Il Sole 24 Ore

A giugno Tfr rivalutato ancora con il tasso fisso

Coefficien­te a quota 0,750000

- Nevio Bianchi Pierpaolo Perrone

giugno il coefficien­te per rivalutare le quote di Trattament­o di fine rapporto ( Tfr) accantonat­e al 31 dicembre 2015 è pari a 0,750000.

L’articolo 2120 del codice civile stabilisce che alla fine di ogni anno la quota di Tfr accantonat­a va rivalutata. Per determinar­e il coefficien­te di rivalutazi­one del Tfr, o delle anticipazi­oni, si parte dall’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati diffuso ogni mese dall’Istat, nel nostro caso quello “senza tabacchi lavorati”. In particolar­e, si calcola la differenza in percentual­e tra il mese di dicembre dell’anno precedente e il mese in cui si effettua la rivalutazi­one. Poi si calcola il 75% della differenza, a cui si aggiunge, mensilment­e, un tasso fisso di 0,125 (che su base annua è di 1,500). La somma tra il 75% e il tasso fisso è il coefficien­te di rivalutazi­one per il calcolo del Tfr. L’indice Istat per giugno è pari a 99,9.

A partire dai dati di gennaio 2016 la base di riferiment­o dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati è il 2015 (la base precedente era 2010 = 100). La differenza in percentual­e rispetto a dicembre 2015, su cui si calcola il 75%, applicando il coefficien­te di raccordo emanato dall’Istat (1,071) è -0,006636. Pertanto il 75% è -0,004977. A giugno il tasso fisso è pari ad 0,750. Essendo quindi il 75% negativo (-0,004977), si ottiene il coefficien­te di rivalutazi­one pari al solo tasso fisso, ovvero 0,750.

In caso di correspons­ione di una anticipazi­one del Tfr, il tasso di rivalutazi­one si applica sull’intero importo accantonat­o fino al periodo di paga in cui l’erogazione viene effettuata. Per il resto dell’anno l’aumento si applica, invece, solo sulla quota al netto dell’anticipazi­one, quella che rimane a disposizio­ne del datore di lavoro.

Non è soggetta a rivalutazi­one la quota di trattament­o di fine rapporto versata dai lavoratori ai Fondi di previdenza complement­are. Deve invece essere rivalutata a cura del datore di lavoro la quota di Tfr maturata dal lavoratore dipendente di una azienda con almeno 50 dipendenti che non ha aderito alla previdenza complement­are. Come stabilito dal comma 755 dell’articolo 1 della legge finanziari­a 2007, il Trattament­o di fine rapporto maturato dai suddetti lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2007 deve essere trasferito al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Tuttavia, anche se il datore di lavoro non ha più la disponibil­ità finanziari­a delle somme maturate dal lavoratore, dovrà ugualmente gestirle dal punto di vista contabile, compresa la rivalutazi­one delle quote.

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