La sentenza a favore libera la controparte
In tema di responsabilità solidale, il passaggio in giudicato della sentenza relativa alla controversia di uno dei debitori deve essere valutata anche a favore dell’altro contribuente, se questi non ha partecipato al primo giudizio. A confermare questo principio è la Corte di cassazione con la sentenza14278 depositata ieri.
L’agenzia delle Entrate aveva ritenuto decaduti i benefici fiscali richiesti su una compravendita di terreno edificabile all’interno di un piano particolareggiato.
Conseguentemente aveva notificato ai contribuenti interessati (acquirente e venditore) un avviso di liquidazione dell’imposta di registro e relative sanzioni per la decadenza dei benefici . Il provvedimento era stato impugnato dinnanzi al giudice tributario che, per entrambi gradi di merito, ne aveva confermato la legittimità.
Nelle more del giudizio di appello il contribuente aveva prodotto con una memoria illustrativa una sentenza resa in favore dell’altro coobbligato in solido per l’imposta di registro attinente la medesima compravendita di terreno con la quale veniva annullata la pretesa.
La Ctr, non considerando tale pronuncia, aveva ritenuto che, correttamente, l’ufficio aveva preteso le maggiori imposte in quanto il terreno oggetto di trasferimento non faceva parte di piani particolareggiati e pertanto le caratteristiche dello stesso non erano sufficienti per i benefici fiscali richiesti. Avverso la pronuncia il contribuente ha fatto ricorso per Cassazione lamentando, in estrema sintesi, plurimi vizi di motivazione tra cui l’omessa pronuncia su fatto ritenuto decisivo dal contribuente. La Ctr, secondo la tesi difensiva, aveva infatti trascurato ogni valutazione in merito alla analoga decisione favorevole al contribuente.
La Suprema Corte ha rilevato che quando la sentenza è stata prodotta in sede di appello, essa non era ancora passata in giudicato e quindi la parte non poteva invocarne gli effetti favorevoli. La Ctr, quindi, non era obbligata a considerarla a supporto della propria decisione.
Tuttavia nelle more del giudizio di legittimità, la pronuncia è divenuta definitiva in assenza di impugnazione da parte dell’amministrazione finanziaria con la conseguenza che la stessa poteva essere valutata anche in tale sede.
La Cassazione ha così evidenziato che la pronuncia di merito definitiva: e riguardava un giudizio tra l’Agenzia e il condebitore in solido senza la partecipazione del ricorrente; r non era fondata su ragioni personali e riferibili esclusivamente allo stesso condebitore.
Ebbene secondo il più recente orientamento di legittimità, in tema di solidarietà tributaria, l’opponibilità di una sentenza riferita a un altro giudizio del medesimo rapporto controverso presuppone l’estraneità del debitore nel giudizio già intercorso e anche il passaggio in giudicato della pronuncia stessa.
Poiché nella specie si erano verificate entrambe le circostanze la Cassazione ha accolto l’impugnazione e rinviato alla Ctr per le conseguenti statuizioni derivanti dalla definitività della analoga sentenza.