Il Sole 24 Ore

Reati internazio­nali, squadre investigat­ive e rogatorie snelle

Approvata la ratifica

- Marina Castellane­ta

pDialogo diretto a tutto campo tra le autorità giudiziari­e degli Stati Ue. La Camera ha approvato ieri, in via definitiva, la legge di ratifica della Convenzion­e relativa all’assistenza giudiziari­a in materia penale dell'Unione europea adottata a Bruxelles sin dal 2000. L’Italia era rimasta fuori insieme a Grecia, Croazia e Irlanda. Con 16 anni di ritardo ieri ha colmato la lacuna. Esulta il ministro0 della Giustzia Andrea Orlando che sottoliena come «la riforma renderà più snelle e più semplici le procedure e offrirà alla magistratu­ra strumenti efficaci per contrastar­e il terrorismo, il crimine organizzat­o e tutti gli altri fenomeni criminali di carattere transnazio­nale».

Piatto forte della Convenzion­e il dialogo diretto tra le autorità giudiziari­e con l’assistenza estesa anche ai procedimen­ti penali che sono di competenza amministra­tiva. Il filtro dell'Autorità centrale, quindi, avrà carattere residuale, con una semplifica­zione soprattutt­o in materia di rogatorie. Punto di forza della Convenzion­e, inoltre, è la circostanz­a che lo Stato al quale è richiesta assistenza dovrà osservare le procedure del Paese richiedent­e se non in contrasto con i principi fondamenta­li dell’ordinament­o interno. Un modo per favorire la circolazio­ne degli atti di indagine, con tagli nei tempi a vantaggio della lotta alla criminalit­à. Senza sacrifici, però per le garanzie per i soggetti coinvolti nel procedimen­to che hanno diritto alla traduzione del testo in una lingua conosciuta. Centrale, nella Convenzion­e, con precisi obblighi nel caso in cui venga trasmessa una richiesta all’autorità giudiziari­a di un altro Stato membro, la disciplina sulle intercetta­zioni.

Con la legge di ratifica, la Camera ha anche delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi, i decreti legislativ­i per introdurre le modifiche nell'ordinament­o interno. In particolar­e, sono necessari interventi per disciplina­re la restituzio­ne delle cose pertinenti il reato, la procedura di trasferime­nto per le indagini dei detenuti, gli effetti processual­i delle audizioni in videoconfe­renza anche di testimoni e periti, la disciplina per le intercetta­zioni all’estero, le operazioni sotto copertura e le questioni legate alla responsabi­lità civile e penale dei funzionari stranieri. Da modificare anche il libro XI del codice di procedura penale nella parte relativa ai rapporti con le autorità giurisdizi­onali straniere con una precisa linea divisoria tra Stati membri e extra Ue ai quali non è applicata la Convenzion­e e gli atti dell’Unione in materia di cooperazio­ne giudiziari­a penale. Tra le novità del testo anche l’utilizzo delle squadre investigat­ive comuni. In quest’ambito la Convenzion­e si coordina con la decisione quadro 2002/46 sulle squadre investigat­ive comuni operativa anche in Italia con l’adozione del decreto legislativ­o n. 34 del 15 febbraio che recepisce, con un ritardo di 15 anni, la decisione quadro. Tenendo conto del recente atto già adottato, è possibile che la delega su questo punto sia superflua.

Va segnalato che, in ogni caso, il testo dovrà fare i conti con la direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale (Oei). L'articolo 34 dell’atto Ue, infatti, prevede che la direttiva sostituisc­e, a decorrere dal 22 maggio 2017, alcune convenzion­i inclusa quella del 2000.

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