Esenti Iva le spedizioni di scarso valore
Le operazioni relative a spedizioni di modico valore sono finalmente esenti dal pagamento dell'Iva con riferimento non solo ai beni importati, ma anche ai relativi servizi accessori, con particolari riguardo ai costi di trasporto. È infatti in vigore da oggi, 22 giugno, il rinnovato decreto ministeriale del 31 ottobre 1997, ora modificato dal decreto 96 del 29 aprile 2016 per dare piena attuazione alla disciplina comunitaria in materia di imposta sul valore aggiunto gravante sulle importazioni di merci in franchigia, piccole spedizioni prive di carattere commerciale e spedizioni di valore trascurabile. La questione, solo apparente- mente semplice, ha comportato negli anni numerose difficoltà applicative, dovute anche al disallineamento esistente tra la disciplina doganale e quella fiscale, da una parte, e tra quella unionale e quella, parzialmente differente, nazionale. Affrontando la questione, in via prioritaria, da un punto di vista dell'Iva, si rileva infatti la presenza di un quadro unionale armonizzato assolutamente chiaro, in precedenza solo parzialmente attuato dal legislatore nazionale, oggetto ultimamente di interventi normativi di rilevante impatto. L'articolo 143 della direttiva 2006/112/Ce dispone che sono esenti da Iva: 1 le importazioni di beni di valo- re non superiore a 10 euro, innalzabile fino a 22 euro dallo Stato membro; 1 le importazioni di beni oggetto di “piccole spedizioni prive di carattere commerciale”.
L’articolo 144 prevede inoltre che gli Stati membri esentano dall'Iva le prestazioni connesse con le importazioni se il relativo valore è compreso nella base imponibile doganale. Tuttavia, la disposizione in commento era in concreto disapplicata, ancorché in forma parziale, con riferimento ai valori delle spese di trasporto che venivano in Italia comunque assoggettate ad imposta. In forza di una consolidata applicazione dell'articoli 9 e 69 del Dpr 633/1972, i servizi accessori alle importazioni, tra cui appunto il trasporto, beneficiavano infatti della non imponibilità alla duplice condizione che: 1 avessero concorso alla formazione della base i mponibile dell'importazione; 1 fossero stati assoggettati ad imposta in sede di importazione.
Era evidente il contrasto di tale prassi applicativa con l'articolo 144 della direttiva, che richiede solo che il valore dei servizi connessi alle importazioni oggetto di franchigia d'imposta sia compreso nella base imponibile dell'importazione, senza che sia necessa- rio che i beni importati debbano essere assoggettati ad imposta. A tale prima criticità, che era costata all'Italia l'apertura di una procedura d'infrazione (la 2012/2088), ha ovviato la modifica introdotta dall'articolo 12 della legge 115/2015 (legge europea 2014), con la quale si è intervenuti sulla normativa interna che si era mostrata incompatibile con quella unionale. La disposizione ha infatti ampliato le ipotesi di non imponibilità previste dall'articolo 9 del Dpr 633/72 e, dunque, dal 18 agosto 2015 sono inclusi tra le operazioni non imponibili i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile. Al fine di coordinare la nuova disciplina con quella doganale, è ora giunto il decreto 96/16 che, modificando la disposizione di base di cui al decreto 489/97, ha esteso l'agevolazione Iva anche ai relativi servizi accessori, indipendentemente dal loro ammontare. Resta, in chiusura, il disallineamento tra la disposizione sulla franchigia Iva e la disposizione sulla franchigia doganale di cui al regolamento Ce 1189.09; e il disallineamento è duplice, per gli importi e per i servizi accessori. Per gli importi, infatti, la franchigia dai dazi è per i valori intrinseci inferiori a 150 euro, mentre la franchigia Iva, ai sensi dell’ articolo 5 del decreto 489/97, è per valori pari a 22 euro. Per i servizi accessori, invece, è ora pienamente attiva a livello Ue e It l'esenzione dall'Iva mentre non è attiva per i dazi.