Sì alle società per i servizi di interesse generale
Sono previsti limiti per la costituzione di società a partecipazione pubblica. Non possono essere costituite società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche minoritarie, in tali società. Le società possono essere costituite solo per la produzione di un servizio di interesse generale; per la progettazione, realizzazione e gestione di un’opera pubblica, nonché la gestione organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, anche mediante forme di partenariato pubblico-privato. Possono poi essere costituite società per l’autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti. Sono ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici