Il Sole 24 Ore

Fattura e bonifico «provano» l’incasso

- Elio Gambardell­a

pPer ridurre la pressione fiscale della propria agenzia di commercio occorre disporre di tutte le certificaz­ioni fiscali e contributi­ve. Essendo ufficiale la consueta proroga estiva per i versamenti da Unico 2016 al 6 luglio, e al 22 agosto con la maggiorazi­one dello 0,4%, per tutti i contribuen­ti esercenti attività economiche soggette agli studi di settore, inclusi gli agenti di commercio, i rappresent­anti e gli intermedia­ri del commercio indipenden­temente dalla forma sociale adottata, queste sono le ultime settimane utili per raccoglier­e le certificaz­ioni uniche contenenti le ritenute ed i contributi previdenzi­ali Enasarco operate dalla proprie mandanti durante l’anno 2015.

Vediamo i passaggi da seguire per poter scomputare correttame­nte le ritenute fiscali subite e dedurre tutti i contributi previdenzi­ali trattenuti. Le ritenute fiscali subite non sono altro che acconti d’imposta applicati su ogni fattura emessa verso le proprie aziende mandanti, che vanno detratti dall’Irpef o dall’Ires dovuta per il 2015 all’interno del quadro RF o RG del modello Unico, a seconda del regime contabile adottato, riducendo a volte in modo significat­ivo il saldo d’imposta dovuto; non possono beneficiar­e di tale meccanismo i contribuen­ti che operano con i regimi agevolati di contribuen­te minimo o forfettari­o poiché i loro compensi sono esclusi dall’applicazio­ne della ritenuta.

Elemento principale, per poter godere legittimam­ente di questa detrazione, è il possesso della Cu rilasciata da tutte le ditte mandanti verso le quali l’agente ha fatturato nell’anno. Chi non avesse ricevuto la certificaz­ione, non aveva alcuno strumento coercitivo per imporre il rilascio della Cu alla ditta mandante subendone un ingiusto pregiudizi­o; così, le Entrate (risoluzion­e 68/E/2009) hanno stabilito che la documentaz­ione probatoria alternativ­a alla certificaz­ione può essere rappresent­ata dalla copia delle fatture emesse con l’indicazion­e della ritenuta e dall’estratto bancario comprovant­e l’incasso al netto della trattenuta. Con tale soluzione il pericolo di perdere il diritto alla detrazione della ritenuta in caso di assenza della certificaz­ione è ristretto al caso di pagamento in contanti della fattura provvigion­ale.

Discorso differente meritano, invece, i contributi previdenzi­ali Enasarco che sono stati trattenuti dalle provvigion­i dovute dalla ditta mandante durante l’anno d’imposta. Dal 2016 per la prima volta questi contributi devono essere certificat­i all’interno dell’apposita sezione previdenzi­ale della Cu 2016; dopo aver verificato attentamen­te che l’attestazio­ne rilasciata dalla ditta mandante sia stata redatta nel rispetto del principio di cassa, tali contributi vanno classifica­ti come oneri deducibili da inserire assieme ai contributi versati alla gestione commercian­ti Inps nel quadro RP del modello Unico dell’agente di commercio esercente l’attività sotto forma di ditta individual­e oppure nella dichiarazi­one personale del legale rappresent­ante, nel caso di esercizio in società di persone. L’unica eccezione a tale meccanismo è quella dell’intermedia­rio che opera sotto forma di società di capitali perché in questo caso la somma trattenuta a titolo di Enasarco è un contributo assistenzi­ale (nel 2016 pari al 3% + 1%) che non confluendo nella posizione contributi­va di nessun agente, rappresent­a un mero costo aziendale interament­e deducibile nel conto economico dell’azienda.

E se anche in questo caso la ditta mandante non ha certificat­o i contributi trattenuti? Questa eventualit­à ha più soluzioni rispetto al caso delle ritenute di acconto in quanto, oltre all’alternativ­a dell’esibizione delle copie delle fatture provvigion­ali e dei relativi movimenti bancari, esiste una seconda possibilit­à più semplice e soprattutt­o più rapida: inserendo i codici personali di accesso dell’agente nel sito internet della Fondazione (www.enasarco.it) è possibile ottenere l’elenco dei contributi versati dalle proprie mandanti per ogni singolo anno ed essendo un documento rilasciato direttamen­te dall’ente di previdenza è regolarmen­te riconosciu­to dall’Agenzia delle entrate.

L’OPPORTUNIT­À Per i versamenti con Unico si può sfruttare il termine del 22 agosto con la maggiorazi­one dello 0,4 per cento

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