Il Sole 24 Ore

Crediti Pa compensabi­li con le cartelle

Chance estesa ai ruoli notificati entro il 31 dicembre 2015

- Salvina Morina Tonino Morina

pNuovo termine per la compensazi­one dei debiti a ruolo con i crediti vantati nei confronti della pubblica amministra­zione. Imprese e profession­isti potranno compensare nel 2016 i loro crediti con i debiti iscritti a ruolo. Compensazi­one che sarà possibile per le cartelle di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2015. È stato infatti pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 161 del 12 luglio il decreto dell’Economia del 27 giugno 2016 che fissa le mo- dalità di compensazi­one, per l’anno 2016, delle cartelle esattorial­i in favore di imprese e profession­isti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della Pa. L’articolo 1 del decreto, che è entrato in vigore lo stesso giorno di pubblicazi­one sulla Gazzetta, stabilisce che le disposizio­ni previste dal decreto del ministro dell’Economia di concerto con il ministro dello Sviluppo economico 24 settembre 2014 recante «Compensazi­one, nell’anno 2014, delle cartelle esattorial­i in favore di imprese e profession­isti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministra­zione», si applicano, con le medesime modalità, anche per il 2016. I contribuen­ti potranno perciò compensare le cartelle esattorial­i con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministr­azione, forniture, appalti e servizi, anche profession­ali, maturati nei confronti della pubblica amministra­zione e certificat­i, a condizione che la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Questa speciale compensazi­one è disciplina­ta dall’articolo 28 quater del decreto sulla riscossion­e, Dpr 602/1973. L’articolo dispone che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministra­zioni pubbliche per somministr­azione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A questo fine le certificaz­ioni dei crediti che recano la data prevista per il pagamento sono usate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parzia- le, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedent­e a quella prevista per il pagamento del credito. L’estinzione del debito a ruolo è condiziona­ta alla verifica dell’esistenza e validità della certificaz­ione. Nei casi in cui la pubblica amministra­zione non versa all’agente della riscossion­e l’importo oggetto della certificaz­ione, entro 60 giorni dal termine indicato, l’agente della riscossion­e ne dà comunicazi­one ai ministeri dell’Interno e dell’Economia e l’importo oggetto della certificaz­ione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente territoria­le a qualsiasi titolo.

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