Il Sole 24 Ore

Pena accessoria pari alla principale

Per i reati tr ibutar i dove è prevista la determinaz­ione di un limite minimo e di uno massimo La durata non può essere superiore a quella decisa per la detenzione

- Giovanni Negri

pAnche le sanzioni accessorie previste per i reati tributari devono essere parametrat­e, quanto a durata, alla pena principale inflitta. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 29397 della Terza sezione penale, depositata ieri. La pronuncia ha così accolto il ricorso presentato dalla difesa per contestare la durata delle misure accessorie abbinate alla condanna per omessa dichiarazi­one: in particolar­e oggetto di impugnazio­ne era l’assenza di motivazion­e della decisione della Corte d’appello con la quale era stata determinat­a una durata superiore al minimo.

La Cassazione ricorda innanzitut­to che l’articolo 12 del decreto legislativ­o n. 74 del 2000 prevede un minimo e un massimo per le principali misure che accompagna­no la condanna per reato tributario: da 6 mesi a 3 anni per l’interdizio­ne dalla direzione societaria, da 1 anno a 3 per l’incapacità di contrattar­e con la pubblica amministra­zione e per l’interdizio­ne dalle funzioni di rappresent­anza e assistenza in materia tributaria. Un meccanismo che finisce sotto la lente della Cassazione, chiamata, di base, a dare una risposta alla domanda sulla riconducib­ilità della disciplina delle pene accessorie temporanee nella sfera applicativ­a dell’articolo 37 del Codice penale. In altri termini la Cassazione era sollecitat­a a chiarire se nella nozione di pena accessoria di durata non espressame­nte determinat­a rientrano le ipotesi in cui la pena accessoria è disciplina­ta attraverso l’istituzion­e di un minimo e di un massimo.

Per la Cassazione la risposta deve essere positiva. Tanto più alla luce del verdetto delle Sezioni unite che hanno stabilito, nel 2014, come la previsione di un limite minimo e di uno massimo per una categoria di pene accessorie le fa rientrare tra quelle per le quali la legge esclude una durata determinat­a. Con la conseguenz­a che non potranno essere inflitte per un periodo superiore a quello stabilito per la condanna principale.

Per quanto riguarda proprio l’ambito delle pene accessorie previste per i reati tributari in realtà era presente anche un altro, opposto, orientamen­to in base al quale i limiti massimo e minimo assolvevan­o al requisito della pena di durata espressame­nte determinat­a dalla legge. Stava semmai al giudice stabilire la concreta durata rimanendo sempre all’interno della “forchetta”.

La Cassazione ha però scelto l’altro orientamen­to e, messa davanti al caso di una pena accessoria determinat­a in 1 anno e di una principale di 8 mesi, ha proceduto d'ufficio a una ridetermin­azione. La pena accessoria cioè è stata allineata nella durata a quella principale, fissandola anch’essa a 8 mesi.

La sentenza, in materia di prescrizio­ne, ricorda anche che l’autorità di cosa giudicata può formarsi su singoli capi della sentenza. Nel caso esaminato, a essersi stabilizza­to è il verdetto di colpevolez­za dell’imputato di omessa dichiarazi­one (il capo non è stato oggetto di impugnazio­ne da parte della difesa) mentre il Procurator­e generale aveva impugnato il punto delle sanzioni accessorie lamentando l’omessa pronuncia su una di queste.

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