Reati internazionali, squadre investigative e rogatorie snelle
Approvata la ratifica
pDialogo diretto a tutto campo tra le autorità giudiziarie degli Stati Ue. La Camera ha approvato ieri, in via definitiva, la legge di ratifica della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale dell'Unione europea adottata a Bruxelles sin dal 2000. L’Italia era rimasta fuori insieme a Grecia, Croazia e Irlanda. Con 16 anni di ritardo ieri ha colmato la lacuna. Esulta il ministro0 della Giustzia Andrea Orlando che sottoliena come «la riforma renderà più snelle e più semplici le procedure e offrirà alla magistratura strumenti efficaci per contrastare il terrorismo, il crimine organizzato e tutti gli altri fenomeni criminali di carattere transnazionale».
Piatto forte della Convenzione il dialogo diretto tra le autorità giudiziarie con l’assistenza estesa anche ai procedimenti penali che sono di competenza amministrativa. Il filtro dell'Autorità centrale, quindi, avrà carattere residuale, con una semplificazione soprattutto in materia di rogatorie. Punto di forza della Convenzione, inoltre, è la circostanza che lo Stato al quale è richiesta assistenza dovrà osservare le procedure del Paese richiedente se non in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento interno. Un modo per favorire la circolazione degli atti di indagine, con tagli nei tempi a vantaggio della lotta alla criminalità. Senza sacrifici, però per le garanzie per i soggetti coinvolti nel procedimento che hanno diritto alla traduzione del testo in una lingua conosciuta. Centrale, nella Convenzione, con precisi obblighi nel caso in cui venga trasmessa una richiesta all’autorità giudiziaria di un altro Stato membro, la disciplina sulle intercettazioni.
Con la legge di ratifica, la Camera ha anche delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi, i decreti legislativi per introdurre le modifiche nell'ordinamento interno. In particolare, sono necessari interventi per disciplinare la restituzione delle cose pertinenti il reato, la procedura di trasferimento per le indagini dei detenuti, gli effetti processuali delle audizioni in videoconferenza anche di testimoni e periti, la disciplina per le intercettazioni all’estero, le operazioni sotto copertura e le questioni legate alla responsabilità civile e penale dei funzionari stranieri. Da modificare anche il libro XI del codice di procedura penale nella parte relativa ai rapporti con le autorità giurisdizionali straniere con una precisa linea divisoria tra Stati membri e extra Ue ai quali non è applicata la Convenzione e gli atti dell’Unione in materia di cooperazione giudiziaria penale. Tra le novità del testo anche l’utilizzo delle squadre investigative comuni. In quest’ambito la Convenzione si coordina con la decisione quadro 2002/46 sulle squadre investigative comuni operativa anche in Italia con l’adozione del decreto legislativo n. 34 del 15 febbraio che recepisce, con un ritardo di 15 anni, la decisione quadro. Tenendo conto del recente atto già adottato, è possibile che la delega su questo punto sia superflua.
Va segnalato che, in ogni caso, il testo dovrà fare i conti con la direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale (Oei). L'articolo 34 dell’atto Ue, infatti, prevede che la direttiva sostituisce, a decorrere dal 22 maggio 2017, alcune convenzioni inclusa quella del 2000.