La revisione dell’autocarro non esclude l’omicidio colposo
pOmicidio colposo a carico dell’amministratore unico di una ditta proprietaria dell’autocarro responsabile dell’incidente, causato da un problema ai freni, nella quale perdono la vita più persone. Il reato, per omesso controllo, scatta anche se il veicolo è stato sottoposto alle revisioni di routine e malgrado la mancata segnalazione di guasti da parte degli autisti.
La Corte di cassazione, con la sentenza 29982 depositata ieri, respinge il ricorso della manager teso a negare la sua responsabilità nella vicenda. La ricorrente chiedeva ai giudici di tenere conto che proprio da lei era arrivata la richiesta di sottoporre a controlli l’automezzo, mentre da parte degli autisti non era arrivata alcuna indicazione relativa ai problemi del veicolo.
La Suprema corte afferma però che le verifiche periodiche previste dalla legge non bastano per escludere la colpa. Trattandosi di un obbligo il cui adempimento è finalizzato anche a salvaguardare l’incolumità delle persone «è corretto ritenere che es- so i mplichi e imponga un costante controllo del funzionamento di ogni parte essenziale al regolare impiego del veicolo». I giudici della terza sezione penale precisano che solo l’assiduità delle verifiche consente di accertare sia l’eventuale esistenza di difetti, sia la loro entità, in modo da poter mettere in atto le corrispondenti regole di prudenza.
La Suprema corte considera del tutto irrilevante, anche perché indimostrata, l’affermazione della difesa secondo la quale il sistema frenante era già usurato al momento della revisione: difetto che sarebbe passato “inosservato” ai meccanici.
La Cassazione ricorda che, se il proprietario sul quale grava l’obbligo di manutenzione è un ente, «destinatario delle norme è il legale rappresentante, quale persona fisica attraverso la quale il soggetto collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive».
Né è ipotizzabile “nascondersi” dietro l’incompetenza in materia di automobili. I giudici precisano, infatti, che la responsabilità penale, se non esiste una valida delega, è indipendente dallo svolgimento o meno di mansioni tecniche: la “colpa” del manager scatta in virtù della sua posizione di preposto alla gestione della società.
Non passa neppure il punto del ricorso mirato a contestare la decisione di considerare le circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alla circostanza aggravante. L’incensuratezza dell’imputata si bilancia, ma non prevale, sull’aggravante prevista dall’articolo 589 del codice penale, in tema di omicidio colposo, che viene applicata nel caso di morte di più persone.