Il Sole 24 Ore

Alt ad azioni esecutive su beni confiscati

Secondo la Cassazione per far valere un credito ipotecar io la banca deve presentare domanda al giudice penale Il prestito non deve essere strumental­e rispetto all’attività illecita del debitore

- Ferruccio Bogetti Gianni Rota

pNon può ricorrere ad azioni esecutive individual­i la banca che vanta un credito ipotecario nei confronti del soggetto i cui beni sono sottoposti a confisca preventiva e quindi per ottenere il pagamento deve rivolgere una specifica domanda al giudice penale dell’esecuzione. Ciò le consente di conservare il rango ipotecario del credito vantato a condizione che provi la non conoscenza della strumental­ità del prestito erogato rispetto all’attività illecita poi svolta dal debitore. Tale buona fede può essere provata dalla banca anche in altro giudizio e in tal caso il giudice penale dell’esecuzione una volta verificato l’an e il quantum del credito richiesto deve accogliere l’istanza. Così la Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenza 29370-16 (Pres. Siotto, Rel. Sandrini).

A seguito della confisca preventiva disposta nei confronti di un uomo indagato per reati diversi, la banca che in precedenza gli aveva erogato un mutuo ricorre al giudice dell’esecuzione penale per ottenere il pagamento del credito residuo di oltre 78mila euro.

In altro giudizio, secondo la banca, la propria buona fede nell’erogazione del credito era già stata accertata e pertanto al giudice resta solo la verifica dell’an e del quantum del credito residuo prima di ammetterla al pagamento.

Ma il Tribunale rigetta l’istanza in quanto il comma 199 dell’articolo 1 della legge 228 del 2012 non legittima il creditore ipotecario a presentare domanda per ottenere il pagamento del credito. Infatti il giudice dell’esecuzione penale deve sempre verificare congiuntam­ente i requisiti di buona fede, l’an e il quantum del credito invocato e il fatto che la banca abbia ritenuto ex se la propria buo- na fede impedisce al giudice dell’esecuzione penale di vagliare gli altri requisiti in ordine all’esistenza e all’ammontare del credito.

La banca, tuttavia, riesce a farsi annullare il rigetto dell’istanza dalla Cassazione perché: e i titolari di crediti vantati nei confronti di soggetti i cui beni vengono sottoposti a confisca preventiva non possono ricorrere ad azioni esecutive i ndividuali sui beni confiscati e devono sempre proporre domanda al giudice dell’esecuzione penale presso il Tribunale che ha disposto la confisca per ottenere l’ammis-

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