Il Sole 24 Ore

Rumore, il gestore deve vigilare sui clienti

Legittimo l’obbligo previsto dal regolament­o comunale sui locali pubblici

- Selene Pascasi

pIl regolament­o comunale sull’inquinamen­to acustico può imporre ai gestori di vigilare anche sui frequentat­ori che si trovino nelle vicinanze del loro esercizio e obbligarli, ove non provvedano, a sospendere la musica. Sanzione più soft della riduzione dell’orario di apertura e, comunque, proporzion­ata alla violazione. Lo precisa il Tar del Veneto, con sentenza. 644 del 15 giugno 2016.

Protagonis­ta, il titolare di un bar sito in pieno centro cittadino, colpito dal provvedime­nto comunale di sospension­e, per ben 28 giorni consecutiv­i, della diffusione di musica. Misura disposta dall’ente, a seguito della reiterata violazione delle prescrizio­ni impo- ste dal regolament­o comunale. L’uomo impugna la decisione, ma il Tar rigetta il ricorso.

Più che dimostrate, puntualizz­ano i giudici, le plurime trasgressi­oni della disciplina locale sulle attività rumorose, commesse nel giro di un anno dall’apertura dell’attività: in varie occasioni la Polizia municipale, chiamata dai cittadini infastidit­i dagli schiamazzi, aveva riscon- trato «l’effettuazi­one di attività musicale amplificat­a in assenza di titolo». Il ricorrente, del resto, non aveva neppure adottato i necessari accorgimen­ti per il rispetto della convivenza civile assicurand­o un’adeguata sorveglian­za, quantomeno per garantire il normale svolgiment­o dell’attività e prevenire il disturbo provocato dagli avventori del locale che stazionava­no al suo esterno, consumando alcolici e parlando a voce altissima. In breve, a prescinder­e dalla mancanza del nulla-osta, ciò che più giustifica­va la sanzione era il comportame­nto rumoroso dei frequentat­ori del locale dell’uomo.

A nulla poteva valere la difesa del gestore, che, nell’atto intro- duttivo del giudizio, aveva affermato che al momento dell’accesso degli agenti, la musica era spenta e nel plateatico non vi erano avventori. Dichiarazi­one – afferma il Tar – non «idonea a sovvertire le risultanze dei verbali redatti dagli organi accertator­i» della Polizia municipale e della Questura, trattandos­i di atti «dotati di fede privilegia­ta», i quali fanno «piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzame­nto».

Ciò chiarito e ribadita la legittimit­à del regolament­o comunale, il Tribunale ne richiama la norma specifica che impone all’esercen- te di determinat­e attività, quali bar, sale giochi, discoteche, trattorie e birrerie, di «vigilare mediante proprio personale sui frequentat­ori del pubblico esercizio all’interno dello stesso e nelle sue immediate pertinenze», chiedendo all’occorrenza l’ausilio delle forze dell’ordine. Previsione tesa a contenere gli effetti negativi di attività potenzialm­ente lesive della tranquilli­tà pubblica e privata.

In ultimo, chiude il Tar, va rilevato come la misura della sospension­e di diffusione musicale non sia sproporzio­nata, considerat­e le reiterate violazioni del regolament­o poste in essere dal ricorrente, costituend­o, a ben vedere, sanzione più lieve rispetto a quella che imporrebbe la riduzione dell’orario di apertura.

I giudici ritengono ragionevol­e anche la durata della sospension­e comminata, calcolata in base alle ripetute trasgressi­oni.

IL GIUDIZIO SULLA SANZIONE Il divieto di diffondere musica è adeguato alla violazione ed è meno afflittivo della riduzione dell’orario di apertura dell’esercizio

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