Il Sole 24 Ore

Concorso anche negli illeciti amministra­tivi

- Laura Ambrosi

Il concorso, oltre che sotto un profilo penale, potrebbe riguardare l’applicazio­ne delle sanzioni tributarie anche al profession­ista ritenuto, in qualche modo, responsabi­le dell’illecito fiscale commesso dal contribuen­te.

La norma (articolo 5 del Dlgs 472/97) prevede che le violazioni compiute nell’esercizio dell’attività di consulenza tributaria e comportant­i la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave, con la conseguenz­a che in assenza di tali caratteris­tiche la sanzione va applicata esclusivam­ente al contribuen­te. A ciò si aggiunga che l’articolo 7 del Dl 269/2003, modificand­o i principi in tema di responsabi­lità personale, ha previsto che le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalit­à giuridica sono esclusivam­ente a cari- co della persona giuridica, escludendo così da tale responsabi­lità anche i profession­isti incaricati.

La giurisprud­enza di legittimit­à, sul punto, ha precisato che, dall’introduzio­ne della nuova norma, non sono applicabil­i né le ipotesi di concorso alle persone fisiche nelle violazioni di società ed enti (articolo 9 del Dlgs 472/97) né la connessa responsabi­lità solidale delle persone giuridiche (articolo 11 stesso decreto) per le violazioni di cui siano autori materiali i loro dipendenti ed amministra­tori (sentenza 4775/2016).

In tema di dichiarazi­oni, la giu- risprudenz­a di legittimit­à ha ritenuto che in ogni caso è legittima la sanzione al contribuen­te per il ritardo nella presentazi­one e ciò anche se l’adempiment­o è stato affidato ad un profession­ista. Egli, infatti, è comunque tenuto a vigilare che l’intermedia­rio vi provveda nei modi e tempi previsti (ordinanza 11832/2016). È stato affermato il principio secondo cui il contribuen­te ha l’obbligo di presentare la propria dichiarazi­one, di redigerla correttame­nte e di versare le imposte dovute in seguito all’autoliquid­azione e, nell’ipotesi in cui affidi tali adempiment­i ad un intermedia­rio, è suo preciso obbligo verificare che tutto sia tempestiva­mente eseguito. Gli obblighi tributari relativi alla presentazi­one della dichiarazi­one e alla tenuta delle scritture non possono così considerar­si assolti con il mero affidament­o ad un profession­ista, poiché è necessaria un’attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, superabile soltanto nell’ipotesi di comportame­nto fraudolent­o del profession­ista stesso.

Con riferiment­o invece alle violazioni connesse alla trasmissio­ne delle dichiarazi­oni, il profession­ista ne è il diretto responsabi­le, solo ove risulti espressame­nte incaricato di tale adempiment­o. La norma prevede che in caso di tardiva od omessa trasmissio­ne delle dichiarazi­oni da parte dei soggetti abilitati, si applica la sanzione amministra­tiva da 516 a 5.164 euro. Secondo la Cassazione (sentenze 2597/2016 e 11741/2015) si applicano le regole sul cumulo giuridico che prevedono l’irrogazion­e della sanzione che dovrebbe infliggers­i per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio.

INVIO TELEMATICO Il profession­ista è diretto responsabi­le di eventuali violazioni solo se è stato espressame­nte incaricato di tale adempiment­o

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