Società estinta, preliminare risolto
Per il contratto che impegna alla cessione dell’azienda c’è l’impossibilità sopravvenuta Per il cedente vale l’articolo 1463 del Codice: deve restituire quanto ricevuto
pVa risolto per impossibilità sopravvenuta il contratto preliminare che ha ad oggetto il trasferimento delle quote di una società estinta. Lo afferma il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia d’impresa (presidente Mannino, relatore Bernardo), in una sentenza del 22 marzo.
Con contratto preliminare del 2010, il ricorrente si era obbligato a cedere al convenuto il 50% del capitale sociale di una Srl, ricevendo un acconto di 10mila euro; nello stesso atto si stabiliva che il promittente venditore avrebbe ceduto all’altra parte anche il credito vantato verso la società.
Poiché il promissario acquirente non aveva versato gli importi pattuiti, l’attore ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di quanto gli era ancora dovuto, pari a 40mila euro. Dal canto suo, il convenuto ha eccepito che l’oggetto del contratto era diventato impossibile giacché la Srl era stata cancellata dal Registro delle imprese e dunque si era estinta.
Nel respingere la domanda, il Tribunale osserva, innanzitutto, che le parti hanno stipulato un contratto preliminare e non una cessione di quote sociali, dal momento che hanno «escluso di attribuire al contratto immediati effetti trasla- tivi». Infatti, nell’intestazione dell’atto si parla di «preliminare di cessione».
Inoltre, nel corpo del contratto si afferma che la parte residua del prezzo concordato sarebbe stata versata al momento della conclusione del definitivo e che l’attore si impegnava a delegare al convenuto ogni facoltà deri- vante dalla qualità di socio.
Infine, era stato previsto che, in caso di mancato rispetto del termine stabilito per la firma del definitivo, il promittente venditore avrebbe potuto far valere la risoluzione per inadempimento o pretendere l’esecuzione specifica. Dunque, se le parti avessero voluto attribuire al contratto gli effetti di un definitivo, l’attore «non avrebbe certo potuto delegare le facoltà inerenti alla qualità di socio, risultando queste già automaticamente traferite» al convenuto al momento della stipulazione.
Il giudice capitolino afferma quindi che, in base all’articolo 1463 del Codice civile, nei contratti con prestazioni corrispettive la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che ha già ricevuto. Il giudice ricorda quindi che secondo la Cassazione, dopo la riforma del diritto societario attuata
LA DIFFERENZA L’accordo non va confuso con una cessione di quote sociali perché l’effetto traslativo non è stato immediato