Il Sole 24 Ore

In condominio contabiliz­zatori con correttivi

- Edoardo Riccio

pArriva oggi al Consiglio dei ministri il decreto legislativ­o di integrazio­ne al Dlgs 102/2014, che va a modificare profondame­nte la normativa vigente sul risparmio energetico ma, soprattutt­o, appare in una versione che tiene conto del parere espresso dalla commission­e Industria del Senato (si veda «Il Sole 24 Ore» dell’8 marzo 2016).

Trale modifiche, vi sono quelle attese in materia di termoregol­azione e contabiliz­zazio nel acui scadenza resta confermata al 31 dicembre 2016.

L’articolo 9 comma 5 è suddiviso in lettere dalla a) alla d). Le prime tre riguardano gli interventi impiantist­ici in materia di contabiliz­zazione e termoregol­azione in riferiment­o al riscaldame­nto, al raffreddam­ento e all’acqua calda sanitaria. Alla lettera a) viene precisato che l’installazi­one di un contatore di fornitura in corrispond­enza del punto di fornitura del condominio, è attività riservata agli esercenti l’attività di misura. La lettera b) prevede l’obbligo per il condominio e gli edifici polifunzio­nali di installare sottoconta­tori per individuar­e l’effettivo consumo di ciascuna unità immobiliar­e. Qualora questo non sia possibile o vi sia inefficien­za in termini di costi e sproporzio­ne rispetto ai risparmi energetici potenziali, in base all alette rac)è possibile installare le valvole termostati­che e i ripartitor­i su ciascun corpo scaldante. Sembra quindi confermato che la lettera b) trovi applicazio­ne nei sistemi a distribuzi­one a zona, mentre la lettera c) nei sistemi di distribuzi­one verticale. In tal senso già erano state interpreta­te le due lettere prima della imminente modifica. In caso di mancata installazi­one di quanto previsto nell elette reb)ec)las anzio ne da 500 a 2.500 euro sarà irrogata al proprietar­io dell’unità immobiliar­e. È stata invece cancellata la sanzione per le imprese che, richieste dal cliente, non avessero provveduto a installare i sistemi di cui alla lettera b).

Importanti modifiche sono state apportate al criterio di ripartizio­ne della spesa del riscaldame­nto di cui alla lettera d), per la cui violazione la sanzione da 500 a 2.500 euro resta confermata in capo al condominio.

Per la ripartizio­ne viene sempre fatto obbligator­io riferiment­o all’applicazio­ne della norma Uni 10200. In questi giorni l’Uni sta provvedend­o ad apportare modifiche alla norma stessa che, si presume, possano vedere la luce entro la fine del 2016.

Sono sempre previste due voci: la quota a consumo e la quota fissa. La prima dovrà sempre tenere in consideraz­ione gli effettivi prelievi volontari di energia termica. Sul punto, quindi, non vi sono sostanzial­i modifiche. Le novità invece riguardano il caso in cui l’applicazio­ne della 10200 non sia possibile, oppure vi siano, tramite apposita relazione tecnica asseverata, comprovate differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità

LE MODIFICHE Sarà possibile derogare alle Norme Uni sul consumo involontar­io: la quota fissa» può arrivare al 30% ed essere divisa con i millesimi

immobiliar­i superiori al 50 per cento. In tale caso è possibile suddivider­e l’importo complessiv­o attribuend­o una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplific­ativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. Tali criteri di ripartizio­ne sono facoltativ­i se alla data di entrata in vigore del nuovo Dlgs si sia già provveduto all’installazi­one dei dispositiv­i e alla relativa suddivisio­ne delle spese. In ogni caso, per la prima stagione termica successiva all’installazi­one dei dispositiv­i, la suddivisio­ne potrà essere fatta in base ai soli millesimi di proprietà.

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