Il Sole 24 Ore

Vitalizi, per inadempime­nto casa da restituire

- Patrizia Maciocchi

pR estituisce l’immobile il “beneficiar­io” di un contratto atipico di vitalizio alimentare, al quale viene ceduta la nuda proprietà dell’appartamen­to in cambio, di 45 mila euro e di un’assistenza, i n realtà mai prestata, in favore del proprietar­io della casa.

La Corte di cassazione, con la sentenza 12746 depositata ieri, respinge un ricorso contro la decisione della Corte d’appello di affermare la risoluzion­e del con- tratto con il quale una signora, poi deceduta, si impegnava ad una cessione onerosa della nuda proprietà, dietro versamento di 45mila euro, subordinat­a però all’obbligo di un supporto morale, se necessario, e materiale nel corso della sua vita.

Un “patto” messo nero su bianco in una scrittura privata contestual­e all’atto notarile di cessione dell’immobile.

A reclamare, per inadempime­nto, la risoluzion­e del contratto e dunque la restituzio­ne dell’appartamen­to, mobili com- presi, era stato un erede della signora. Inutile per il ricorrente contestare che l’accordo fatto con la proprietar­ia della casa potesse essere inquadrato come contratto atipico di vitalizio alimentare, in quanto non esisteva alcun collegamen­to tra atto di vendita e pattuizion­e alimentare. Per la Suprema corte correttame­nte i giudici di merito avevano ritenuto l’accordo sul vitalizio parte integrante dell’atto di vendita immobiliar­e.

Altrettant­o fuori luogo, per la Cassazione, è il riferiment­o fat- to dal ricorrente a un inesistent­e nesso tra obbligo di assistenza e possesso finale dell’immobile, dal momento che la Corte d’Appello ha correttame­nte collegato il vitalizio non al possesso, ma alla cessione della nuda proprietà. Né è condivisib­ile l’affermazio­ne della difesa del ricorrente secondo la quale la natura bilaterale del contratto non comportere­bbe in automatico l’applicabil­ità della risoluzion­e per inadempime­nto.

La Suprema corte, si allinea ai giudici di merito, secondo i quali il contratto atipico di vitalizio alimentare rientra nel raggio d’azione dell’articolo 1453 del Codice civile che, in merito ai contratti con prestazion­i corrispett­ive prevede, nel caso una delle parti sia inadempien­te, la doppia possibilit­à di chiedere l’adempiment­o o la risoluzion­e del contratto.

Per quanto riguarda la parte dei 45mila euro pagati, la Cassazione precisa che l’assenza di un provvedime­nto di restituzio­ne, non era dovuta ad un’errata lettura della norme da parte del giudice ma solo dall’assenza di una tempestiva richiesta in tal senso da parte del ricorrente.

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