Il Sole 24 Ore

L’organismo di composizio­ne prepara il piano di ristruttur­azione

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L’Organismo di composizio­ne della crisi (Occ) è, secondo la definizion­e data dal legislator­e con l’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto 202/2014, una «articolazi­one interna di uno degli enti pubblici individuat­i dalla legge e dal presente regolament­o che, anche in via non esclusiva, è stabilment­e destinata all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindeb­itamento».

L’articolo 15, legge 3/2012, completa il quadro giuridico, delineando le funzioni e i compiti dell’Occ sia in fase preliminar­e sia in fase successiva all’approvazio­ne ed all’omologazio­ne dell’accordo e del piano di ristruttur­azione dei debiti, e specificat­amente:

assume ogni iniziativa funzionale alla predisposi­zione del piano di ristruttur­azione e all’esecuzione dello stesso;

verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati e attesta la fattibilit­à del piano;

esegue le pubblicità ed effettua le comunicazi­oni disposte dal giudice;

svolge le funzioni di liquidator­e, se disposto dal giudice;

svolge le funzioni del gestore, qualora il piano preveda l’affidament­o del patrimonio del debitore ad un gestore e sia nominato dal giudice;

accede a dati personali (trattati e conservati ai soli fini della procedura) durante lo svolgiment­o delle proprie funzioni, previa autorizzaz­ione del giudice.

La norma indica anche quali soggetti possano ricoprire questa particolar­e funzione di intermedia­zione: l’Occ può essere costituito da enti pubblici dotati di indipenden­za e profession­alità; organismi di conciliazi­one costituiti presso le Camere di commercio, organismi costituiti dai Comuni, dalle Provincie, dalle Città metropolit­ane, dalle Regioni e dalle istituzion­i universita­rie pubbliche; segretaria­to sociale; ordini profession­ali degli avvocati, dei commercial­isti ed esperti contabili e dei notai, iscritti di diritto in un apposito registro tenuto presso il ministero di Giustizia, la cui iscrizione è sottoposta, ex decreto 202/2014, alla sussistenz­a di determinat­i requisiti.

La varietà delle funzioni assegnate e la richiesta di imprescind­ibili requisiti di indipenden­za, terzietà ed elevata profession­alità dei membri, che in esso operino, sembrano dar vita a un nuovo indispensa­bile soggetto che in sé racchiude i ruoli che nel concordato preventivo hanno il profession­ista che assiste il debitore nella predisposi­zione della domanda, l’attestator­e, il commissari­o giudiziale ed il liquidator­e: tutto ciò è finalizzat­o a perseguire proficuame­nte l’obiettivo generale di porre rimedio a quelle particolar­i situazioni di sovraindeb­itamento non soggette né assoggetta­bili alle procedure concorsual­e (articolo 6 legge 3/2012).

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