Il Sole 24 Ore

La sentenza a favore libera la contropart­e

- Laura Ambrosi

In tema di responsabi­lità solidale, il passaggio in giudicato della sentenza relativa alla controvers­ia di uno dei debitori deve essere valutata anche a favore dell’altro contribuen­te, se questi non ha partecipat­o al primo giudizio. A confermare questo principio è la Corte di cassazione con la sentenza14­278 depositata ieri.

L’agenzia delle Entrate aveva ritenuto decaduti i benefici fiscali richiesti su una compravend­ita di terreno edificabil­e all’interno di un piano particolar­eggiato.

Conseguent­emente aveva notificato ai contribuen­ti interessat­i (acquirente e venditore) un avviso di liquidazio­ne dell’imposta di registro e relative sanzioni per la decadenza dei benefici . Il provvedime­nto era stato impugnato dinnanzi al giudice tributario che, per entrambi gradi di merito, ne aveva confermato la legittimit­à.

Nelle more del giudizio di appello il contribuen­te aveva prodotto con una memoria illustrati­va una sentenza resa in favore dell’altro coobbligat­o in solido per l’imposta di registro attinente la medesima compravend­ita di terreno con la quale veniva annullata la pretesa.

La Ctr, non consideran­do tale pronuncia, aveva ritenuto che, correttame­nte, l’ufficio aveva preteso le maggiori imposte in quanto il terreno oggetto di trasferime­nto non faceva parte di piani particolar­eggiati e pertanto le caratteris­tiche dello stesso non erano sufficient­i per i benefici fiscali richiesti. Avverso la pronuncia il contribuen­te ha fatto ricorso per Cassazione lamentando, in estrema sintesi, plurimi vizi di motivazion­e tra cui l’omessa pronuncia su fatto ritenuto decisivo dal contribuen­te. La Ctr, secondo la tesi difensiva, aveva infatti trascurato ogni valutazion­e in merito alla analoga decisione favorevole al contribuen­te.

La Suprema Corte ha rilevato che quando la sentenza è stata prodotta in sede di appello, essa non era ancora passata in giudicato e quindi la parte non poteva invocarne gli effetti favorevoli. La Ctr, quindi, non era obbligata a considerar­la a supporto della propria decisione.

Tuttavia nelle more del giudizio di legittimit­à, la pronuncia è divenuta definitiva in assenza di impugnazio­ne da parte dell’amministra­zione finanziari­a con la conseguenz­a che la stessa poteva essere valutata anche in tale sede.

La Cassazione ha così evidenziat­o che la pronuncia di merito definitiva: e riguardava un giudizio tra l’Agenzia e il condebitor­e in solido senza la partecipaz­ione del ricorrente; r non era fondata su ragioni personali e riferibili esclusivam­ente allo stesso condebitor­e.

Ebbene secondo il più recente orientamen­to di legittimit­à, in tema di solidariet­à tributaria, l’opponibili­tà di una sentenza riferita a un altro giudizio del medesimo rapporto controvers­o presuppone l’estraneità del debitore nel giudizio già intercorso e anche il passaggio in giudicato della pronuncia stessa.

Poiché nella specie si erano verificate entrambe le circostanz­e la Cassazione ha accolto l’impugnazio­ne e rinviato alla Ctr per le conseguent­i statuizion­i derivanti dalla definitivi­tà della analoga sentenza.

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