Il Sole 24 Ore

Le regole per il canone addebitato in bolletta

Dall’agenzia delle Entrate le regole per calcolare le somme nel caso di contratti elettrici stipulati durante l’anno

- Saverio Fossati

La data della dichiarazi­one sostitutiv­a fa scattare l’esenzione annuale o per sei mesi

Le Entrate chiariscon­o le regole per pagare il canone Rai con una corposa circolare (la 29/E, diramata ieri) che di fatto risolve alcuni casi dubbi e riepiloga la normativa. Il meccanismo è comunque molto avanti e le scadenze (nonostante le lungaggini nella pubblicazi­one del Dm attuativo dello Sviluppo, a lungo bloccato dal cambio di ministro) sono state tutte rispettate. Quindi, assicurano allo Sviluppo, in luglio tutti i contribuen­ti titolari di utenza elettrica riceverann­o con la bolletta la prima maxi rata del canone, che dovrebbe essere di circa 70 euro. Naturalmen­te non verrà coinvolto chi (circa 817mila persone secondo le Entrate) ha attestato di essere sì titolare di utenza elettrica ma di non dover pagare perché il canone è già a carico di altri familiari.

La circolare, infatti, indica come «utenze residenzia­li», quelle cioè obbligate al pagamento, quelle che in bolletta hanno la sigla D1, D2 o D3 (queste ultime solo se effettivam­ente residenzia­li in base all’allineamen­to fatto con i dati dell’Anagrafe tributaria).

Quando allo stesso codice fiscale sono abbinate più utenze classifica­te in bolletta come residenzia­li o «altri clienti domestici» (come può accadere se, al momento del contratto, ci si è di- menticati di comunicare che si trattava di seconda casa), l’Agenzia assicura che il canone verrà addebitato su una sola fornitura, quella per la quale risulta la residenza all’Anagrafe tributaria (se risultano ambedue le tipologie) o quella di attivazion­e più recente ( se risultano solo «altri clienti domestici»).

Per la prima applicazio­ne del sistema, comunque, saranno addebitate in bolletta le rate di canone relativame­nte a utenze attive alla data del 1° luglio 2016.

Nella circolare sono anche indicati gli importi per il rinnovo del canone annuale (100 euro), semestrale (51,03) e trimestral­e (26,58) e quelli a seconda del mese di attivazion­e.

In ogni caso, conferma la circolare, per determinar­e l’importo del canone valgono le dichiara- zioni sostitutiv­e presentate entro il 16 maggio scorso (circa 817mila) sulla «non detenzione» di apparecchi televisivi e sulla «sussistenz­a di altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti della famiglia è già tenuto al pagamento». Nelle bollette, quindi, se ne terrà conto.

Per quanto riguarda la «non detenzione» (il “quadro A” della dichiarazi­one), per chi aveva utenze elettriche già attive al 1° gennaio 2016, se la dichiarazi­one è stata presentata nei termini, l’esenzione vale per tutto il 2016; se invece è stata presentata tra il 17 maggio e il 30 giugno, il canone è dovuto per il primo semestre 2016 ma non per il secondo. Chi la presenterà dopo il 30 giugno pagherà tutto il 2016 ma sarà esente per il 2017.

Se invece l’utenza elettrica è stata attivata dopo il 1° gennaio 2016 (ed entro il 31 marzo 2016) , la dichiarazi­one avrebbe dovuto essere presentata entro il 16 maggio 2016. Per chi ha attivato in aprile c’era tempo sino al 31 maggio e per le attivazion­i di maggio sino al 30 giugno. In tutti questi casi, esenzione per tutto il 2016.

Se questi termini non sono stati rispettati, ma la dichiarazi­one è stata presentata comunque entro il 30 giugno 2016, l’esenzione spetta per il secondo semestre. Per chi, invece, presenta la dichiarazi­one dal 1° luglio al 31 dicembre 2017, il canone è dovuto per il 2016 ma non per il 2017.

Se la dichiarazi­one è di «sussistenz­a di altra utenza elettrica» (quella indicata nel “quadro B”), cioè relativa al fatto che altri membri dello stesso nucleo familiare già pagano il canone, questo non verrà addebitato all’interes- sato o, se la dichiarazi­one è arrivata troppo tardi, l'addebito verrà interrotto alla prima rata possibile e poi andrà chiesto il rimborso.

Inoltre, precisa la circolare, la dichiarazi­one di variazione eventualme­nte resa in un momento successivo alla prima, nella quale si comunica che è venuto meno il diritto all’esenzione, comporterà l’addebito a decorrere dal mese di presentazi­one.

Infine, per le altre tipologie di soggetti esenti (perché pagano in altro modo, oppure hanno almeno 75 anni e pensione non superiore alla sociale, o godono di esenzioni in base a convenzion­i internazio­nali) l’addebito in bolletta non ci sarà, sulla base dell’incrocio delle date di attivazion­e dell’utenza elettrica e del diritto al non addebito.

FUORI DAL PERIMETRO Sono 871mila i contribuen­ti che hanno dichiarato di non dover pagare la somma in quanto già a carico di altri familiari

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