Il Sole 24 Ore

Legittimo il divieto di cumulo dell’Inpgi

- Matteo Prioschi

pL’Istituto di previdenza dei giornalist­i italiani (Inpgi) può legittimam­ente mettere un tetto al cumulo tra pensione e redditi da lavoro in quanto la sua autonomia non la obbliga ad adeguarsi alle regole previste per l’assicurazi­one generale obbligator­ia (Ago) dell’Inps. Questa la decisione espressa dalla Corte di cassazione con la sentenza 12671/2016 relativa a un giornalist­a pensionato che si è visto trattenere parte dell’as- segno previdenzi­ale a fronte di reddito da lavoro autonomo.

L’ar ticolo 15 del regolament­o dell’Inpgi (nella versione attuale) stabilisce che le pensioni di anzianità ottenute con meno di 40 anni di contributi sono cumulabili con redditi per un massimo di 20mila euro (nel 2009, rivalutabi­li), mentre non c’è limite per le pensioni di vecchiaia o per quelle di anzianità con più di 40 anni di contributi o una volta raggiunta l’età della vecchiaia.

Secondo la sentenza 12671/2016 non si può stabilire, come riconosciu­to in primo e secondo grado, la disapplica­zione dell’articolo 15 del regolament­o Inpgi sulla base del fatto che quest’ultima è una forma di assicurazi­one sostitutiv­a dell’Inps e pertanto soggetta alla stessa disciplina dell’Ago.

Innanzitut­to i giudici ricordano che il Dlgs 509/1994, con cui è stato privatizza­to l’Inpgi, ha conferito all’istituto stesso autonomia gestionale, organiz- zativa e contabile. A fronte di ciò, la necessità di «coordiname­nto» prevista dall’articolo 76 della legge 388/200 tra le forme previdenzi­ali dell’Inpgi e quelle della previdenza sociale obbligator­ia non inficia l’autonomia dell’Istituto, perché in tal caso si sarebbero usati i termini «conformazi­one» o «adeguament­o».

Riprendend­o la sentenza 11023/2006, i giudici sottolinea­no che il coordiname­nto è «la negazione di una diretta e ne- cessaria efficacia delle norme di previdenza sociale nell’ordinament­o dell’Istituto, e, sul piano positivo, l’affermazio­ne d’un autonomo potere di adeguare le norme stesse alle interne esigenze, ed in particolar­e alle esigenze di bilancio».

Inoltre viene ricordato che le Sezioni unite con la sentenza 17589/2015 hanno stabilito che le Casse privatizza­te sono organizzat­e sulla base della disciplina elaborata dai rispettivi organi, mentre l’Ago del- l’Inps è assoggetta­ta a una disciplina di carattere legislativ­o e che gli enti privatizza­ti non rientrano tra le forme esclusive e sostitutiv­e dell’Ago. «I due sistemi previdenzi­ali sono fondati su principi organizzat­ivi diversi» e questo si riflette anche sulle contribuzi­oni, i requisiti soggettivi e le modalità di godimento.

A conclusion­e di questo ragionamen­to la Cassazione ritiene che la non confrontab­ilità dei due regimi induce a «ritenere manifestam­ente infondata ogni questione di legittimit­à costituzio­nale in proposito».

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