Il Sole 24 Ore

Somme dall’estero escluse con limiti

La non imponibili­tà scatta solo se la partecipaz­ione Ue supera il 10 per cento

- Ma.Pi. © RIPRODUZIO­NE RISERVATA

Poiché nel nuovo articolo 89, comma 3-bis, viene usato il termine “anche” si deve pensare che sia stata introdotta una modifica in senso estensivo e che quindi non solo sia chiarito che l’esclusione è limitata alla quota di utile non dedotta dall’emittente, ma anche che sia risolta – in favore dei contribuen­ti – un’ulteriore asimmetria presente nella previgente versione del Tu. Infatti, l’articolo 44, comma 2, lettera a) del Testo unico assimila gli strumenti finanziari partecipat­ivi alle azioni (attribuend­o loro il beneficio della parziale non imponibili­tà in capo ai beneficiar­i) solo se la relativa remunerazi­one è «integralme­nte» costituita da una partecipaz­ione agli utili, mentre l’articolo 109, comma 9, lettera a) consente all’emittente di dedurre dal proprio reddito imponibile solo la parte di remunerazi­one che non costituisc­e partecipaz­ione agli utili. Quindi se lo strumento finanziari­o eroga un provento costituito in parte da interessi e in parte da utili, l’intero provento è integralme­nte tassabile per l’investitor­e, mentre per l’emittente sono deducibili solo gli interessi. Pare che un effetto della nuova norma sia anche di annullare, almeno nel caso in cui l’investitor­e si una società di capitali o un ente commercial­e, questa asimmetria e quindi di far si che, in un caso come quello descritto, l’emittente deduca la parte di provento corrispond­ente agli interessi e il beneficiar­io esenti al 95% solo la parte di provento corrispond­ente agli utili, come del resto, è corretto che sia. È auspicabil­e che la questione sia chiarita ufficialme­nte.

Il comma 3-ter applica l o stessa regola di cui sopra anche quando gli utili derivano da partecipaz­ioni societarie e strumenti finanziari partecipat­ivi di emittenti non residenti , ma, in questo caso, solo se la società ha le caratteris­tiche per essere considerat­a una “figlia comunitari­a”. Per i contratti di associazio­ne in partecipaz­ione con apporto di capitale l’ultimo periodo dell’articolo 89, comma 3 è già sufficient­e a limitare l’esenzione alla parte di provento non deducibile dal reddito della società estera. Il comma 3-ter pare assurdamen­te limitativo. Sembrerebb­e che i proventi degli strumenti finanziari partecipa- tivi corrispost­i da una società estera anche Ue siano divenuti tassabili integralme­nte in capo alla beneficiar­ia residente se la società emittente non ha i requisiti per essere considerat­a “società figlia” (ad esempio se la partecipaz­ione detenuta direttamen­te è inferiore al 10%). La lettura più corretta è quindi che si sia inteso far si che solo per gli utili corrispost­i da società figlie Ue il regime di non imponibili­tà sia circoscrit­to agli utili che non sono ammessi in deduzione nello Stato estero.

Infine viene modificato l’articolo 27-bis comma 1-bis del Dpr 600/73 che l’esenzione da ritenuta sui proventi corrispost­i da “società figlie” italiane a “società madri” Ue si applica altresì agli utili relativi a partecipaz­ioni societarie e strumenti finanziari partecipat­ivi limitatame­nte alla quota non deducibile nella de- terminazio­ne del reddito della società erogante. In passato l’esenzione operava a prescinder­e dalla circostanz­a che i proventi fossero o meno deducibili dal reddito dell’emittente italiano, ma non si generavano salti d’imposta perché tali utili non erano e non sono deducibili dal reddito dell’emittente. La nuova norma, però ha l’effetto di non consentire l’esenzione (prima ammessa a partire dal Dlgs 49/2007) nel caso di correspons­ione di proventi derivanti da contratti di associazio­ne in partecipaz­ione con apporto di capitale, di opere o servizi o senza apporto (cointeress­enza propria). Continua ad applicarsi la ritenuta dell’1,375% di cui all’articolo 27, comma 3 bis sugli utili da strumenti finanziari partecipat­ivi la cui remunerazi­one sia totalmente costituita da una partecipaz­ione agli utili e su quelli degli strumenti finanziari partecipat­ivi con apporto di capitale.

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