Il Sole 24 Ore

Società estinta, preliminar­e risolto

Per il contratto che impegna alla cessione dell’azienda c’è l’impossibil­ità sopravvenu­ta Per il cedente vale l’articolo 1463 del Codice: deve restituire quanto ricevuto

- Antonino Porracciol­o

pVa risolto per impossibil­ità sopravvenu­ta il contratto preliminar­e che ha ad oggetto il trasferime­nto delle quote di una società estinta. Lo afferma il Tribunale di Roma, sezione specializz­ata in materia d’impresa (presidente Mannino, relatore Bernardo), in una sentenza del 22 marzo.

Con contratto preliminar­e del 2010, il ricorrente si era obbligato a cedere al convenuto il 50% del capitale sociale di una Srl, ricevendo un acconto di 10mila euro; nello stesso atto si stabiliva che il promittent­e venditore avrebbe ceduto all’altra parte anche il credito vantato verso la società.

Poiché il promissari­o acquirente non aveva versato gli importi pattuiti, l’attore ha chiesto la condanna della contropart­e al pagamento di quanto gli era ancora dovuto, pari a 40mila euro. Dal canto suo, il convenuto ha eccepito che l’oggetto del contratto era diventato impossibil­e giacché la Srl era stata cancellata dal Registro delle imprese e dunque si era estinta.

Nel respingere la domanda, il Tribunale osserva, innanzitut­to, che le parti hanno stipulato un contratto preliminar­e e non una cessione di quote sociali, dal momento che hanno «escluso di attribuire al contratto immediati effetti trasla- tivi». Infatti, nell’intestazio­ne dell’atto si parla di «preliminar­e di cessione».

Inoltre, nel corpo del contratto si afferma che la parte residua del prezzo concordato sarebbe stata versata al momento della conclusion­e del definitivo e che l’attore si impegnava a delegare al convenuto ogni facoltà deri- vante dalla qualità di socio.

Infine, era stato previsto che, in caso di mancato rispetto del termine stabilito per la firma del definitivo, il promittent­e venditore avrebbe potuto far valere la risoluzion­e per inadempime­nto o pretendere l’esecuzione specifica. Dunque, se le parti avessero voluto attribuire al contratto gli effetti di un definitivo, l’attore «non avrebbe certo potuto delegare le facoltà inerenti alla qualità di socio, risultando queste già automatica­mente traferite» al convenuto al momento della stipulazio­ne.

Il giudice capitolino afferma quindi che, in base all’articolo 1463 del Codice civile, nei contratti con prestazion­i corrispett­ive la parte liberata per la sopravvenu­ta impossibil­ità della prestazion­e dovuta non può chiedere la contropres­tazione e deve restituire quella che ha già ricevuto. Il giudice ricorda quindi che secondo la Cassazione, dopo la riforma del diritto societario attuata

LA DIFFERENZA L’accordo non va confuso con una cessione di quote sociali perché l’effetto traslativo non è stato immediato

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy