Interessi passivi «limitati» in Unico
Nessun effetto sul modello 2016 per le modifiche introdotte dal Dlgs internazionalizzazione
pUnico 2016 non è interessato dalle modifiche normative, entrate in vigore dal periodo d’imposta in corso, riguardanti la possibilità di incrementare il Rol di gruppo con quello delle società consolidate estere e la deducibilità integrale degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. È sorta, però, la questione se quest’ultima norma possa produrre effetti sulle prossime dichiarazioni e sul vasto contenzioso esistente. Resta, inoltre, sempre di attualità la problematica sul requisito dell’inerenza degli interessi passivi.
Le immobiliari di gestione
L’articolo 4, comma 4, del Dlgs 147/2015 (decreto internazionalizzazione) ha modificato l’articolo 1, comma 36, della legge 244/2007, stabilendo che la integrale deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione riguarda le società che «svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare», intendendosi per tali quelle il cui valore dell’attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione. Sono state regolamentate anche le ipotesi di affitto di aziende il cui valore complessivo è prevalentemente costituito dal «valore normale di fabbricati».
Tale disciplina è stata introdotta, come evidenziato nella relazione illustrativa, per definire meglio l’ambito applicativo della norma, introducendo una nozione di «immobiliari di gestione» che non era precedentemente esplicitata e diversa da quella fornita nella circolare 37/E/2009. Il comma 5 stabilisce, però, che tale disposizione si applica a partire dal 2016. La norma non ha, quindi, valenza interpretativa, anche perché le modifiche introdotte sono numerose e rilevanti e differiscono in parte dall’interpretazione fornita dall’agenzia delle Entrate. Si ritiene, pertanto, che la nuova disciplina non influenzi né Unico 2016 né il contenzioso in atto, sorto in presenza di una disposizione dal tenore abbastanza scarno e che non può essere letta alla luce della nuova, più precisa e articolata formulazione normativa.
Le controllate estere
Unico 2016 è l’ultima dichiarazione nella quale nell’ambito delle eccedenze di Rol delle società che partecipano al consolidato fiscale nazionale – che consentono di dedurre le eccedenze di interessi passivi di altre società - possono confluire anche quelle delle controllate estere, che si considerano far virtualmente parte, esclusivamente a questo fine, di tale consolidato: ciò a condizione che vi siano una relazione di controllo e identità di esercizio sociale e che il bilancio sia certificato. Il Dlgs 147/2015 ha, infatti, eliminato, a partire dal 2016, tale possibilità. Lo stesso decreto ha, però, stabilito che a partire dal 2015 sono ammesse a partecipare al consolidato anche le società “sorelle” se controllate da una comunitaria, ampliando, di conseguenza, in questi casi la possibilità di dedurre gli interessi. Solo dal 2016 sarà, invece, possibile computare in sede di determinazione del Rol i dividendi percepiti da società controllate non residenti.
L’inerenza
La Cassazione ha prevalentemente ritenuto (da ultimo nella sentenza 4339/2016) che gli interessi passivi sono deducibili dalle imprese soggette all’Ires senza alcun giudizio sull’inerenza, principio finora non affermato con altrettanta chiarezza dalle Entrate. Non sono, inoltre, mancate prese di posizione in senso contrario della giurisprudenza di legittimità (sentenze 7292/2006, 24930/2011, 4115/2014) che risultano, però, minoritarie. Si ritiene opportuno risolvere tale questione con un definitivo intervento del legislatore.
La problematica riguarda Unico SC mentre non si pone per i soggetti Irpef, per i quali il principio di inerenza è espressamente sancito nell’articolo 61 del Tuir. La Corte ha, inoltre, sancito, sempre nella sentenza 4339/2016, la sindacabilità della congruità dell’importo degli interessi, in contrasto, però, con il disposto dell’articolo 96 del Tuir, che «predetermina» tale congruità sulla base del limite del 30% del Rol.