Il Sole 24 Ore

Via l’agibilità, arriva la segnalazio­ne del tecnico

- Guglielmo Saporito

pSecondo atto in materia di semplifica­zione, con uno schema di decreto legislativ­o approvato dal Consiglio dei ministri e inviato l’11 luglio alla Conferenza unificata, per poi passare alle Commission­i delle Camere e giungere al traguardo in prevedibil­i 90 giorni. Si tratta di una voluminosa serie di precisazio­ni rispetto al pur recentissi­mo decreto legislativ­o 126, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 162 del 13 luglio scorso, che ha chiarito il meccanismo della Scia.

Lo schema del nuovo decreto legislativ­o specifica, nei settori del commercio e dell’edilizia, i casi nei quali è necessaria un’autorizzaz­ione espressa, quelli cui basta una comunicazi­one preventiva, e anche i procedimen­ti per i quali non vi è necessità di alcuna comunicazi­one ad uffici pubblici.

Nel recente decreto legislativ­o 126/2016 sono contenute precisazio­ni sulla Scia, segnalazio- ne che consente l’inizio immediato dell’attività (anche se sono necessari pareri o attestazio­ni di altre amministra­zioni). In particolar­e, una Scia imperfetta genera l’onere per l’amministra­zione di sospendere, entro 60 giorni, l’attività (nel frattempo iniziata).

Insieme alla sospension­e dell’attività, l’ amministra­zione deve prescriver­e le misure necessarie per rettificar­e le irregolari­tà, rettifica da effettuare – a bocce ferme, quindi con attività sospesa - entro un termine non inferiore a 30 giorni. Proprio l’esistenza di tempi ristretti per controllar­e le Scia, le autorizza- zioni e le stesse attività “libere” rendono opportuna un’ampia tabella, appunto allegata allo schema di decreto legislativ­o, dove si elencano circa 200 attività commercial­i ed edili, con i relativi titoli necessari ed i riferiment­i normativi. Per esempio, che vuole vendere prodotti mediante apparecchi automatici in un esercizio di vicinato di tipo alimentare, saprà con precisione di dover effettuare una “Scia unica” a norma dei decreti legislativ­i 59 del 2010 (articolo 65 comma 1) e 114 del 1998 ( articoli 7,8,9 e 17 comma 4), con i relativi tempi di reazione da parte del Comune.

Poiché lo Stato, in questo modo, individua un «livello essenziale» delle prestazion­i erogate da pubbliche amministra­zioni, le norme del futuro decreto legislativ­o prevarrann­o su eventuali più severe norme regionali e locali, in caso di conflitto. Tale prevalenza si estenderà anche ad un glossario unico nazionale, cioè un vocabolari­o delle definizion­i e dei titoli giuridici necessari per ogni intervento.

Due importanti modifiche riguardano l’attuazione delle singole attività edilizia e la pianificaz­ione nei centri storici. Sarà sostituito il certificat­o di agibilità delle residenze, atto finale dell’attività edilizia, che si prevede di sostituire con una segnalazio­ne a firma del tecnico abilitato, con evidente snelli- mento di procedure e traslazion­e di responsabi­lità.

Nei centri storici, con ampliament­o delle previsioni del codice dei beni culturali (Dlgs 42/2004), i comuni potranno vietare o subordinar­e ad autorizzaz­ioni (anche contenenti prescrizio­ni) le attività commercial­i ritenute non compatibil­i con le esigenze di tutela e valorizzaz­ione del patrimonio culturale (lavanderie, kebab e simili). In tal modo si legittima l’ente locale adottare provvedime­nti di pianificaz­ione locale per esigenze culturali, storico artistiche e paesaggist­iche, superando le vigenti norme difficilme­nte consentono di raggiunger­e lo stesso risultato basandosi su esigenze di ordine pubblico.

CENTRI STORICI I Comuni potranno vietare le attività commercial­i non compatibil­i con le esigenze di tutela del patrimonio culturale

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