Il Sole 24 Ore

Profession­isti in campo per rimettere in corsa la Pmi

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Sono quelle dei profession­isti le figure centrali nella gestione della crisi d’impresa anche in riferiment­o agli Occ, i cui compiti possono essere svolti anche da un notaio, da un profession­ista o da una società di profession­isti, che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 legge fallimenta­re o abbiano i requisiti per poter ricoprire la carica di curatori fallimenta­ri, e vengano nominati dal presidente del Tribunale o dal giudice da questi delegato, su istanza del debitore.

Per poter operare concretame­nte, l’Occ si serve di soggetti che devono rispettare determinat­i requisiti di profession­alità e onorabilit­à, ma anche di formazione (è necessario essere in possesso di una laurea magistrale in materia economica o giuridica e avere attestazio­ni circa la partecipaz­ione a corsi formativi su crisi d’impresa e sovraindeb­itamento) ed esperienza (svolgiment­o di incarichi che abbiano come scopo soluzioni concorsual­i) indicati all’articolo 4, comma 5, decreto 202/2014.

Si distinguon­o due figure profession­ali capaci di facilitare la ricerca di una soluzione concordata ra debitori e creditori:

il «Referente», cioè «la persona fisica che, agendo in modo indipenden­te, indirizza e coordina l’attività dell’organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi» (articolo 4, comma 3, lettera b) decreto 202/2014), distribuen­do equamente le pratiche, previa valutazion­e dell’importanza e della natura dell’affare; garantisce l’imparziali­tà e l’indipenden­za dell’Occ, inviando al Tribunale, contestual­mente alla proposta di accordo di composizio­ne o di piano del consumator­e o della domanda di liquidazio­ne, una dichiarazi­one con la quale attesti che tra l’Occ e la procedura in questione non sussista un conflitto di interessi;

il «Gestore della crisi», vale a dire «la persona fisica che, individual­mente o collegialm­ente, svolge la prestazion­e inerente alla gestione dei procedimen­ti di composizio­ne della crisi da sovraindeb­itamento e di liquidazio­ne del patrimonio del debitore» (articolo 2, comma 1, lettera f, decreto 202/2014). Si tratta di un profession­ista iscritto all’elenco dei gestori (istituito presso ogni Occ) e nominato dal Referente, tenuto a comunicare una dichiarazi­one di indipenden­za necessaria per poter iniziare la procedura. Egli coadiuva il debitore in fase di elaborazio­ne e presentazi­one della proposta; presenta una relazione particolar­eggiata sulle cause dell’indebitame­nto, sulle ragioni del debitore e sulla fattibilit­à del piano in sede di omologazio­ne; in sede di esecuzione e/o di liquidazio­ne, risolve le difficoltà per consentire un esatto adempiment­o dell’accordo.

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