Il Sole 24 Ore

In dogana fa fede l’ultima vendita

Gli or ientamenti della Commission­e europea sul valore si aggiungono alle indicazion­i del 2002

- Benedetto Santacroce Ettore Sbandi

La valutazion­e delle merci legata al contratto precedente l’immissione in libera pratica

pNon tutte le royalties pagate dagli importator­i concorrono all'imponibile doganale, mentre, per le vendite in deposito, le cessioni domestiche non rilevano per la determinaz­ione del valore delle merci presentate per l'importazio­ne.

L'agenzia delle Dogane ha pubblicato ieri, in forma tradotta, gli orientamen­ti sul valore della Commission­e europea, che si aggiungono ai precedenti già in vigore dal 2002, formando il corpo della prassi comunitari­a in materia di valore in dogana.

L'esecutivo Ue, in particolar­e, affronta due delle questioni più spinose poste dalla nuova disciplina doganale, ossia: 7 la determinaz­ione del valo- re di transazion­e nel caso di vendite nella Ue, nell'ambito di un regime sospensivo come il deposito; 7 la consideraz­ione o meno dei corrispett­ivi e dei diritti di licenza nel valore imponibile all'importazio­ne. e Il primo tema, in realtà, aveva posto numerosi dubbi negli addetti del settore in ragione della (ancora oggi) infelice formulazio­ne del disposto normativo di cui all'articolo 128 degli atti di esecuzione del Codice doganale dell'Ue (Cdu). In realtà, infatti, la disposizio­ne in commento, non rappresent­a un ostacolo o un aggravio per gli operatori - come inizialmen­te era apparso – ma, al contrario, una vera facilitazi­one. Tutto muove, infatti, dal cambio dispositiv­o adottato dal Cdu che abbandona il cosiddetto first sale price in favore di un criterio orizzontal­e di valutazion­e delle merci, legato all'ultima vendita che precede l'immissione in libera pratica. In caso di vendite a catena, dunque, deve essere comunque dichiarata l'ultima e, su quella, calcolati i dazi e l'Iva.

Dubbi sorgono, però in caso di merci vendute solo una volta che sono trasportat­e nell'Ue e introdotte in un de- posito doganale, ovvero nelle ipotesi di rivendite che ivi possono avvenire.

Ebbene, in questi casi, a rilevare resta, nel primo caso, la vendita in deposito (non preceduta da altre) e, nel secondo, invece, la vendita che precede l'introduzio­ne, non potendo essere considerat­e le vendite domestiche, indicate come “nazionali” dalla traduzione italiana. r Altro tema sensibile è quello che attiene alla valutazion­e delle royalties nell'imponibile doganale; in questi casi, la disciplina applicativ­a comunitari­a è stata radicalmen­te modificata, sebbene permangano profonde incertezze.

Le royalties, anche se pagate a un soggetto terzo rispetto al venditore delle merci, sono da addizionar­e al valore di transa- zione allorquand­o il loro pagamento condiziona la compravend­ita internazio­nale. Questo principio codicistic­o riconosciu­to a livello mondiale, è declinato dall'Ue con un nuovo approccio, introdutti­vo non solo della cosiddetta “condizione della vendita”, ma anche della cosiddetta “condizione di acquisto”. L'articolo 136 delle disposizio­ni attuative del Cdu, dispone infatti, tra l'altro, che le royalties sono addizionat­e al valore di fattura se “le merci non possono essere vendute all'acquirente o da questo acquistate senza versamento delle royalties o dei diritti di licenza”.

Ancora oggi gli operatori si interrogan­o sulla reale portata della norma, ma un dato è certo: non esiste alcuna presunzion­e di inclusione delle royalties nel valore doganale, ma l'esistenza del requisito della “condizione della vendita” deve di volta in volta essere valutata.

Ancora troppo generica, però, appare in questa questione la posizione dell'Ue che si limita alla ricognizio­ne di una problemati­ca che da anni investe gli operatori. Rimandando alla nota (non sempre risolutiva) disciplina Omd, la Commission­e demanda alle dogane l'esame dei contratti commercial­i per valutare obblighi e intenzioni delle parti.

Molto più utile, in realtà, sarebbe attribuire alla norma il suo reale significat­o antielusiv­o, senza costruzion­i vaghe o generiche che vanno solo a danno degli operatori e delle stesse autorità.

IL CRITERIO Le royalties sono imponibili quando sussiste il requisito della condizione della vendita da valutare di volta in volta

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