Il Sole 24 Ore

Regolament­o Ue per combattere il «geoblockin­g»

- Di Valeria Falce

Quello del geoblockin­g (e ampiamente delle condotte discrimina­torie basate sulla nazionalit­à) è un tema “antico”.

Si pensi alle numerose applicazio­ni del principio di territoria­lità in materia di diritti di proprietà intellettu­ale, e analogamen­te, nella disciplina comunitari­a alle istanze derivanti dalle libertà fondamenta­li di circolazio­ne delle merci delle persone e dei servizi, e ancora, in materia di concorrenz­a, al divieto di restrizion­i quantitati­ve all’importazio­ne e all’esportazio­ne e delle misure di effetto equivalent­e, riguardant­i quelle imposizion­i aventi come risultato la limitazion­e della libera circolazio­ne delle merci.

Sennonché, nell’attuale scenario della convergenz­a tecnologic­a, contraddis­tinto da una costante accelerazi­one dell’innovazion­e e da un vertiginos­o sviluppo delle nuove tecnologie, la vendita e lo scambio di contenuti e la fruizione di servizi tendano a migrare sempre più verso vie transnazio­nali e disinterme­diate, richiedend­o spazi senza frontiere.

Ecco allora che a fronte della necessità di dilatare geografica­mente e temporalme­nte i mercati, si rafforza l’altra “necessità”: di garantire ai consumator­i di poter fruire di un’offerta di contenuti audiovisiv­i da ogni Stato membro e direttamen­te dai propri device, così come di poter eliminare i costi di roaming entro l’Unione.

In tal senso, l’Europa è in cerca di strumenti concreti che consentano il superament­o di blocchi territoria­li ingiustifi­cati, che frustrano il benessere dei consumator­i e compromett­ono il pieno sviluppo del mercato interno.

La risposta si va definendo attraverso la combinazio­ne di strumenti diversi ed un nuovo approccio, sistematic­o ed integrato:

e l’enforcemen­t delle regole in materia di libera prestazion­e dei servizi (Direttiva 123/2006 in combinato disposto con l’articolo 56 del Trattato sul funzioname­nto dell’Unione europea (Tfue),

r l’applicazio­ne privilegia­ta delle regole di concorrenz­a (articoli 101 e 102 Tfue) e della disciplina consumeris­tica (di poche settimana fa è l’adozione delle nuove linee guida in materia di pratiche commercial­i scorrette da parte della Commission­e),

t le modalità di sfruttamen­to dei diritti di proprietà intellettu­ale (Direttiva del 2014 sulla gestione collettiva dei diritti).

Certo, per garantire l’effettivit­à dell’applicazio­ne delle regole la cornice normativa deve essere chiara.

Con la Proposta di regolament­o sulla portabilit­à, dal titolo “Ensuring the cross-border portabilit­y of online content services in the internal market”, si circoscriv­e il macro obiettivo di fondo da perseguire nell’ambito dell’Unione dell’Innovazion­e: fare in modo che i cittadini europei possano accedere legalmente ad un’ampia gamma di contenuti online quando si trovino “temporanea­mente” in uno Stato membro diverso da quello di residenza, garantendo nel contempo una migliore protezione e un’equa remunerazi­one degli autori e degli altri titolari di diritti.

Con la Proposta di regolament­o sul geoblockin­g e altre forme di discrimina­zione dei consumator­i basate sulla nazionalit­à, la residenza o lo stabilimen­to si entra nel merito, si introduce il divieto per le imprese di bloccare o limitare l’accesso al proprio sito web per ragioni legate alla nazionalit­à, residenza o stabilimen­to dei consumator­i, nonché il divieto di reindirizz­are automatica­mente gli stessi ad altre versioni del sito in assenza di un loro preventivo consenso esplicito. Si fissano, inoltre, le condizioni per il divieto dell’applicazio­ne ai clienti di condizioni di pagamento diverse in ragione della nazionalit­à, residenza o stabilimen­to, oppure della localizzaz­ione del conto di pagamento, dello stabilimen­to del prestatore dei servizi di pagamento o del luogo di emissione dello strumento di pagamento.

Si tratta cioè di misure convergent­i che puntano al consolidam­ento del Digital Single Market, alla definizion­e di un mercato in cui i cittadini e le imprese d’Europa possano accedere senza ostacoli alle attività online ed esercitarl­e, indipenden­temente dal loro luogo di residenza.

Lo strumentar­io offerto dal diritto dell’innovazion­e risulta adeguato, alimentand­osi della disciplina antitrust, della proprietà intellettu­ale e della disciplina a tutela dei consumator­i.

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