Fattura e bonifico «provano» l’incasso
pPer ridurre la pressione fiscale della propria agenzia di commercio occorre disporre di tutte le certificazioni fiscali e contributive. Essendo ufficiale la consueta proroga estiva per i versamenti da Unico 2016 al 6 luglio, e al 22 agosto con la maggiorazione dello 0,4%, per tutti i contribuenti esercenti attività economiche soggette agli studi di settore, inclusi gli agenti di commercio, i rappresentanti e gli intermediari del commercio indipendentemente dalla forma sociale adottata, queste sono le ultime settimane utili per raccogliere le certificazioni uniche contenenti le ritenute ed i contributi previdenziali Enasarco operate dalla proprie mandanti durante l’anno 2015.
Vediamo i passaggi da seguire per poter scomputare correttamente le ritenute fiscali subite e dedurre tutti i contributi previdenziali trattenuti. Le ritenute fiscali subite non sono altro che acconti d’imposta applicati su ogni fattura emessa verso le proprie aziende mandanti, che vanno detratti dall’Irpef o dall’Ires dovuta per il 2015 all’interno del quadro RF o RG del modello Unico, a seconda del regime contabile adottato, riducendo a volte in modo significativo il saldo d’imposta dovuto; non possono beneficiare di tale meccanismo i contribuenti che operano con i regimi agevolati di contribuente minimo o forfettario poiché i loro compensi sono esclusi dall’applicazione della ritenuta.
Elemento principale, per poter godere legittimamente di questa detrazione, è il possesso della Cu rilasciata da tutte le ditte mandanti verso le quali l’agente ha fatturato nell’anno. Chi non avesse ricevuto la certificazione, non aveva alcuno strumento coercitivo per imporre il rilascio della Cu alla ditta mandante subendone un ingiusto pregiudizio; così, le Entrate (risoluzione 68/E/2009) hanno stabilito che la documentazione probatoria alternativa alla certificazione può essere rappresentata dalla copia delle fatture emesse con l’indicazione della ritenuta e dall’estratto bancario comprovante l’incasso al netto della trattenuta. Con tale soluzione il pericolo di perdere il diritto alla detrazione della ritenuta in caso di assenza della certificazione è ristretto al caso di pagamento in contanti della fattura provvigionale.
Discorso differente meritano, invece, i contributi previdenziali Enasarco che sono stati trattenuti dalle provvigioni dovute dalla ditta mandante durante l’anno d’imposta. Dal 2016 per la prima volta questi contributi devono essere certificati all’interno dell’apposita sezione previdenziale della Cu 2016; dopo aver verificato attentamente che l’attestazione rilasciata dalla ditta mandante sia stata redatta nel rispetto del principio di cassa, tali contributi vanno classificati come oneri deducibili da inserire assieme ai contributi versati alla gestione commercianti Inps nel quadro RP del modello Unico dell’agente di commercio esercente l’attività sotto forma di ditta individuale oppure nella dichiarazione personale del legale rappresentante, nel caso di esercizio in società di persone. L’unica eccezione a tale meccanismo è quella dell’intermediario che opera sotto forma di società di capitali perché in questo caso la somma trattenuta a titolo di Enasarco è un contributo assistenziale (nel 2016 pari al 3% + 1%) che non confluendo nella posizione contributiva di nessun agente, rappresenta un mero costo aziendale interamente deducibile nel conto economico dell’azienda.
E se anche in questo caso la ditta mandante non ha certificato i contributi trattenuti? Questa eventualità ha più soluzioni rispetto al caso delle ritenute di acconto in quanto, oltre all’alternativa dell’esibizione delle copie delle fatture provvigionali e dei relativi movimenti bancari, esiste una seconda possibilità più semplice e soprattutto più rapida: inserendo i codici personali di accesso dell’agente nel sito internet della Fondazione (www.enasarco.it) è possibile ottenere l’elenco dei contributi versati dalle proprie mandanti per ogni singolo anno ed essendo un documento rilasciato direttamente dall’ente di previdenza è regolarmente riconosciuto dall’Agenzia delle entrate.
L’OPPORTUNITÀ Per i versamenti con Unico si può sfruttare il termine del 22 agosto con la maggiorazione dello 0,4 per cento