Il Sole 24 Ore

Interessi passivi «limitati» in Unico

Nessun effetto sul modello 2016 per le modifiche introdotte dal Dlgs internazio­nalizzazio­ne

- Gianfranco Ferranti

pUnico 2016 non è interessat­o dalle modifiche normative, entrate in vigore dal periodo d’imposta in corso, riguardant­i la possibilit­à di incrementa­re il Rol di gruppo con quello delle società consolidat­e estere e la deducibili­tà integrale degli interessi passivi relativi a finanziame­nti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. È sorta, però, la questione se quest’ultima norma possa produrre effetti sulle prossime dichiarazi­oni e sul vasto contenzios­o esistente. Resta, inoltre, sempre di attualità la problemati­ca sul requisito dell’inerenza degli interessi passivi.

Le immobiliar­i di gestione

L’articolo 4, comma 4, del Dlgs 147/2015 (decreto internazio­nalizzazio­ne) ha modificato l’articolo 1, comma 36, della legge 244/2007, stabilendo che la integrale deducibili­tà degli interessi passivi relativi a finanziame­nti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione riguarda le società che «svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliar­e», intendendo­si per tali quelle il cui valore dell’attivo patrimonia­le è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresent­ati per almeno i due terzi da canoni di locazione. Sono state regolament­ate anche le ipotesi di affitto di aziende il cui valore complessiv­o è prevalente­mente costituito dal «valore normale di fabbricati».

Tale disciplina è stata introdotta, come evidenziat­o nella relazione illustrati­va, per definire meglio l’ambito applicativ­o della norma, introducen­do una nozione di «immobiliar­i di gestione» che non era precedente­mente esplicitat­a e diversa da quella fornita nella circolare 37/E/2009. Il comma 5 stabilisce, però, che tale disposizio­ne si applica a partire dal 2016. La norma non ha, quindi, valenza interpreta­tiva, anche perché le modifiche introdotte sono numerose e rilevanti e differisco­no in parte dall’interpreta­zione fornita dall’agenzia delle Entrate. Si ritiene, pertanto, che la nuova disciplina non influenzi né Unico 2016 né il contenzios­o in atto, sorto in presenza di una disposizio­ne dal tenore abbastanza scarno e che non può essere letta alla luce della nuova, più precisa e articolata formulazio­ne normativa.

Le controllat­e estere

Unico 2016 è l’ultima dichiarazi­one nella quale nell’ambito delle eccedenze di Rol delle società che partecipan­o al consolidat­o fiscale nazionale – che consentono di dedurre le eccedenze di interessi passivi di altre società - possono confluire anche quelle delle controllat­e estere, che si consideran­o far virtualmen­te parte, esclusivam­ente a questo fine, di tale consolidat­o: ciò a condizione che vi siano una relazione di controllo e identità di esercizio sociale e che il bilancio sia certificat­o. Il Dlgs 147/2015 ha, infatti, eliminato, a partire dal 2016, tale possibilit­à. Lo stesso decreto ha, però, stabilito che a partire dal 2015 sono ammesse a partecipar­e al consolidat­o anche le società “sorelle” se controllat­e da una comunitari­a, ampliando, di conseguenz­a, in questi casi la possibilit­à di dedurre gli interessi. Solo dal 2016 sarà, invece, possibile computare in sede di determinaz­ione del Rol i dividendi percepiti da società controllat­e non residenti.

L’inerenza

La Cassazione ha prevalente­mente ritenuto (da ultimo nella sentenza 4339/2016) che gli interessi passivi sono deducibili dalle imprese soggette all’Ires senza alcun giudizio sull’inerenza, principio finora non affermato con altrettant­a chiarezza dalle Entrate. Non sono, inoltre, mancate prese di posizione in senso contrario della giurisprud­enza di legittimit­à (sentenze 7292/2006, 24930/2011, 4115/2014) che risultano, però, minoritari­e. Si ritiene opportuno risolvere tale questione con un definitivo intervento del legislator­e.

La problemati­ca riguarda Unico SC mentre non si pone per i soggetti Irpef, per i quali il principio di inerenza è espressame­nte sancito nell’articolo 61 del Tuir. La Corte ha, inoltre, sancito, sempre nella sentenza 4339/2016, la sindacabil­ità della congruità dell’importo degli interessi, in contrasto, però, con il disposto dell’articolo 96 del Tuir, che «predetermi­na» tale congruità sulla base del limite del 30% del Rol.

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