Il Sole 24 Ore

All’appello del Fisco i possessori del bene e i titolari effettivi

-

pA partire da Unico 2014 sono tenuti alla dichiarazi­one delle attività detenute all’estero non solo i possessori “formali” delle stesse, ma anche i soggetti che possono essere considerat­i “titolari effettivi”.

La dichiarazi­one dovrà essere presentata quindi anche nei casi in cui gli investimen­ti e le attività estere, pur formalment­e intestate a entità giuridiche (ad esempio società, fondazioni, o trust), siano in realtà direttamen­te riconducib­ili a soggetti tenuti al rispetto della normativa sul monitoragg­io fiscale.

Il concetto di titolare effettivo è preso a prestito dalla normativa antiricicl­aggio (segnatamen­te dall’allegato tecnico al Dlgs 231/2007). In caso di società, il “titolare effettivo” è, ad esempio, la persona fisica che, in ultima istanza, possiede più del 25% dei diritti di voto o in ogni caso controlla la società, mentre in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e trust che amministra­no e distribuis­cono fondi, le persone fisiche o, se già stati determinat­i, i futuri beneficiar­i, che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio ovvero le persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica.

In caso di società estere residenti in Paesi collaborat­ivi (inclusi nella white list o che comunque prevedono un adeguato scambio di informazio­ni) il titolare effettivo dovrà indicare nel quadro RW esclusivam­ente il valore della partecipaz­ione e la percentual­e di possesso. Qualora invece la società sia residente in Paesi non collaborat­ivi dovranno essere indicati in RW tutti gli investimen­ti esteri effettuati dalla società, applicando un approccio look through. Tale approccio deve essere sempre adottato dal titolare effettivo (se esistente) se le attività estere sono detenute tramite un trust, una fondazione o istituti giuridici similari, indipenden­temente dalla localizzaz­ione delle attività estere. Tale obbligo ricade sul trust in mancanza di un titolare effettivo.

Diverso è il caso dell’interposiz­ione fittizia: in tale circostanz­a, il patrimonio estero dell’ente fittiziame­nte interposto deve essere dichiarato dal titolare, indipenden­temente dalla verifica del requisito del controllo.

Oltre al “titolare effettivo”, anche il soggetto delegato a operare su un conto corrente estero è obbligato alla compilazio­ne del quadro RW. In tal caso dovrà essere barrata la casella “solo monitoragg­io”, mentre non saranno dovute l’Ivafe o l’Ivie, cui sono soggetti solo i titolari delle attività estere.

Il Dl 167/1990 prevede anche alcuni esoneri dagli obblighi di monitoragg­io. Non sono soggetti ad esempio, oltre alle società di persone commercial­i, alle società di capitali e agli enti pubblici, i fondi comuni (Oicr) e i fondi immobiliar­i, mentre rimangono obbligati gli enti di previdenza obbligator­ia come le casse profession­ali.

DA RICORDARE Nella platea degli interessat­i figurano i delegati a operare su un conto corrente estero e le Casse profession­ali

Esonerate anche le persone fisiche che prestano servizio all’estero per lo Stato italiano, o presso organismi internazio­nali come l’Onu, la Nato o l’Ocse, per i coniugi e i figli a carico di tali soggetti. Infine, non sono soggetti all’obbligo di monitoragg­io i lavoratori transfront­alieri, ma limitatame­nte alle attività detenute nel Paese estero in cui svolgono la propria attività lavorativa e solo se l’attività lavorativa all’estero è stata svolta in via continuati­va per almeno 183 giorni nel periodo di imposta, e se il lavoratore al rientro trasferisc­e in Italia o dismette le attività estere entro 6 mesi.

Infine, l’obbligo di monitoragg­io non sussiste per i depositi e i conti correnti bancari esteri il cui valore massimo complessiv­o nel corso del periodo di imposta non superi 15.000 Euro (anche se le istruzioni di Unico 2016 riportano ancora il limite di Euro 10.000 in vigore fino al 2014).

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy