Il Sole 24 Ore

Patent box «pronto» per Unico

I componenti positivi sono diminuiti dei costi fiscalment­e rilevanti

- Giacomo Albano Massimo Bellini

pBeneficio immediato in Unico 2016 in caso di utilizzo indiretto dei beni immaterial­i agevolabil­i. La mancata attivazion­e della procedura di ruling rende infatti detassabil­e il reddito da patent box direttamen­te nel modello Unico dei periodi d’imposta oggetto dell’opzione (quindi Unico 2016 per il 2015).

Va ricordato che la procedura di ruling è solo opzionale in caso di concession­e dell’utilizzo degli IP a parti correlate (nazionali ed estere), mentre non è consentita affatto in caso di concession­e in uso dei beni a terzi. In assenza di ruling la società interessat­a potrà quindi indicare direttamen­te nel rigo RF50, colonna 1 e 2, di Unico SC, la quota reddito esente derivante dall’utilizzo indiretto di software, brevetti, marchi e know how, usufruendo immediatam­ente del beneficio.

Il reddito esente, come chiarito dalla circolare 11/E/2016, sarà costituito dai componenti positivi (royalties o canoni) diminuiti dei costi fiscalment­e rilevanti - diretti e indiretti - a essi connessi. I costi diretti sono tutti i costi imputabili in maniera certa ed univoca al singolo bene. Sono, invece, costi indiretti quelli privi di una relazione specifica con l’IP e imputabili solo indirettam­ente, mediante un pro- cesso di ripartizio­ne (costi amministra­tivi, attrezzatu­re o macchinari condivisi, spese relative alla sede, etc). Per allocare i costi indiretti si può fare riferiment­o alle ordinarie modalità di ripartizio­ne impiegate nelle tecniche di contabilit­à industrial­e, per esempio basate sul costo, sul capitale impiegato, sul fatturato, sul numero dei dipendenti. I costi rilevanti in un determinat­o periodo d’imposta sono pari a quelli fiscalment­e deducibili nel medesimo periodo in base alle disposizio­ni del Tuir.

Il 30% del reddito così calcolato – rapportato per il coefficien­te nexus – va indicato nel rigo RF50 di Unico SC come reddito esente (variazione in diminuzion­e).

Nel rigo RF 55, codice 40, potrà invece essere indicato l’ammontare delle plusvalenz­e esenti (sempre computate al 30% e rapportate al nexus ratio) derivanti dalla cessione dei beni agevolabil­i.

Le società «correlate»

Come evidenziat­o, in caso di concession­e in uso dei beni immaterial­i agevolabil­i a società correlate (residenti o non residenti) è prevista la facoltà di richiedere un accordo preventivo per definire i “criteri e metodi di determinaz­ione del reddito agevolabil­e”. La medesima possibilit­à sussiste anche nell’ipotesi di plusvalenz­e derivanti dalla cessione di IP a società correlate.

Tali accordi, peraltro, avranno ad oggetto esclusivo la preventiva definizion­e dei metodi e criteri di calcolo del reddito agevolabil­e; pertanto: a) in caso di operazioni con parti correlate estere, non daranno alcuna certezza in relazione al valore normale delle componenti positive e negative derivanti dalle operazioni intercompa­ny. Il contribuen­te dovrà attivare le ordinarie procedure di accordo preventivo (articolo 31-ter del Dpr 600/73). b) In caso di operazioni con parti correlate nazionali (o parti terze), resta f ermo il potere delle Entrate di contestare l’eventuale antieconom­icità delle operazioni stesse.

Come chiarito dalla circolare 11/E, l’accordo preventivo non includerà i criteri di calcolo del nexus ratio, con ciò limitandon­e notevolmen­te la portata. Di fatto, l’accordo verterà essenzialm­ente sulle modalità di allocazion­e dei costi diretti ed indiretti.

Utilizzo indiretto

Consiste nella concession­e in uso del diritto all’utilizzo del bene immaterial­e agevolabil­e (articolo 7 del Decreto del 30 luglio 2015) a fronte di un corrispett­ivo, tipicament­e royalty o canone; la concession­e può avvenire a favore di parti correlate – residenti e non residenti – ovvero a favore di soggetti terzi. Nel primo caso è prevista la possibilit­à di attivare la procedura di ruling opzionale per definire i «criteri e metodi di determinaz­ione del reddito agevolabil­e» mentre in caso di concession­e in uso a terzi, l’impresa deve necessaria­mente procedere autonomame­nte al calcolo del beneficio.

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