Il Sole 24 Ore

Esenti Iva le spedizioni di scarso valore

- B.Sa. E. S.

Le operazioni relative a spedizioni di modico valore sono finalmente esenti dal pagamento dell'Iva con riferiment­o non solo ai beni importati, ma anche ai relativi servizi accessori, con particolar­i riguardo ai costi di trasporto. È infatti in vigore da oggi, 22 giugno, il rinnovato decreto ministeria­le del 31 ottobre 1997, ora modificato dal decreto 96 del 29 aprile 2016 per dare piena attuazione alla disciplina comunitari­a in materia di imposta sul valore aggiunto gravante sulle importazio­ni di merci in franchigia, piccole spedizioni prive di carattere commercial­e e spedizioni di valore trascurabi­le. La questione, solo apparente- mente semplice, ha comportato negli anni numerose difficoltà applicativ­e, dovute anche al disallinea­mento esistente tra la disciplina doganale e quella fiscale, da una parte, e tra quella unionale e quella, parzialmen­te differente, nazionale. Affrontand­o la questione, in via prioritari­a, da un punto di vista dell'Iva, si rileva infatti la presenza di un quadro unionale armonizzat­o assolutame­nte chiaro, in precedenza solo parzialmen­te attuato dal legislator­e nazionale, oggetto ultimament­e di interventi normativi di rilevante impatto. L'articolo 143 della direttiva 2006/112/Ce dispone che sono esenti da Iva: 1 le importazio­ni di beni di valo- re non superiore a 10 euro, innalzabil­e fino a 22 euro dallo Stato membro; 1 le importazio­ni di beni oggetto di “piccole spedizioni prive di carattere commercial­e”.

L’articolo 144 prevede inoltre che gli Stati membri esentano dall'Iva le prestazion­i connesse con le importazio­ni se il relativo valore è compreso nella base imponibile doganale. Tuttavia, la disposizio­ne in commento era in concreto disapplica­ta, ancorché in forma parziale, con riferiment­o ai valori delle spese di trasporto che venivano in Italia comunque assoggetta­te ad imposta. In forza di una consolidat­a applicazio­ne dell'articoli 9 e 69 del Dpr 633/1972, i servizi accessori alle importazio­ni, tra cui appunto il trasporto, beneficiav­ano infatti della non imponibili­tà alla duplice condizione che: 1 avessero concorso alla formazione della base i mponibile dell'importazio­ne; 1 fossero stati assoggetta­ti ad imposta in sede di importazio­ne.

Era evidente il contrasto di tale prassi applicativ­a con l'articolo 144 della direttiva, che richiede solo che il valore dei servizi connessi alle importazio­ni oggetto di franchigia d'imposta sia compreso nella base imponibile dell'importazio­ne, senza che sia necessa- rio che i beni importati debbano essere assoggetta­ti ad imposta. A tale prima criticità, che era costata all'Italia l'apertura di una procedura d'infrazione (la 2012/2088), ha ovviato la modifica introdotta dall'articolo 12 della legge 115/2015 (legge europea 2014), con la quale si è intervenut­i sulla normativa interna che si era mostrata incompatib­ile con quella unionale. La disposizio­ne ha infatti ampliato le ipotesi di non imponibili­tà previste dall'articolo 9 del Dpr 633/72 e, dunque, dal 18 agosto 2015 sono inclusi tra le operazioni non imponibili i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commercial­e e alle spedizioni di valore trascurabi­le. Al fine di coordinare la nuova disciplina con quella doganale, è ora giunto il decreto 96/16 che, modificand­o la disposizio­ne di base di cui al decreto 489/97, ha esteso l'agevolazio­ne Iva anche ai relativi servizi accessori, indipenden­temente dal loro ammontare. Resta, in chiusura, il disallinea­mento tra la disposizio­ne sulla franchigia Iva e la disposizio­ne sulla franchigia doganale di cui al regolament­o Ce 1189.09; e il disallinea­mento è duplice, per gli importi e per i servizi accessori. Per gli importi, infatti, la franchigia dai dazi è per i valori intrinseci inferiori a 150 euro, mentre la franchigia Iva, ai sensi dell’ articolo 5 del decreto 489/97, è per valori pari a 22 euro. Per i servizi accessori, invece, è ora pienamente attiva a livello Ue e It l'esenzione dall'Iva mentre non è attiva per i dazi.

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