La voluntary non esonera da RW
Esente solo chi al 1° gennaio 2015 non aveva più nulla oltreconfine
pIn attesa della chiusura delle procedure di voluntary disclosure, attualmente al vaglio degli uffici dell’Agenzia, i contribuenti che hanno fatto emergere patrimoni esteri non dichiarati sono chiamati alla compilazione del quadro RW del Modello Unico PF 2016.
Indipendentemente dall’esito della procedura, infatti, rimangono fermi gli obblighi di monitoraggio previsti dal Dl 167/1990 per i periodi non coperti dalla stessa, e dunque per gli anni, e frazioni di anni, dal 2014 in avanti.
Tali obblighi riguardano le attività detenute all’estero «nel periodo di imposta», anche quindi se non più sussistenti al 31 dicembre di ciascun anno. Il rimpatrio avvenuto prima della fine dell’anno scorso, dunque, non esonera dalla compilazione dell’RW di Unico 2016. Solo il contribuente che non deteneva più nulla all’estero già dal 1° gennaio 2015 può considerare esauriti i propri obblighi dichiarativi.
Anche il conferimento di un mandato fiduciario nel 2015 ad un intermediario residente (il rimpatriato giuridico) non esonera dalla compilazione del quadro RW in Unico 2016. Gli obblighi di monitoraggio non sussistono infatti per le attività affidate agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, ma quando i flussi finanziari e i redditi ad essi connessi siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi (articolo 4, comma 3, Dl 167/1990).
Pertanto, se il contratto fiduciario è stato concluso nel 2015, non potendo questo retroagire, l’assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW in Unico 2016) rimane in capo al titolare dell’attività estera (l’obbligo sussisterà anche per Unico 2017 se il contratto fiduciario si perfeziona nel 2016).
I valori da includere nel quadro RW non necessariamente coincideranno con i dati indicati nell’istanza di voluntary disclosure, dove andavano indicate le consistenze alla data della presentazione dell’istanza.
Per i contribuenti che hanno deciso per il rimpatrio fisico, per esempio smobilizzando il patrimonio estero investito in attività finanziarie, sembrerebbe invece necessario includere nel quadro RW, per ciascun titolo estero liquidato, il valore di cessione e i giorni di detenzione. In sostanza, anche se la posizione estera al termine del periodo di possesso era rappresentata esclusivamente dalla liquidità generata dalla cessione degli investimenti, sembrerebbe necessario individuare in dettaglio anche tutte le operazioni che l’hanno creata.
Oltre alle ordinarie complicazioni previste dalle modalità di compilazione del quadro RW, mitigate in parte dalla possibilità di compilazione “semplificata” prevista dalle istruzioni a Unico in presenza di più operazioni della stessa natura, si rischia poi una duplicazione dell’Ivafe dovuta sulle attività finanziarie estere: una volta sul valore di cessione dei titoli, e una seconda sul valore della liquidità. L’agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che l’Ivafe in misura fissa è applicabile solo ai conti correnti e non anche ai conti deposito asserviti alle gestioni estere, che invece devono essere assoggettati ad imposta proporzionale.
Chi ha rimpatriato giuridicamente conferendo mandato fiduciario dovrà indicare in RW il valore che le attività estere avevano prima di essere affidate all’intermediario italiano, e il numero di giorni di intestazione diretta al contribuente. Il tema delicato rimane l’identificazione dei valori fiscali di carico dei titoli conferiti nel mandato acquistati in anni precedenti a quelli coperti da disclosure: sarebbe opportuno chiarire definitivamente se possano essere considerati come costi storici quelli considerati ai fini della procedura, e dunque - sovente - il valore al 31 dicembre dell’anno precedente al primo periodo di imposta coperto dalla procedura (31 dicembre 2009 in caso di attività detenute in Paesi white list o Black list con accordo).
Ciò sarebbe auspicabile per esigenze di semplificazione e di omogeneità di sistema tra i redditi calcolati nelle maglie della procedura e quelli calcolati successivamente.
RIMPATRIO FISICO L’obbligo della dichiarazione non sussiste quando i flussi finanziari e i redditi sono assogettati a imposta o ritenuta dall’intermediario