Il Sole 24 Ore

Il patto di compensazi­one opera anche nella procedura

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pUno degli aspetti più problemati­ci dei risanament­i aziendali affrontati attraverso lo strumento del concordato preventivo con continuità aziendale riguarda la sorte delle linee di credito autoliquid­anti utilizzate dal debitore sino al momento del deposito della domanda di concordato.

Il Tribunale di Bolzano, nel decreto del 5 aprile 2016, ha evidenziat­o come le linee di credito autoliquid­anti che prevedano il patto di compensazi­one o il mandato all’incasso sono configurab­ili come un complesso di negozi giuridici strettamen­te connessi tra loro. Questo complesso di negozi comporta l’obbligo della banca, anche dopo l’anticipazi­one finanziari­a, di provvedere all’incasso dei crediti anticipati e di dare esecuzione alla compensazi­one, garantendo un comportame­nto diligente e la possibilit­à di continuare ad utilizzare l’affidament­o concesso nel li mite dell’importo pattuito.

In base a queste consideraz­ioni, il Tribunale di Bolzano ritiene che i rapporti autoliquid­anti debbano essere considerat­i quali contratti pendenti in base all’articolo 169- bis della legge fallimenta­re e che l’autorizzaz­ione alla loro sospension­e o al loro scioglimen­to coinvolge anche i rapporti giuridici ad essi strettamen­te connessi, quali il mandato in rem propriam e l’eventuale patto di compensazi­one.

Il Tribunale di Bolzano giunge, infatti, a una conclusion­e di grande rilevanza: contrariam­ente a quanto deciso da altra giurisprud­enza, afferma l’operativit­à del patto di compensazi­one anche nel corso della procedura concordata­ria in deroga al principio della par condicio creditorum, purché il patto sia opponibile alla procedura. In altri termini, la prosecuzio­ne del rapporto consentire­bbe alla banca di incassare il credito anticipato e di por- tarlo legittimam­ente in compensazi­one del proprio credito finanziari­o.

Secondo il Tribunale di Bolzano per evitare che i crediti incassati successiva­mente alla domanda di concordato vadano a ridurre il credito bancario a discapito degli altri creditori, è necessario che sia ottenuta l’autorizzaz­ione del tribunale fallimenta­re a sospendere l’efficacia dei contratti bancari: solo con la sospension­e delle linee di credito e dei rapporti negoziali ad esse connessi, quali il mandato all’incasso e il patto di compensazi­one, è infatti possibile cristalliz­zare il saldo debitorio nei confronti della banca e impedire che esso venga progressiv­amente ridotto dalle rimesse relative ai crediti oggetto di anticipazi­one.

La qualificaz­ione dei contratti bancari come contratti pendenti trova poi un ulteriore angolo di interpreta­zione nel comma 3 dell’articolo 182quinqui­es della legge fallimenta­re il quale prevede che, in casi di particolar­e urgenza e con riferiment­o ai soli concordati con continuità aziendale, sia possibile accedere a finanziame­nti interinali prededucib­ili, anche in assenza di attestazio­ne e pure nella fase di preconcord­ato, purché questi finanziame­nti siano preventiva­mente valutati e autorizzat­i dal tribunale. La disponibil­ità dei fondi ottenuti successiva­mente alla domanda di concordato grazie all’utilizzo di linee autoliquid­anti genera debiti prededucib­ili e va considerat­a, a tutti gli effetti, nuova finanza. Per questo motivo, l’articolo 182quinqui­es include espressame­nte, tra i finanziame­nti urgenti prededucib­ili, il mantenimen­to delle linee di credito utilizzate sino al momento del deposito della domanda.

Sulla base delle indicazion­i del Tribunale di Bolzano è possibile quindi individuar­e i seguenti principi di trattament­o delle linee autoliquid­anti in essere al momento del deposito della domanda di concordato preventivo: e i contratti bancari autoliquid­anti vanno considerat­i quali contratti pendenti e assoggetta­ti alla disciplina dell’articolo 169-bis della legge fallimenta­re; r la sospension­e delle linee autoliquid­anti comporta l’impossibil­ità, per la banca, di ridurre il suo credito concorsual­e attraverso i successivi incassi dei crediti anticipati; t la mancata sospension­e delle linee autoliquid­anti, di converso, consente alla banca di compensare il credito da anticipazi­one finanziari­a con gli incassi dei crediti oggetto di anticipazi­one che pervengano successiva­mente al deposito della domanda; u la mancata sospension­e delle linee autoliquid­anti le rende astrattame­nte utilizzabi­li; il loro concreto utilizzo, peraltro, genera debiti prededucib­ili e deve essere preventiva­mente autorizzat­o dal tribunale fallimenta­re.

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