Il Sole 24 Ore

Stretta sui lavoratori distaccati dall’estero

- M. Pri.

pVincoli più severi per l’impiego in Italia di lavoratori distaccati da aziende di altri Paesi dell’Unione europea o terzi. Il decreto legislativ­o approvato dal Consiglio dei ministri vuole contrastar­e il fenomeno che comporta il ricorso a personale dipendente di aziende straniere (per lo più di Stati neocomunit­ari dell’Est), impiegati in Italia presso imprese dello stesso gruppo, oppure di altre imprese o altre unità produttive o destinatar­i, a cui si applicano però regole e trattament­i retributiv­i e previdenzi­ali del Paese d’origine perché più convenient­i.

Per effetto del provvedime­nto, che vale anche per le agenzie di somministr­azione e per il settore del trasporto su strada, al personale distaccato devono essere riconosciu­te le stesse condizioni di lavoro e di occupazion­e applicate nel Paese in cui si svolge il distacco. Ciò significa riconoscer­e la stessa retribuzio­ne minima e i giorni di ferie previsti dal contratto collettivo di riferiment­o.

Se viene verificato che il distacco non è autentico, l’addetto viene considerat­o un dipendente dell’azienda che lo ha utilizzato e quest’ultima, oltre al distaccant­e, sono puniti con una sanzione di 50 euro per ogni giorno e per ogni lavoratore, con un minimo e un massimo di di 5.000 e di 50.000 euro.

Prima di ogni distacco, l’azienda distaccant­e dovrà comunicare al ministero del Lavoro diverse informazio­ni, tra cui il numero dei lavoratori coinvolti, inizio e fine del distacco, luogo di svolgiment­o della prestazion­e. Inoltre dovranno essere predispost­i, anche in italiano, il contratto di lavoro nonché i prospetti paga, la documentaz­ione relativa al pagamento delle retribuzio­ni e dovrà essere designato un referente domiciliat­o in Italia e incaricato a ricevere e inviare atti. Il mancato rispetto di questi adempiment­i fa scattare sanzioni fin oltre 150mila euro.

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