Professionisti in campo per rimettere in corsa la Pmi
Sono quelle dei professionisti le figure centrali nella gestione della crisi d’impresa anche in riferimento agli Occ, i cui compiti possono essere svolti anche da un notaio, da un professionista o da una società di professionisti, che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 legge fallimentare o abbiano i requisiti per poter ricoprire la carica di curatori fallimentari, e vengano nominati dal presidente del Tribunale o dal giudice da questi delegato, su istanza del debitore.
Per poter operare concretamente, l’Occ si serve di soggetti che devono rispettare determinati requisiti di professionalità e onorabilità, ma anche di formazione (è necessario essere in possesso di una laurea magistrale in materia economica o giuridica e avere attestazioni circa la partecipazione a corsi formativi su crisi d’impresa e sovraindebitamento) ed esperienza (svolgimento di incarichi che abbiano come scopo soluzioni concorsuali) indicati all’articolo 4, comma 5, decreto 202/2014.
Si distinguono due figure professionali capaci di facilitare la ricerca di una soluzione concordata ra debitori e creditori:
il «Referente», cioè «la persona fisica che, agendo in modo indipendente, indirizza e coordina l’attività dell’organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi» (articolo 4, comma 3, lettera b) decreto 202/2014), distribuendo equamente le pratiche, previa valutazione dell’importanza e della natura dell’affare; garantisce l’imparzialità e l’indipendenza dell’Occ, inviando al Tribunale, contestualmente alla proposta di accordo di composizione o di piano del consumatore o della domanda di liquidazione, una dichiarazione con la quale attesti che tra l’Occ e la procedura in questione non sussista un conflitto di interessi;
il «Gestore della crisi», vale a dire «la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore» (articolo 2, comma 1, lettera f, decreto 202/2014). Si tratta di un professionista iscritto all’elenco dei gestori (istituito presso ogni Occ) e nominato dal Referente, tenuto a comunicare una dichiarazione di indipendenza necessaria per poter iniziare la procedura. Egli coadiuva il debitore in fase di elaborazione e presentazione della proposta; presenta una relazione particolareggiata sulle cause dell’indebitamento, sulle ragioni del debitore e sulla fattibilità del piano in sede di omologazione; in sede di esecuzione e/o di liquidazione, risolve le difficoltà per consentire un esatto adempimento dell’accordo.