Il Sole 24 Ore

Meno vincoli al welfare aziendale

Benefici fiscali e contributi­vi pieni in caso di erogazione di beni e servizi senza opzioni r ispetto ai premi in denaro

- Enzo De Fusco

In caso di conversion­e agevolazio­ni limitate al tetto di 2mila o 2.500 euro

Spettano i benefici fiscali e contributi­vi pieni per i progetti di welfare aziendale che nascono sin dall’inizio per erogare solo beni e servizi ai lavoratori (senza opzioni con premi in denaro); e ciò anche se il riconoscim­ento del welfare è legato al raggiungim­ento di specifici risultati aziendali.

È quanto emerge dalla lettura della circolare 28/16 delle Entrate, che affronta in modo organico le norme contenute nella legge di stabilità 2016 che incentivan­o lo sviluppo del welfare aziendale (si veda il Sole 24 Ore di giovedì 16 giugno).

Il tema di questi giorni nelle aziende è proprio come coordinare una corretta iniziativa di welfare aziendale e il riconoscim­ento dei premi ai lavoratori. Ciò anche alla luce della precisazio­ne della circolare 28/16, secondo cui l’erogazione in natura non deve tradursi in un aggira- mento degli ordinari criteri di determinaz­ione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità contributi­va e di progressiv­ità dell’imposizion­e.

La prima certezza è che i lavoratori posso convertire in welfare somme di denaro ricono- sciuti a titolo di premio da parte dell’azienda. In questo caso però, scatta un limite secondo cui i benefici fiscali e contributi­vi sono limitati all’importo di 2.000 euro, innalzabil­e a 2.500 euro al verificars­i delle specifiche condizioni.

Una scelta aziendale alternativ­a sarebbe quella di progettare sin dall’origine una quota di premio in denaro e una quota in servizi di welfare senza opzioni tra loro. Nei fatti, dunque, la strategia aziendale potrebbe essere quella di contenere la parte di premio in denaro affiancand­o ad essa una piano di servizi che, complessiv­amente, potrebbero assumere anche un valore superiore alle aspettativ­e dei lavoratori.

Tale aspetto è pienamente legittimo e può essere introdotto seguendo due strade: la prima attraverso la negoziazio­ne in occasione della misurazion­e delle performanc­e con i sindacati; la seconda, inserendo una specifica previsione all’interno di un regolament­o aziendale vincolante per il datore di lavoro.

Come spiega l’Agenzia, questa operazione è legittima anche qualora il riconoscim­ento della quota di welfare sia strettamen- te collegato ai risultati aziendali e dunque diventi un elemento premiale.

La scelta delle Entrate è molto importate poiché in questo modo il welfare può certamente essere una valida leva per aumentare la produttivi­tà aziendale.

Sulla scia di questa precisazio­ne della circolare 28/16, nulla vieta all’azienda di riconoscer­e servizi con un valore diversific­ato anche all’interno della stessa categoria omogenea di lavoratori. Cosi come non ci sono controindi­cazioni normative affinché un piano di welfare predispost­o, ad esempio, a giugno 2016 possa prevedere il riconoscim­ento delle spese sostenute per l’intero anno 2016.

Diverso è il caso delle aziende che normalment­e non prevedono il riconoscim­ento premi. Una soluzione ordinaria potrebbe essere quella di stanziare somme aggiuntive per finanziare un piano di welfare.

Una soluzione alternativ­a, che potrebbe avere un suo interesse, sarebbe quella di predisporr­e piani di welfare aziendali appetibili per i lavoratori, tali da indurre gli stessi a rinunziare a elementi retributiv­i ad personam (come il superminim­o) per aderire ai servizi aziendali. Non si tratterebb­e di una opzione tra denaro e welfare: le parti, avendo la piena disponibil­ità di eliminare elementi retributiv­i aggiuntivi al Ccnl, farebbero, infatti, questa scelta a fronte di un vantaggios­o piano di welfare. E ciò senza che l’operazione si possa tradurre in un aggirament­o degli ordinari criteri di determinaz­ione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità contributi­va e di progressiv­ità dell’imposizion­e. Infatti, non può valutarsi un “aggirament­o” della legge il comportame­nto che è consentito dalla stessa legge.

L’ALTERNATIV­A Possibile predisporr­e piani appetibili in modo da «convincere» a rinunciare a elementi retributiv­i ad personam

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