L’organismo di composizione prepara il piano di ristrutturazione
L’Organismo di composizione della crisi (Occ) è, secondo la definizione data dal legislatore con l’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto 202/2014, una «articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento».
L’articolo 15, legge 3/2012, completa il quadro giuridico, delineando le funzioni e i compiti dell’Occ sia in fase preliminare sia in fase successiva all’approvazione ed all’omologazione dell’accordo e del piano di ristrutturazione dei debiti, e specificatamente:
assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso;
verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati e attesta la fattibilità del piano;
esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice;
svolge le funzioni di liquidatore, se disposto dal giudice;
svolge le funzioni del gestore, qualora il piano preveda l’affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore e sia nominato dal giudice;
accede a dati personali (trattati e conservati ai soli fini della procedura) durante lo svolgimento delle proprie funzioni, previa autorizzazione del giudice.
La norma indica anche quali soggetti possano ricoprire questa particolare funzione di intermediazione: l’Occ può essere costituito da enti pubblici dotati di indipendenza e professionalità; organismi di conciliazione costituiti presso le Camere di commercio, organismi costituiti dai Comuni, dalle Provincie, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche; segretariato sociale; ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai, iscritti di diritto in un apposito registro tenuto presso il ministero di Giustizia, la cui iscrizione è sottoposta, ex decreto 202/2014, alla sussistenza di determinati requisiti.
La varietà delle funzioni assegnate e la richiesta di imprescindibili requisiti di indipendenza, terzietà ed elevata professionalità dei membri, che in esso operino, sembrano dar vita a un nuovo indispensabile soggetto che in sé racchiude i ruoli che nel concordato preventivo hanno il professionista che assiste il debitore nella predisposizione della domanda, l’attestatore, il commissario giudiziale ed il liquidatore: tutto ciò è finalizzato a perseguire proficuamente l’obiettivo generale di porre rimedio a quelle particolari situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle procedure concorsuale (articolo 6 legge 3/2012).