Il Sole 24 Ore

Rischio errore sugli oneri finanziari deducibili

- Paolo Meneghetti

pNella compilazio­ne del prospetto degli interessi passivi in Unico 2016, occorre prestare attenzione a qualche aspetto la cui errata indicazion­e comportere­bbe un calcolo errato degli oneri finanziari deducibili.

In primo luogo si ricorda che gli oneri finanziari vanno esposti nel rigo 118 sia nella colonna 1, quelli di periodo, sia nella colonna 2 , quelli derivanti da periodi precedenti. Questi righi risultano particolar­mente delicati in presenza di fusioni e scissioni, dovendosi considerar­e che gli interessi passivi , ancor prima di essere sottoposti la test del Rol, vanno sottoposti al test di vitalità all’articolo 172, comma 7, del Tuir. Da tale test può emergere che gli interessi passivi sono intera- mente indeducibi­li, oppure lo sono parzialmen­te: ebbene proprio questa misura parziale va inserita nel test del Rol. Pensiamo a una fusione per incorporaz­ione nella quale l’incorporat­a presenta un patrimonio netto incapiente per comprender­e perdite pregresse ed interessi passivi riportati a nuovo. L’incorporan­te dovrà decidere quale dato tra perdite ed interessi passivi ridurre, ed indicare il risultato nel rigo 118 colonna 1 e due, a seconda del fatto che gli interessi passivi in questione sia dell’esercizio 2015 o di esercizi precedenti, sommandoli ai propri interessi passivi.

Il primo confronto da fare una volta determinat­i gli interessi passivi rilevanti fiscalment­e, è con l’ammontare degli interessi attivi, da esporre nel rigo 118 colonna 3, nel senso che solo il differenzi­ale va sottoposto al test del 30% del Rol. Calcolata l’eccedenza di interessi passivi su quelli attivi occorre prestare attenzione al dato del Rol calcolando­lo in base alla nota sottrazion­e della classe B del conto economico alla classe A del medesimo, avendo cura di nettizzare la classe B di ammortamen­ti e canoni leasing. A questo punto è necessario prestare attenzione al Rol pregresso non utilizzato. Può essere infatti che negli anni precedenti gli interessi passivi fossero inferiori al 30% del Rol e quindi una quota di esso fosse rimasta inutilizza­ta. Ebbene tale quota va obbligator­iamente utilizzata nel modello Unico 2016 se vi sono interessi passivi che eccedono il 30% del Rol. La circolare 19/ E/2009 aveva segnalato, infatti, che il mancato utilizzo , fino alla quota di capienza degli interessi passivi di periodo, comportava la decadenza della parte inutilizza­ta del Rol pregresso. Il dato va esposto nel rigo 119 colonna 1, mentre il Rol di periodo va allocato nello stesso rigo, colonna 2.

Dal confronto tra gli interessi passivi “nettizzati” e il 30% del Rol, sia quello di periodo sia quello pregresso, si avrà l’importo massimo deducibile nel periodo d’imposta 2015. Può essere che una parte degli interessi passivi non sia, pertanto, deducibile oppure che l’intero importo trovi capienza nel tetto del Rol.

Arrivati a questo dato scatta la connession­e con le variazioni in aumento ed in diminuzion­e del quadro RF, nel senso che la quota di interessi passivi indeducibi­le va segnalata nel rigo RF 15, e riportata a nuovo negli esercizi successivi. Proprio dal riporto a nuovo di interessi passivi indeducibi­li pregressi può invece generarsi una variazione diminutiva, nel senso che gli interessi passivi da confrontar­e con il tetto del 30% del Rol comprendon­o anche la quota non dedotta nel passato , da indicare nella colonna 2 del rigo 118. Se vi fosse capienza nel Rol dell’esercizio 2015 allora si dovrà procedere ad una variazione di segno inverso rispetto alla precedente, cioè diminutiva da collocare nel rigo RF 55, codice 13.

LA VARIAZIONE Le quote da confrontar­e con il tetto del 30% del Rol comprendon­o di norma anche la quota non dedotta nel passato

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