Concorso anche negli illeciti amministrativi
Il concorso, oltre che sotto un profilo penale, potrebbe riguardare l’applicazione delle sanzioni tributarie anche al professionista ritenuto, in qualche modo, responsabile dell’illecito fiscale commesso dal contribuente.
La norma (articolo 5 del Dlgs 472/97) prevede che le violazioni compiute nell’esercizio dell’attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave, con la conseguenza che in assenza di tali caratteristiche la sanzione va applicata esclusivamente al contribuente. A ciò si aggiunga che l’articolo 7 del Dl 269/2003, modificando i principi in tema di responsabilità personale, ha previsto che le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a cari- co della persona giuridica, escludendo così da tale responsabilità anche i professionisti incaricati.
La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha precisato che, dall’introduzione della nuova norma, non sono applicabili né le ipotesi di concorso alle persone fisiche nelle violazioni di società ed enti (articolo 9 del Dlgs 472/97) né la connessa responsabilità solidale delle persone giuridiche (articolo 11 stesso decreto) per le violazioni di cui siano autori materiali i loro dipendenti ed amministratori (sentenza 4775/2016).
In tema di dichiarazioni, la giu- risprudenza di legittimità ha ritenuto che in ogni caso è legittima la sanzione al contribuente per il ritardo nella presentazione e ciò anche se l’adempimento è stato affidato ad un professionista. Egli, infatti, è comunque tenuto a vigilare che l’intermediario vi provveda nei modi e tempi previsti (ordinanza 11832/2016). È stato affermato il principio secondo cui il contribuente ha l’obbligo di presentare la propria dichiarazione, di redigerla correttamente e di versare le imposte dovute in seguito all’autoliquidazione e, nell’ipotesi in cui affidi tali adempimenti ad un intermediario, è suo preciso obbligo verificare che tutto sia tempestivamente eseguito. Gli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione e alla tenuta delle scritture non possono così considerarsi assolti con il mero affidamento ad un professionista, poiché è necessaria un’attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, superabile soltanto nell’ipotesi di comportamento fraudolento del professionista stesso.
Con riferimento invece alle violazioni connesse alla trasmissione delle dichiarazioni, il professionista ne è il diretto responsabile, solo ove risulti espressamente incaricato di tale adempimento. La norma prevede che in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti abilitati, si applica la sanzione amministrativa da 516 a 5.164 euro. Secondo la Cassazione (sentenze 2597/2016 e 11741/2015) si applicano le regole sul cumulo giuridico che prevedono l’irrogazione della sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio.
INVIO TELEMATICO Il professionista è diretto responsabile di eventuali violazioni solo se è stato espressamente incaricato di tale adempimento