Legittimo il divieto di cumulo dell’Inpgi
pL’Istituto di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi) può legittimamente mettere un tetto al cumulo tra pensione e redditi da lavoro in quanto la sua autonomia non la obbliga ad adeguarsi alle regole previste per l’assicurazione generale obbligatoria (Ago) dell’Inps. Questa la decisione espressa dalla Corte di cassazione con la sentenza 12671/2016 relativa a un giornalista pensionato che si è visto trattenere parte dell’as- segno previdenziale a fronte di reddito da lavoro autonomo.
L’ar ticolo 15 del regolamento dell’Inpgi (nella versione attuale) stabilisce che le pensioni di anzianità ottenute con meno di 40 anni di contributi sono cumulabili con redditi per un massimo di 20mila euro (nel 2009, rivalutabili), mentre non c’è limite per le pensioni di vecchiaia o per quelle di anzianità con più di 40 anni di contributi o una volta raggiunta l’età della vecchiaia.
Secondo la sentenza 12671/2016 non si può stabilire, come riconosciuto in primo e secondo grado, la disapplicazione dell’articolo 15 del regolamento Inpgi sulla base del fatto che quest’ultima è una forma di assicurazione sostitutiva dell’Inps e pertanto soggetta alla stessa disciplina dell’Ago.
Innanzitutto i giudici ricordano che il Dlgs 509/1994, con cui è stato privatizzato l’Inpgi, ha conferito all’istituto stesso autonomia gestionale, organiz- zativa e contabile. A fronte di ciò, la necessità di «coordinamento» prevista dall’articolo 76 della legge 388/200 tra le forme previdenziali dell’Inpgi e quelle della previdenza sociale obbligatoria non inficia l’autonomia dell’Istituto, perché in tal caso si sarebbero usati i termini «conformazione» o «adeguamento».
Riprendendo la sentenza 11023/2006, i giudici sottolineano che il coordinamento è «la negazione di una diretta e ne- cessaria efficacia delle norme di previdenza sociale nell’ordinamento dell’Istituto, e, sul piano positivo, l’affermazione d’un autonomo potere di adeguare le norme stesse alle interne esigenze, ed in particolare alle esigenze di bilancio».
Inoltre viene ricordato che le Sezioni unite con la sentenza 17589/2015 hanno stabilito che le Casse privatizzate sono organizzate sulla base della disciplina elaborata dai rispettivi organi, mentre l’Ago del- l’Inps è assoggettata a una disciplina di carattere legislativo e che gli enti privatizzati non rientrano tra le forme esclusive e sostitutive dell’Ago. «I due sistemi previdenziali sono fondati su principi organizzativi diversi» e questo si riflette anche sulle contribuzioni, i requisiti soggettivi e le modalità di godimento.
A conclusione di questo ragionamento la Cassazione ritiene che la non confrontabilità dei due regimi induce a «ritenere manifestamente infondata ogni questione di legittimità costituzionale in proposito».