Regolamento Ue per combattere il «geoblocking»
Quello del geoblocking (e ampiamente delle condotte discriminatorie basate sulla nazionalità) è un tema “antico”.
Si pensi alle numerose applicazioni del principio di territorialità in materia di diritti di proprietà intellettuale, e analogamente, nella disciplina comunitaria alle istanze derivanti dalle libertà fondamentali di circolazione delle merci delle persone e dei servizi, e ancora, in materia di concorrenza, al divieto di restrizioni quantitative all’importazione e all’esportazione e delle misure di effetto equivalente, riguardanti quelle imposizioni aventi come risultato la limitazione della libera circolazione delle merci.
Sennonché, nell’attuale scenario della convergenza tecnologica, contraddistinto da una costante accelerazione dell’innovazione e da un vertiginoso sviluppo delle nuove tecnologie, la vendita e lo scambio di contenuti e la fruizione di servizi tendano a migrare sempre più verso vie transnazionali e disintermediate, richiedendo spazi senza frontiere.
Ecco allora che a fronte della necessità di dilatare geograficamente e temporalmente i mercati, si rafforza l’altra “necessità”: di garantire ai consumatori di poter fruire di un’offerta di contenuti audiovisivi da ogni Stato membro e direttamente dai propri device, così come di poter eliminare i costi di roaming entro l’Unione.
In tal senso, l’Europa è in cerca di strumenti concreti che consentano il superamento di blocchi territoriali ingiustificati, che frustrano il benessere dei consumatori e compromettono il pieno sviluppo del mercato interno.
La risposta si va definendo attraverso la combinazione di strumenti diversi ed un nuovo approccio, sistematico ed integrato:
e l’enforcement delle regole in materia di libera prestazione dei servizi (Direttiva 123/2006 in combinato disposto con l’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue),
r l’applicazione privilegiata delle regole di concorrenza (articoli 101 e 102 Tfue) e della disciplina consumeristica (di poche settimana fa è l’adozione delle nuove linee guida in materia di pratiche commerciali scorrette da parte della Commissione),
t le modalità di sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale (Direttiva del 2014 sulla gestione collettiva dei diritti).
Certo, per garantire l’effettività dell’applicazione delle regole la cornice normativa deve essere chiara.
Con la Proposta di regolamento sulla portabilità, dal titolo “Ensuring the cross-border portability of online content services in the internal market”, si circoscrive il macro obiettivo di fondo da perseguire nell’ambito dell’Unione dell’Innovazione: fare in modo che i cittadini europei possano accedere legalmente ad un’ampia gamma di contenuti online quando si trovino “temporaneamente” in uno Stato membro diverso da quello di residenza, garantendo nel contempo una migliore protezione e un’equa remunerazione degli autori e degli altri titolari di diritti.
Con la Proposta di regolamento sul geoblocking e altre forme di discriminazione dei consumatori basate sulla nazionalità, la residenza o lo stabilimento si entra nel merito, si introduce il divieto per le imprese di bloccare o limitare l’accesso al proprio sito web per ragioni legate alla nazionalità, residenza o stabilimento dei consumatori, nonché il divieto di reindirizzare automaticamente gli stessi ad altre versioni del sito in assenza di un loro preventivo consenso esplicito. Si fissano, inoltre, le condizioni per il divieto dell’applicazione ai clienti di condizioni di pagamento diverse in ragione della nazionalità, residenza o stabilimento, oppure della localizzazione del conto di pagamento, dello stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o del luogo di emissione dello strumento di pagamento.
Si tratta cioè di misure convergenti che puntano al consolidamento del Digital Single Market, alla definizione di un mercato in cui i cittadini e le imprese d’Europa possano accedere senza ostacoli alle attività online ed esercitarle, indipendentemente dal loro luogo di residenza.
Lo strumentario offerto dal diritto dell’innovazione risulta adeguato, alimentandosi della disciplina antitrust, della proprietà intellettuale e della disciplina a tutela dei consumatori.