Retail e investitori istituzionali, lo snodo cruciale della trattativa
L’esigenza di un intervento va misurata dagli stress test del 29 luglio
pLo snodo cruciale nel confronto fra Roma e Bruxelles sulla gestione degli aiuti “precauzionali” alle banche in difficoltà, Monte dei Paschi in primis, continua a concentrarsi sulla sospensione dei meccanismi di condivisione dei costi (burden sharing) anche per le obbligazioni subordinate sottoscritte dagli investitori istituzionali, oltre che per quelle in portafoglio alle famiglie e agli altri soggetti retail su cui già nei giorni scorsi era filtrata un’apertura dalla Ue. La decisione ultima tocca alla direzione generale Competitività, che si occupa delle materie che riguardano la disciplina degli aiuti di Stato, ma la questione viaggia a cavallo fra un piano politico è uno tecnico, all’interno di un quadro normativo che è già definito e non ha bisogno di ulteriori interventi.
Al centro c’è l’articolo 45 della comunicazione Ue del 2013 sul settore bancario. In quella comunicazione (si veda anche Il Sole 24 Ore di ieri) si permette in pratica di evitare gli obblighi di conversione o di riduzione delle obbligazioni subordinate quando il sostegno pubblico sul capitale interviene per pre- servare la «stabilità finanziaria». Per consentire la deroga è necessario che la banca si presenti all’appuntamento dopo aver già avviato le altre contromisure possibili, che nel caso del Monte sono rappresentate prima di tutto da quelle «soluzioni di mercato» (che in quanto tali non richiedono via libera europei) che dovrebbero portare alla gestione della massa di crediti deteriorati (la Bce chiede una riduzione da 10,2 miliardi) attraverso una replica dello schema di Atlante. Da questo punto di vista, la chiave sta nel reperimento di risorse aggiuntive rispetto agli 1,7 miliardi che Atlante ha ancora in pancia dopo gli interventi su Veneto Banca e Popolare di Vicenza, e che rappresentano comunque la prima base d’azione.
I confini per l’intervento statale richiamati dalla comunica- zione Ue sono poi definiti puntualmente dalla direttiva sul bail in del 2014, e impongono una misura di carattere prudenziale che non arrivi a compensare gli azionisti per le perdite. Il contesto è lo stesso della garanzia pubblica su emissioni di liquidità, già concordata con Bruxelles per un periodo che arriva al 31 dicembre, ma per il sostegno sul capitale la direttiva prevede una condizione in più: l’esigenza di intervento va misurata in modo specifico e da uno stress test e proprio per questa ragione diventano fondamentali i risultati degli esami condotti dall’Autorità bancaria europea, in arrivo il 29: risultati che andranno letti alla luce degli orientamenti già emanati dalla stessa autorità, come prevede la direttiva sul bail in, per individuare le soglie minime di capitale necessarie. Con queste condizioni, l’articolo 32 della direttiva continua a considerare «solvibile» la banca interessata dal sostegno pubblico, che invece farebbe considerare «in dissesto o a rischio dissesto» le banche extra Ue con sede nell’Unione o le società finanziarie secondo quanto previsto dall’articolo 59 della stessa direttiva.
LE REGOLE UE La comunicazione bancaria del 2013 consente una deroga quando l’intervento pubblico sul capitale tutela la stabilità finanziaria