In condominio contabilizzatori con correttivi
pArriva oggi al Consiglio dei ministri il decreto legislativo di integrazione al Dlgs 102/2014, che va a modificare profondamente la normativa vigente sul risparmio energetico ma, soprattutto, appare in una versione che tiene conto del parere espresso dalla commissione Industria del Senato (si veda «Il Sole 24 Ore» dell’8 marzo 2016).
Trale modifiche, vi sono quelle attese in materia di termoregolazione e contabilizzazio nel acui scadenza resta confermata al 31 dicembre 2016.
L’articolo 9 comma 5 è suddiviso in lettere dalla a) alla d). Le prime tre riguardano gli interventi impiantistici in materia di contabilizzazione e termoregolazione in riferimento al riscaldamento, al raffreddamento e all’acqua calda sanitaria. Alla lettera a) viene precisato che l’installazione di un contatore di fornitura in corrispondenza del punto di fornitura del condominio, è attività riservata agli esercenti l’attività di misura. La lettera b) prevede l’obbligo per il condominio e gli edifici polifunzionali di installare sottocontatori per individuare l’effettivo consumo di ciascuna unità immobiliare. Qualora questo non sia possibile o vi sia inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, in base all alette rac)è possibile installare le valvole termostatiche e i ripartitori su ciascun corpo scaldante. Sembra quindi confermato che la lettera b) trovi applicazione nei sistemi a distribuzione a zona, mentre la lettera c) nei sistemi di distribuzione verticale. In tal senso già erano state interpretate le due lettere prima della imminente modifica. In caso di mancata installazione di quanto previsto nell elette reb)ec)las anzio ne da 500 a 2.500 euro sarà irrogata al proprietario dell’unità immobiliare. È stata invece cancellata la sanzione per le imprese che, richieste dal cliente, non avessero provveduto a installare i sistemi di cui alla lettera b).
Importanti modifiche sono state apportate al criterio di ripartizione della spesa del riscaldamento di cui alla lettera d), per la cui violazione la sanzione da 500 a 2.500 euro resta confermata in capo al condominio.
Per la ripartizione viene sempre fatto obbligatorio riferimento all’applicazione della norma Uni 10200. In questi giorni l’Uni sta provvedendo ad apportare modifiche alla norma stessa che, si presume, possano vedere la luce entro la fine del 2016.
Sono sempre previste due voci: la quota a consumo e la quota fissa. La prima dovrà sempre tenere in considerazione gli effettivi prelievi volontari di energia termica. Sul punto, quindi, non vi sono sostanziali modifiche. Le novità invece riguardano il caso in cui l’applicazione della 10200 non sia possibile, oppure vi siano, tramite apposita relazione tecnica asseverata, comprovate differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità
LE MODIFICHE Sarà possibile derogare alle Norme Uni sul consumo involontario: la quota fissa» può arrivare al 30% ed essere divisa con i millesimi
immobiliari superiori al 50 per cento. In tale caso è possibile suddividere l’importo complessivo attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. Tali criteri di ripartizione sono facoltativi se alla data di entrata in vigore del nuovo Dlgs si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi e alla relativa suddivisione delle spese. In ogni caso, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi, la suddivisione potrà essere fatta in base ai soli millesimi di proprietà.