Patent box «pronto» per Unico
I componenti positivi sono diminuiti dei costi fiscalmente rilevanti
pBeneficio immediato in Unico 2016 in caso di utilizzo indiretto dei beni immateriali agevolabili. La mancata attivazione della procedura di ruling rende infatti detassabile il reddito da patent box direttamente nel modello Unico dei periodi d’imposta oggetto dell’opzione (quindi Unico 2016 per il 2015).
Va ricordato che la procedura di ruling è solo opzionale in caso di concessione dell’utilizzo degli IP a parti correlate (nazionali ed estere), mentre non è consentita affatto in caso di concessione in uso dei beni a terzi. In assenza di ruling la società interessata potrà quindi indicare direttamente nel rigo RF50, colonna 1 e 2, di Unico SC, la quota reddito esente derivante dall’utilizzo indiretto di software, brevetti, marchi e know how, usufruendo immediatamente del beneficio.
Il reddito esente, come chiarito dalla circolare 11/E/2016, sarà costituito dai componenti positivi (royalties o canoni) diminuiti dei costi fiscalmente rilevanti - diretti e indiretti - a essi connessi. I costi diretti sono tutti i costi imputabili in maniera certa ed univoca al singolo bene. Sono, invece, costi indiretti quelli privi di una relazione specifica con l’IP e imputabili solo indirettamente, mediante un pro- cesso di ripartizione (costi amministrativi, attrezzature o macchinari condivisi, spese relative alla sede, etc). Per allocare i costi indiretti si può fare riferimento alle ordinarie modalità di ripartizione impiegate nelle tecniche di contabilità industriale, per esempio basate sul costo, sul capitale impiegato, sul fatturato, sul numero dei dipendenti. I costi rilevanti in un determinato periodo d’imposta sono pari a quelli fiscalmente deducibili nel medesimo periodo in base alle disposizioni del Tuir.
Il 30% del reddito così calcolato – rapportato per il coefficiente nexus – va indicato nel rigo RF50 di Unico SC come reddito esente (variazione in diminuzione).
Nel rigo RF 55, codice 40, potrà invece essere indicato l’ammontare delle plusvalenze esenti (sempre computate al 30% e rapportate al nexus ratio) derivanti dalla cessione dei beni agevolabili.
Le società «correlate»
Come evidenziato, in caso di concessione in uso dei beni immateriali agevolabili a società correlate (residenti o non residenti) è prevista la facoltà di richiedere un accordo preventivo per definire i “criteri e metodi di determinazione del reddito agevolabile”. La medesima possibilità sussiste anche nell’ipotesi di plusvalenze derivanti dalla cessione di IP a società correlate.
Tali accordi, peraltro, avranno ad oggetto esclusivo la preventiva definizione dei metodi e criteri di calcolo del reddito agevolabile; pertanto: a) in caso di operazioni con parti correlate estere, non daranno alcuna certezza in relazione al valore normale delle componenti positive e negative derivanti dalle operazioni intercompany. Il contribuente dovrà attivare le ordinarie procedure di accordo preventivo (articolo 31-ter del Dpr 600/73). b) In caso di operazioni con parti correlate nazionali (o parti terze), resta f ermo il potere delle Entrate di contestare l’eventuale antieconomicità delle operazioni stesse.
Come chiarito dalla circolare 11/E, l’accordo preventivo non includerà i criteri di calcolo del nexus ratio, con ciò limitandone notevolmente la portata. Di fatto, l’accordo verterà essenzialmente sulle modalità di allocazione dei costi diretti ed indiretti.
Utilizzo indiretto
Consiste nella concessione in uso del diritto all’utilizzo del bene immateriale agevolabile (articolo 7 del Decreto del 30 luglio 2015) a fronte di un corrispettivo, tipicamente royalty o canone; la concessione può avvenire a favore di parti correlate – residenti e non residenti – ovvero a favore di soggetti terzi. Nel primo caso è prevista la possibilità di attivare la procedura di ruling opzionale per definire i «criteri e metodi di determinazione del reddito agevolabile» mentre in caso di concessione in uso a terzi, l’impresa deve necessariamente procedere autonomamente al calcolo del beneficio.