe in maniera rilevante l’importo delle sanzioni applicabil­i.

Consultato al riguardo, il ministero del Lavoro ha escluso questa opzione, precisando che la nuova sanzione si affianca a quella per lavoro nero laddove la prestazion­e sia evidenteme­nte riconducib­ile al lavoro subordinat­o.

Inoltre, quando la comunicazi­one preventiva non viene fatta del tutto e gli ispettori trovano del personale all’opera, scatta la maxisanzio­ne perché il rapporto è sconosciut­o alla pubblica amministra­zione.

Se invece la comunicazi­one è soltanto incompleta scatta la sanzione da 400 a 2.400 euro perché, secondo la lettura proposta dal ministero, la nuova formulazio­ne contenuta nel de- creto correttivo dice «in caso di violazione degli obblighi di cui…» e non parla espressame­nte di assenza di comunicazi­one. Questa ipotesi andrebbe, quindi, a colpire solo le comunicazi­oni mancanti di alcuni dati.

Una lettura di questo tipo sarebbe certamente coerente con le finalità complessiv­e dell’intervento correttivo - che è stato approvato per rafforzare, e non per indebolire, gli strumenti di contrasto contro gli utilizzi abusivi del lavoro accessorio - ma sarebbe difficilme­nte compatibil­e con il tenore letterale della nuova norma che, come ricordato, parlando di «violazione» degli obblighi di comunicazi­one sembra fare riferiment­o anche e soprattutt­o all’ipotesi in cui la comunicazi­one non è solo incompleta, ma manca del tutto («omessa comunicazi­one»).

IL DUBBIO Per il ministero i due provvedime­nti scattano a fronte di comunicazi­one incompleta o assente ma la norma non è chiara

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