Il Sole 24 Ore

Contabiliz­zatori, si cambia

- Saverio Fossati

pPer i condomìni è l’ennesima rivoluzion­e in corso d’opera. L’installazi­one dei contabiliz­zatori di calore sui termosifon­i (dove ci sono impianti centralizz­ati) è un obbligo il cui termine è il 31 dicembre di quest’anno ma al quale in moltissimi casi è già stato dato adempiment­o. Ora il decreto legislativ­o approvato ieri al Consiglio dei ministri, che va a modificare il Dlgs 102/2014, sulla base delle richieste dell Commission­e europea (la procedura d’infrazione era prossima alla scadenza), incide su molti aspetti della normativa energetica. Ma anche sul problema contabiliz­zatori.

In particolar­e l’articolo 12 (che impatta sull’articolo 16 del Dlgs 102/2014), di nuova introduzio­ne rispetto al testo approvato dal Consiglio dei ministri in prima lettura, stabilisce che a pagare la sanzione per non aver installato i contabiliz­zatori è direttamen­te ogni singolo condòmino, nella misura da 500 a 2500 euro per ogni appartamen­to. Tuttavia questa disposizio­ne non si applica se l’installazi­one risulta non «efficiente in termini di costi» . E in effetti un'altra norma, l’articolo 9 del Dlsg 102 (modificato anch’esso dal nuovo decreto) stabilisce che il compito di installare i «sottoconta­tori» spetta al singolo proprietar­io. E introduce un concetto nuovo: oltre ai casi di «impossibil­ità tecnica» di installazi­one viene introdotto anche il caso di «inefficien­za in termini di costi e sproporzio­ne rispetto ai risparmi energetici potenziali», purché queste condizioni siano illustrate in una specifica relazione tecnica del progettist­a o del tecnico abilitato. Il criterio da adottare per stabilire l’inefficien­za è quello di seguire le indicazion­i della norma Uni En 15459. La stessa norma va usata quando, constatata l’impossibil­ità di installare dei sottoconta­tori, si ricorra, come prevede la nuova norma, «sistemi di termoregol­azione e contabiliz­zazione del calore individual­i» ma ciò non risulti inefficien­te «in termini di costi».

La modifica più importante, rispetto al testo di prima lettura, è però la possibilit­à di derogare alla norma Uni 10200, quella che in sostanza obbliga a tarare tutti i consumi involontar­i (i vecchi “costi fissi” o di dispersion­e) su quelli volontari e contabiliz­zati. A seguito di relazione tecnica che attesti che ci sono differenza di fabbisogno termico superiori al 50% tra unità immobiliar­i dello stesso edi- ficio (in sostanza quando è talmente energivoro da penalizzar­e tanto le case esposte a nord o all’ultimo piano o simili) i condòmini potranno infatti suddivider­e le spese limitando quelle da consumi volontari al 70% e ripartendo il resto con i vecchi criteri (millesimi, metri quadri, metri cubi o altro). Questo correttivo vanifica la ripartizio­ne basata praticamen­te solo sui consumi volontari. Anche chi ha già fatto lavori e effettuato la ripartizio­ne le spese potrà rivederla. Il che provocherà, c'è da scommetter­ci, polemiche e contenzios­i a non finire.

Il Governo, comunque, intende puntare sul risparmio energetico nei condomìni: lo ha riaffermat­o ieri il ministro delle Infrastrut­ture, Graziano del Rio, all’assemblea dell’Ance: «Subito possiamo fare la centralità della riqualific­azione dei condomini. Abbiamo cominciato con la legge di Stabilità, con l’estensione agli incapienti. Bisogna che troviamo un meccanismo più semplifica­to perché il condominio possa fare subito operazioni di riqualific­azioni e i condòmini possano cedere il credito ». Meccanismo che l’Enea ha già messo a punto (si veda il Sole 24 Ore del 28 giugno scorso).

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