In dogana fa fede l’ultima vendita
Gli or ientamenti della Commissione europea sul valore si aggiungono alle indicazioni del 2002
La valutazione delle merci legata al contratto precedente l’immissione in libera pratica
pNon tutte le royalties pagate dagli importatori concorrono all'imponibile doganale, mentre, per le vendite in deposito, le cessioni domestiche non rilevano per la determinazione del valore delle merci presentate per l'importazione.
L'agenzia delle Dogane ha pubblicato ieri, in forma tradotta, gli orientamenti sul valore della Commissione europea, che si aggiungono ai precedenti già in vigore dal 2002, formando il corpo della prassi comunitaria in materia di valore in dogana.
L'esecutivo Ue, in particolare, affronta due delle questioni più spinose poste dalla nuova disciplina doganale, ossia: 7 la determinazione del valo- re di transazione nel caso di vendite nella Ue, nell'ambito di un regime sospensivo come il deposito; 7 la considerazione o meno dei corrispettivi e dei diritti di licenza nel valore imponibile all'importazione. e Il primo tema, in realtà, aveva posto numerosi dubbi negli addetti del settore in ragione della (ancora oggi) infelice formulazione del disposto normativo di cui all'articolo 128 degli atti di esecuzione del Codice doganale dell'Ue (Cdu). In realtà, infatti, la disposizione in commento, non rappresenta un ostacolo o un aggravio per gli operatori - come inizialmente era apparso – ma, al contrario, una vera facilitazione. Tutto muove, infatti, dal cambio dispositivo adottato dal Cdu che abbandona il cosiddetto first sale price in favore di un criterio orizzontale di valutazione delle merci, legato all'ultima vendita che precede l'immissione in libera pratica. In caso di vendite a catena, dunque, deve essere comunque dichiarata l'ultima e, su quella, calcolati i dazi e l'Iva.
Dubbi sorgono, però in caso di merci vendute solo una volta che sono trasportate nell'Ue e introdotte in un de- posito doganale, ovvero nelle ipotesi di rivendite che ivi possono avvenire.
Ebbene, in questi casi, a rilevare resta, nel primo caso, la vendita in deposito (non preceduta da altre) e, nel secondo, invece, la vendita che precede l'introduzione, non potendo essere considerate le vendite domestiche, indicate come “nazionali” dalla traduzione italiana. r Altro tema sensibile è quello che attiene alla valutazione delle royalties nell'imponibile doganale; in questi casi, la disciplina applicativa comunitaria è stata radicalmente modificata, sebbene permangano profonde incertezze.
Le royalties, anche se pagate a un soggetto terzo rispetto al venditore delle merci, sono da addizionare al valore di transa- zione allorquando il loro pagamento condiziona la compravendita internazionale. Questo principio codicistico riconosciuto a livello mondiale, è declinato dall'Ue con un nuovo approccio, introduttivo non solo della cosiddetta “condizione della vendita”, ma anche della cosiddetta “condizione di acquisto”. L'articolo 136 delle disposizioni attuative del Cdu, dispone infatti, tra l'altro, che le royalties sono addizionate al valore di fattura se “le merci non possono essere vendute all'acquirente o da questo acquistate senza versamento delle royalties o dei diritti di licenza”.
Ancora oggi gli operatori si interrogano sulla reale portata della norma, ma un dato è certo: non esiste alcuna presunzione di inclusione delle royalties nel valore doganale, ma l'esistenza del requisito della “condizione della vendita” deve di volta in volta essere valutata.
Ancora troppo generica, però, appare in questa questione la posizione dell'Ue che si limita alla ricognizione di una problematica che da anni investe gli operatori. Rimandando alla nota (non sempre risolutiva) disciplina Omd, la Commissione demanda alle dogane l'esame dei contratti commerciali per valutare obblighi e intenzioni delle parti.
Molto più utile, in realtà, sarebbe attribuire alla norma il suo reale significato antielusivo, senza costruzioni vaghe o generiche che vanno solo a danno degli operatori e delle stesse autorità.
IL CRITERIO Le royalties sono imponibili quando sussiste il requisito della condizione della vendita da valutare di volta in volta