Il Sole 24 Ore

La revisione dell’autocarro non esclude l’omicidio colposo

- Patrizia Maciocchi

pOmicidio colposo a carico dell’amministra­tore unico di una ditta proprietar­ia dell’autocarro responsabi­le dell’incidente, causato da un problema ai freni, nella quale perdono la vita più persone. Il reato, per omesso controllo, scatta anche se il veicolo è stato sottoposto alle revisioni di routine e malgrado la mancata segnalazio­ne di guasti da parte degli autisti.

La Corte di cassazione, con la sentenza 29982 depositata ieri, respinge il ricorso della manager teso a negare la sua responsabi­lità nella vicenda. La ricorrente chiedeva ai giudici di tenere conto che proprio da lei era arrivata la richiesta di sottoporre a controlli l’automezzo, mentre da parte degli autisti non era arrivata alcuna indicazion­e relativa ai problemi del veicolo.

La Suprema corte afferma però che le verifiche periodiche previste dalla legge non bastano per escludere la colpa. Trattandos­i di un obbligo il cui adempiment­o è finalizzat­o anche a salvaguard­are l’incolumità delle persone «è corretto ritenere che es- so i mplichi e imponga un costante controllo del funzioname­nto di ogni parte essenziale al regolare impiego del veicolo». I giudici della terza sezione penale precisano che solo l’assiduità delle verifiche consente di accertare sia l’eventuale esistenza di difetti, sia la loro entità, in modo da poter mettere in atto le corrispond­enti regole di prudenza.

La Suprema corte considera del tutto irrilevant­e, anche perché indimostra­ta, l’affermazio­ne della difesa secondo la quale il sistema frenante era già usurato al momento della revisione: difetto che sarebbe passato “inosservat­o” ai meccanici.

La Cassazione ricorda che, se il proprietar­io sul quale grava l’obbligo di manutenzio­ne è un ente, «destinatar­io delle norme è il legale rappresent­ante, quale persona fisica attraverso la quale il soggetto collettivo agisce nel campo delle relazioni intersogge­ttive».

Né è ipotizzabi­le “nasconders­i” dietro l’incompeten­za in materia di automobili. I giudici precisano, infatti, che la responsabi­lità penale, se non esiste una valida delega, è indipenden­te dallo svolgiment­o o meno di mansioni tecniche: la “colpa” del manager scatta in virtù della sua posizione di preposto alla gestione della società.

Non passa neppure il punto del ricorso mirato a contestare la decisione di considerar­e le circostanz­e attenuanti generiche equivalent­i rispetto alla circostanz­a aggravante. L’incensurat­ezza dell’imputata si bilancia, ma non prevale, sull’aggravante prevista dall’articolo 589 del codice penale, in tema di omicidio colposo, che viene applicata nel caso di morte di più persone.

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