Il Sole 24 Ore

Revisori senza equiparazi­one: resta l’esame per i commercial­isti

Il Dlgs oggi all’esame del Governo conferma l’obbligo dell’esame per i commercial­isti

- Nicola Cavalluzzo Valentina Martignoni

Resta l’esame per i commercial­isti che vogliono svolgere la profession­e di revisore legale. È quanto emerge dal Dlgs, atteso oggi all’esame definitivo del Consiglio dei ministri, che interviene anche nel riordinare le sanzioni per le violazioni commesse nell’esercizio degli incarichi.

pNessuna equiparazi­one. I dottori commercial­isti dovranno continuare a sostenere l’esame per svolgere l’incarico di revisore legale. È quanto emerge dall’ultima versione del Dlgs che attua la direttiva 2014/56/Ue che entrerà oggi al Consiglio dei ministri per l’esame definitivo dopo aver acquisito i pareri parlamenta­ri.

Ma vediamo nel dettaglio. Il tirocinio triennale, che può iniziare anche durante il biennio specialist­ico universita­rio, deve essere svolto presso un revisore legale (o società di revisione), ed è finalizzat­o all’acquisizio­ne delle capacità e delle conoscenze per il superament­o dell’esame di idoneità profession­ale.

Verranno definite le modalità di esonero dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie che hanno già formato oggetto dell’esame universita­rio, ma non pare essere stata accolta la proposta fatta a maggio dal Cndcec alla Camera dei deputati, di stabilire la piena equipollen­za, ai fini dell’esercizio dell’attività di revisione legale, dell’esame di Stato per l’accesso alla profession­e di commercial­ista e dell’esame di idoneità per l’esercizio della revisione legale.

Il revisore abilitato dovrà rispettare gli obblighi di formazione continua triennale, già obbligo giuridico per gli iscritti all’Albo dei dottori commercial­isti, attraverso la frequentaz­ione di convegni o di programmi di formazione a distanza.

Il Mef controlla l’effettivo assolvimen­to dell’attività formativa, di aggiorname­nto e di svolgiment­o dell’attività di revisione, anche avvalendos­i di esperti aventi una comprovata esperienza e profession­alità nel controllo di qualità.

Le sanzioni per le irregolari­tà commesse, nonché per il mancato assolvimen­to degli obblighi formativi, vanno dall’avvertimen­to alla cancellazi­one dal registro.

In caso di inottemper­anza, può essere disposta la cancellazi­one dal Registro e, in tale evenienza, la reiscrizio­ne non potrà avvenire prima di sei anni dal provvedime­nto di cancellazi­one. Le sanzioni pecuniarie in caso di inosservan­za degli obblighi di comunicazi­one delle informazio­ni personali vanno da 50 a 2.500 euro.

Le sanzioni amministra­tive comminate per violazioni verranno pubblicate sul sito istituzion­ale del Mef dedicato alla revisione legale, insieme alle informazio­ni concernent­i il tipo e la natura della violazione e l’identità della persona fisica o giuridica sanzionata. Nel caso le sanzioni siano oggetto di impugnazio­ne, verranno indicate sempre sul sito internet le informazio­ni concernent­i lo stato e l’esito dell’impugnazio­ne.

Le sanzioni verranno rimarranno in forma anonima se la pubblicazi­one dei dati personali riguardant­i la persona fisica risulti sproporzio­nata rispetto al tipo di violazione, se la pubblicazi­one mette a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine penale in corso e se la pubblicazi­one arreca un danno sproporzio­nato alle istituzion­i o alle persone coinvolte.

In relazione alla gravità del fatto, il Mef può disporre una sospension­e cautelare del revisore per un periodo non superiore a cinque anni. È prevista inoltre la sospension­e dal registro per morosità: decorsi tre mesi dalla scadenza, in caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione, il ministero emette il provvedime­nto di sospension­e che verrà revocato solo nel caso in cui venga dimostrato l’avvenuto pagamento dei contributi dovuti.

Nel caso in cui ciò non dovesse avvenire, il ministero, previa comunicazi­one, provvede alla cancellazi­one dal registro.

Le sanzioni amministra­tive sono applicate con provvedime­nto motivato, previa contestazi­one degli addebiti e valutate le deduzioni presentate. La portata della sanzione o del provvedime­nto amministra­tivo sono definiti tenendo conto di una serie di elementi tra i quali la gravità e la durata della violazione, il grado di responsabi­lità, la solidità finanziari­a della persona responsabi­le, il livello di cooperazio­ne con l’autorità vigilante.

La sanzione pecuniaria può essere ridotta se il pagamento avviene entro 30 giorni dalle comunicazi­oni di legge.

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