Le regole per il canone addebitato in bolletta
Dall’agenzia delle Entrate le regole per calcolare le somme nel caso di contratti elettrici stipulati durante l’anno
La data della dichiarazione sostitutiva fa scattare l’esenzione annuale o per sei mesi
Le Entrate chiariscono le regole per pagare il canone Rai con una corposa circolare (la 29/E, diramata ieri) che di fatto risolve alcuni casi dubbi e riepiloga la normativa. Il meccanismo è comunque molto avanti e le scadenze (nonostante le lungaggini nella pubblicazione del Dm attuativo dello Sviluppo, a lungo bloccato dal cambio di ministro) sono state tutte rispettate. Quindi, assicurano allo Sviluppo, in luglio tutti i contribuenti titolari di utenza elettrica riceveranno con la bolletta la prima maxi rata del canone, che dovrebbe essere di circa 70 euro. Naturalmente non verrà coinvolto chi (circa 817mila persone secondo le Entrate) ha attestato di essere sì titolare di utenza elettrica ma di non dover pagare perché il canone è già a carico di altri familiari.
La circolare, infatti, indica come «utenze residenziali», quelle cioè obbligate al pagamento, quelle che in bolletta hanno la sigla D1, D2 o D3 (queste ultime solo se effettivamente residenziali in base all’allineamento fatto con i dati dell’Anagrafe tributaria).
Quando allo stesso codice fiscale sono abbinate più utenze classificate in bolletta come residenziali o «altri clienti domestici» (come può accadere se, al momento del contratto, ci si è di- menticati di comunicare che si trattava di seconda casa), l’Agenzia assicura che il canone verrà addebitato su una sola fornitura, quella per la quale risulta la residenza all’Anagrafe tributaria (se risultano ambedue le tipologie) o quella di attivazione più recente ( se risultano solo «altri clienti domestici»).
Per la prima applicazione del sistema, comunque, saranno addebitate in bolletta le rate di canone relativamente a utenze attive alla data del 1° luglio 2016.
Nella circolare sono anche indicati gli importi per il rinnovo del canone annuale (100 euro), semestrale (51,03) e trimestrale (26,58) e quelli a seconda del mese di attivazione.
In ogni caso, conferma la circolare, per determinare l’importo del canone valgono le dichiara- zioni sostitutive presentate entro il 16 maggio scorso (circa 817mila) sulla «non detenzione» di apparecchi televisivi e sulla «sussistenza di altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti della famiglia è già tenuto al pagamento». Nelle bollette, quindi, se ne terrà conto.
Per quanto riguarda la «non detenzione» (il “quadro A” della dichiarazione), per chi aveva utenze elettriche già attive al 1° gennaio 2016, se la dichiarazione è stata presentata nei termini, l’esenzione vale per tutto il 2016; se invece è stata presentata tra il 17 maggio e il 30 giugno, il canone è dovuto per il primo semestre 2016 ma non per il secondo. Chi la presenterà dopo il 30 giugno pagherà tutto il 2016 ma sarà esente per il 2017.
Se invece l’utenza elettrica è stata attivata dopo il 1° gennaio 2016 (ed entro il 31 marzo 2016) , la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata entro il 16 maggio 2016. Per chi ha attivato in aprile c’era tempo sino al 31 maggio e per le attivazioni di maggio sino al 30 giugno. In tutti questi casi, esenzione per tutto il 2016.
Se questi termini non sono stati rispettati, ma la dichiarazione è stata presentata comunque entro il 30 giugno 2016, l’esenzione spetta per il secondo semestre. Per chi, invece, presenta la dichiarazione dal 1° luglio al 31 dicembre 2017, il canone è dovuto per il 2016 ma non per il 2017.
Se la dichiarazione è di «sussistenza di altra utenza elettrica» (quella indicata nel “quadro B”), cioè relativa al fatto che altri membri dello stesso nucleo familiare già pagano il canone, questo non verrà addebitato all’interes- sato o, se la dichiarazione è arrivata troppo tardi, l'addebito verrà interrotto alla prima rata possibile e poi andrà chiesto il rimborso.
Inoltre, precisa la circolare, la dichiarazione di variazione eventualmente resa in un momento successivo alla prima, nella quale si comunica che è venuto meno il diritto all’esenzione, comporterà l’addebito a decorrere dal mese di presentazione.
Infine, per le altre tipologie di soggetti esenti (perché pagano in altro modo, oppure hanno almeno 75 anni e pensione non superiore alla sociale, o godono di esenzioni in base a convenzioni internazionali) l’addebito in bolletta non ci sarà, sulla base dell’incrocio delle date di attivazione dell’utenza elettrica e del diritto al non addebito.
FUORI DAL PERIMETRO Sono 871mila i contribuenti che hanno dichiarato di non dover pagare la somma in quanto già a carico di altri familiari