Cantieri con meno vincoli
pIl Consiglio dei ministri ha approvato ieri il Dpr che, con 31 articoli e 10 allegati, riforma la disciplina sulla gestione delle terre e rocce di scavo. Il nuovo Dpr attua la delega regolamentare concessa dal Parlamento al Governo con l’articolo 8 del Dl 133/2014 (legge 164/2014) e riscrive integralmente, semplificandola, una disciplina articolata e complessa. Per i piani approvati prima dell’entrata in vigore del Dpr la disciplina abrogata è ultrattiva e si applicherà a tali piani e alle loro modifiche. Per i progetti in corso, le imprese avranno sei mesi di tempo per decidere se aderire alla nuova disciplina.
Il testo detta disposizioni comuni ma differenzia anche tra terre e rocce prodotte in cantieri di grandi e piccole dimensioni e terre e rocce prodotte in cantieri di grandi dimensioni non soggetti a Via e ad Aia. Non dimentica le norme su terre e rocce intese come rifiuti né quelle che, invece, sono escluse dalla disciplina dei rifiuti e le altre che provengono dai siti oggetto di bonifica. Un vasto orizzonte regolamentare dove, oltre al fatto che le definizioni sono armonizzate e coerenti, meritano menzione i seguenti aspet- ti innovativi improntati anche alla semplificazione procedurale: tra le norme comuni, il deposito intermedio prima dell’utilizzo può essere effettuato anche in luogo diverso dal sito di produzione e da quello di destino purché siano rispettati i requisiti indicati all’articolo 5, comma 1 e il sito di deposito rientri nella stessa classe urbanistica del sito di produzione. Sul fronte dei grandi cantieri, viene meno la comunicazione all’autorità competente di ogni trasporto di terre e rocce intese come sottoprodotti.
La gestione e l’uso di terre e rocce come sottoprodotti non sono più subordinati alla previa approvazione del piano di utilizzo da parte dell’Autorità competente: decorsi 90 giorni dalla presentazione del piano, il proponente può avviare la gestione nel rispetto del piano di utilizzo. Non solo, il piano di utilizzo potrà essere prorogato di due anni mediante semplice comunicazione al Comune e all’Arpa. Per i cantieri piccoli e per quelli grandi non sottoposti a Via o ad Aia, basterà una semplice comunicazione per apportare modifiche sostanziali al piano di utilizzo o per prorogarlo.
Sul fronte dei piccoli cantieri, si riprende la sostanza dell’articolo 41-bis, Dl 69/2013 sull’uso come sottoprodotti di terre e rocce in quantità non superiore a 6.000 cubi destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti o altri usi sul suolo. A tal fine, il produttore deve dimostrare il non superamento dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione previsti per le bonifiche con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione urbanistica indicata nel piano di utilizzo. Rispetto ad oggi, si aggiunge la possibilità di aggiornare la dichiarazione di utilizzo in presenza di variazioni delle condizioni previste per la sussistenza dei sottoprodotti. Per terre e rocce che restano rifiuti, il Dpr modifica i volume del deposito temporaneo innalzandolo a 4.000 metri cubi, di cui 800 se pericolose.
CONSENSO IMPLICITO Per il rifiuto che diventa materiale riutilizzabile possibile il reimpiego se entro 90 giorni l’autorità non si esprime