Rumore, il gestore deve vigilare sui clienti
Legittimo l’obbligo previsto dal regolamento comunale sui locali pubblici
pIl regolamento comunale sull’inquinamento acustico può imporre ai gestori di vigilare anche sui frequentatori che si trovino nelle vicinanze del loro esercizio e obbligarli, ove non provvedano, a sospendere la musica. Sanzione più soft della riduzione dell’orario di apertura e, comunque, proporzionata alla violazione. Lo precisa il Tar del Veneto, con sentenza. 644 del 15 giugno 2016.
Protagonista, il titolare di un bar sito in pieno centro cittadino, colpito dal provvedimento comunale di sospensione, per ben 28 giorni consecutivi, della diffusione di musica. Misura disposta dall’ente, a seguito della reiterata violazione delle prescrizioni impo- ste dal regolamento comunale. L’uomo impugna la decisione, ma il Tar rigetta il ricorso.
Più che dimostrate, puntualizzano i giudici, le plurime trasgressioni della disciplina locale sulle attività rumorose, commesse nel giro di un anno dall’apertura dell’attività: in varie occasioni la Polizia municipale, chiamata dai cittadini infastiditi dagli schiamazzi, aveva riscon- trato «l’effettuazione di attività musicale amplificata in assenza di titolo». Il ricorrente, del resto, non aveva neppure adottato i necessari accorgimenti per il rispetto della convivenza civile assicurando un’adeguata sorveglianza, quantomeno per garantire il normale svolgimento dell’attività e prevenire il disturbo provocato dagli avventori del locale che stazionavano al suo esterno, consumando alcolici e parlando a voce altissima. In breve, a prescindere dalla mancanza del nulla-osta, ciò che più giustificava la sanzione era il comportamento rumoroso dei frequentatori del locale dell’uomo.
A nulla poteva valere la difesa del gestore, che, nell’atto intro- duttivo del giudizio, aveva affermato che al momento dell’accesso degli agenti, la musica era spenta e nel plateatico non vi erano avventori. Dichiarazione – afferma il Tar – non «idonea a sovvertire le risultanze dei verbali redatti dagli organi accertatori» della Polizia municipale e della Questura, trattandosi di atti «dotati di fede privilegiata», i quali fanno «piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento».
Ciò chiarito e ribadita la legittimità del regolamento comunale, il Tribunale ne richiama la norma specifica che impone all’esercen- te di determinate attività, quali bar, sale giochi, discoteche, trattorie e birrerie, di «vigilare mediante proprio personale sui frequentatori del pubblico esercizio all’interno dello stesso e nelle sue immediate pertinenze», chiedendo all’occorrenza l’ausilio delle forze dell’ordine. Previsione tesa a contenere gli effetti negativi di attività potenzialmente lesive della tranquillità pubblica e privata.
In ultimo, chiude il Tar, va rilevato come la misura della sospensione di diffusione musicale non sia sproporzionata, considerate le reiterate violazioni del regolamento poste in essere dal ricorrente, costituendo, a ben vedere, sanzione più lieve rispetto a quella che imporrebbe la riduzione dell’orario di apertura.
I giudici ritengono ragionevole anche la durata della sospensione comminata, calcolata in base alle ripetute trasgressioni.
IL GIUDIZIO SULLA SANZIONE Il divieto di diffondere musica è adeguato alla violazione ed è meno afflittivo della riduzione dell’orario di apertura dell’esercizio