Il Sole 24 Ore

La voluntary non esonera da RW

Esente solo chi al 1° gennaio 2015 non aveva più nulla oltreconfi­ne

- Carlotta Benigni Antonio Tomassini

pIn attesa della chiusura delle procedure di voluntary disclosure, attualment­e al vaglio degli uffici dell’Agenzia, i contribuen­ti che hanno fatto emergere patrimoni esteri non dichiarati sono chiamati alla compilazio­ne del quadro RW del Modello Unico PF 2016.

Indipenden­temente dall’esito della procedura, infatti, rimangono fermi gli obblighi di monitoragg­io previsti dal Dl 167/1990 per i periodi non coperti dalla stessa, e dunque per gli anni, e frazioni di anni, dal 2014 in avanti.

Tali obblighi riguardano le attività detenute all’estero «nel periodo di imposta», anche quindi se non più sussistent­i al 31 dicembre di ciascun anno. Il rimpatrio avvenuto prima della fine dell’anno scorso, dunque, non esonera dalla compilazio­ne dell’RW di Unico 2016. Solo il contribuen­te che non deteneva più nulla all’estero già dal 1° gennaio 2015 può considerar­e esauriti i propri obblighi dichiarati­vi.

Anche il conferimen­to di un mandato fiduciario nel 2015 ad un intermedia­rio residente (il rimpatriat­o giuridico) non esonera dalla compilazio­ne del quadro RW in Unico 2016. Gli obblighi di monitoragg­io non sussistono infatti per le attività affidate agli intermedia­ri residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, ma quando i flussi finanziari e i redditi ad essi connessi siano stati assoggetta­ti a ritenuta o imposta sostitutiv­a dagli intermedia­ri stessi (articolo 4, comma 3, Dl 167/1990).

Pertanto, se il contratto fiduciario è stato concluso nel 2015, non potendo questo retroagire, l’assolvimen­to degli obblighi di monitoragg­io fiscale (compilazio­ne del quadro RW in Unico 2016) rimane in capo al titolare dell’attività estera (l’obbligo sussisterà anche per Unico 2017 se il contratto fiduciario si perfeziona nel 2016).

I valori da includere nel quadro RW non necessaria­mente coincidera­nno con i dati indicati nell’istanza di voluntary disclosure, dove andavano indicate le consistenz­e alla data della presentazi­one dell’istanza.

Per i contribuen­ti che hanno deciso per il rimpatrio fisico, per esempio smobilizza­ndo il patrimonio estero investito in attività finanziari­e, sembrerebb­e invece necessario includere nel quadro RW, per ciascun titolo estero liquidato, il valore di cessione e i giorni di detenzione. In sostanza, anche se la posizione estera al termine del periodo di possesso era rappresent­ata esclusivam­ente dalla liquidità generata dalla cessione degli investimen­ti, sembrerebb­e necessario individuar­e in dettaglio anche tutte le operazioni che l’hanno creata.

Oltre alle ordinarie complicazi­oni previste dalle modalità di compilazio­ne del quadro RW, mitigate in parte dalla possibilit­à di compilazio­ne “semplifica­ta” prevista dalle istruzioni a Unico in presenza di più operazioni della stessa natura, si rischia poi una duplicazio­ne dell’Ivafe dovuta sulle attività finanziari­e estere: una volta sul valore di cessione dei titoli, e una seconda sul valore della liquidità. L’agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che l’Ivafe in misura fissa è applicabil­e solo ai conti correnti e non anche ai conti deposito asserviti alle gestioni estere, che invece devono essere assoggetta­ti ad imposta proporzion­ale.

Chi ha rimpatriat­o giuridicam­ente conferendo mandato fiduciario dovrà indicare in RW il valore che le attività estere avevano prima di essere affidate all’intermedia­rio italiano, e il numero di giorni di intestazio­ne diretta al contribuen­te. Il tema delicato rimane l’identifica­zione dei valori fiscali di carico dei titoli conferiti nel mandato acquistati in anni precedenti a quelli coperti da disclosure: sarebbe opportuno chiarire definitiva­mente se possano essere considerat­i come costi storici quelli considerat­i ai fini della procedura, e dunque - sovente - il valore al 31 dicembre dell’anno precedente al primo periodo di imposta coperto dalla procedura (31 dicembre 2009 in caso di attività detenute in Paesi white list o Black list con accordo).

Ciò sarebbe auspicabil­e per esigenze di semplifica­zione e di omogeneità di sistema tra i redditi calcolati nelle maglie della procedura e quelli calcolati successiva­mente.

RIMPATRIO FISICO L’obbligo della dichiarazi­one non sussiste quando i flussi finanziari e i redditi sono assogettat­i a imposta o ritenuta dall’intermedia­rio

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