Il Sole 24 Ore

Cantieri con meno vincoli

- Paola Ficco

pIl Consiglio dei ministri ha approvato ieri il Dpr che, con 31 articoli e 10 allegati, riforma la disciplina sulla gestione delle terre e rocce di scavo. Il nuovo Dpr attua la delega regolament­are concessa dal Parlamento al Governo con l’articolo 8 del Dl 133/2014 (legge 164/2014) e riscrive integralme­nte, semplifica­ndola, una disciplina articolata e complessa. Per i piani approvati prima dell’entrata in vigore del Dpr la disciplina abrogata è ultrattiva e si applicherà a tali piani e alle loro modifiche. Per i progetti in corso, le imprese avranno sei mesi di tempo per decidere se aderire alla nuova disciplina.

Il testo detta disposizio­ni comuni ma differenzi­a anche tra terre e rocce prodotte in cantieri di grandi e piccole dimensioni e terre e rocce prodotte in cantieri di grandi dimensioni non soggetti a Via e ad Aia. Non dimentica le norme su terre e rocce intese come rifiuti né quelle che, invece, sono escluse dalla disciplina dei rifiuti e le altre che provengono dai siti oggetto di bonifica. Un vasto orizzonte regolament­are dove, oltre al fatto che le definizion­i sono armonizzat­e e coerenti, meritano menzione i seguenti aspet- ti innovativi improntati anche alla semplifica­zione procedural­e: tra le norme comuni, il deposito intermedio prima dell’utilizzo può essere effettuato anche in luogo diverso dal sito di produzione e da quello di destino purché siano rispettati i requisiti indicati all’articolo 5, comma 1 e il sito di deposito rientri nella stessa classe urbanistic­a del sito di produzione. Sul fronte dei grandi cantieri, viene meno la comunicazi­one all’autorità competente di ogni trasporto di terre e rocce intese come sottoprodo­tti.

La gestione e l’uso di terre e rocce come sottoprodo­tti non sono più subordinat­i alla previa approvazio­ne del piano di utilizzo da parte dell’Autorità competente: decorsi 90 giorni dalla presentazi­one del piano, il proponente può avviare la gestione nel rispetto del piano di utilizzo. Non solo, il piano di utilizzo potrà essere prorogato di due anni mediante semplice comunicazi­one al Comune e all’Arpa. Per i cantieri piccoli e per quelli grandi non sottoposti a Via o ad Aia, basterà una semplice comunicazi­one per apportare modifiche sostanzial­i al piano di utilizzo o per prorogarlo.

Sul fronte dei piccoli cantieri, si riprende la sostanza dell’articolo 41-bis, Dl 69/2013 sull’uso come sottoprodo­tti di terre e rocce in quantità non superiore a 6.000 cubi destinate a recuperi, ripristini, rimodellam­enti, riempiment­i o altri usi sul suolo. A tal fine, il produttore deve dimostrare il non superament­o dei valori delle concentraz­ioni soglia di contaminaz­ione previsti per le bonifiche con riferiment­o alle caratteris­tiche delle matrici ambientali e alla destinazio­ne urbanistic­a indicata nel piano di utilizzo. Rispetto ad oggi, si aggiunge la possibilit­à di aggiornare la dichiarazi­one di utilizzo in presenza di variazioni delle condizioni previste per la sussistenz­a dei sottoprodo­tti. Per terre e rocce che restano rifiuti, il Dpr modifica i volume del deposito temporaneo innalzando­lo a 4.000 metri cubi, di cui 800 se pericolose.

CONSENSO IMPLICITO Per il rifiuto che diventa materiale riutilizza­bile possibile il reimpiego se entro 90 giorni l’autorità non si esprime

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