Paesi black list: intreccio di regole sulle comunicazioni
pIntreccio di norme per le comunicazioni black list in scadenza il prossimo 20 settembre. A seguito dei provvedimenti che, nel 2015, hanno riscritto le norme sulle liste dei Paesi a fiscalità privilegiata, occorre fare attenzione alla esatta individuazione delle controparti da inserire nel quadro BL della comunicazione relativa al 2015. Sul punto, infatti, la circolare 35/E del 4 agosto scorso non contiene alcun chiarimento specifico.
Dati al 20 settembre
Il provvedimento delle Entrate dello scorso 25 marzo ha disposto il rinvio al 20 settembre del termine per la comunicazione delle operazioni con operatori di Paesi a fiscalità privilegiata, che ora si effettua su base annuale e utilizzando il quadro BL dello spesometro. Il differimento è stato motivato dalle Entrate in ragione della evoluzione del quadro normativo avvenuta nel corso del 2015 come ad esempio l’abrogazione dei vincoli alla deduzione dei costi da paesi a fiscalità privilegiata disposta, con decorrenza dall’esercizio 2016, dalla legge 190/2015.
Per la verità, si auspicava da più parti che, sfruttando anche la proroga in questione, il legislatore intervenisse per eliminare in toto l’adempimento o, quanto meno, per delimitarne l’ambito territoriale alla luce delle modifiche normative intervenute. Ad oggi, invece, non sono stati emanati ulteriori provvedimenti per cui l’invio entro il prossimo 20 settembre risulta confermato.
Intreccio di liste
Le norme che disciplinano le black list sono state a più riprese modificate lo scorso anno. Per quanto riguarda la deduzione dei costi, il legislatore, oltre a prevederne (per l’anno 2015) la legittimità nei limiti del valore normale, ha completamente riscritto la lista dei paesi rilevanti (limitandola a quelli che non garantiscono lo scambio di informazioni, a prescindere dal livello di tassazione). Dal 2016 (Unico 2017), la deduzione è libera senza al contempo alcun obbligo informativo.
Con riferimento alla lista valida per la norma Cfc, la legge, come ampiamente illustrato dalla circolare 35/E, ha innanzitutto previsto, con decorrenza dal 2015, la rilevanza dei soli Stati con tax rate inferiore al 50% di quello italiano (anche se per effetto di regimi speciali); i decreti 30 marzo e 18 novembre 2015 hanno così espunto quattro Paesi con tax rate sopra soglia. Si è poi stabilito che, dal 2016, l’individuazione dei paesi a fiscalità privilegiata sia fatta autonomamente dai contribuenti senza più alcun riferimento a decreti ministeriali.
Tutte queste novità non impattano però sull’ambito della comunicazione in scadenza il prossimo 20 settembre. L’uscita dei quattro stati dal Dm delle Cfc, che, come chiarito dalle Entrate, ha effetto già per l’intero 2015 (Hong Kong, Filippine, Malesia e Singapore), non potrà essere considerata in quanto la comunicazione tiene conto anche della lista del Dm 4 maggio 1999 nella quale detti stati sono ancora presenti. Neppure ha effetto l’eliminazione del regime di indeducibilità dei costi, visto che la lista relativa non è neppure considerata dalle norme sulla comunicazione. Pertanto, la compilazione del quadro BL per il 2015 dovrà effettuarsi prendendo a base gli stessi stati già considerati per l’anno precedente.
Black list fai da te
In vista della chiusura dell’esercizio 2016, i contribuenti con partecipazioni in paesi già considerati black list devono, per verificare i presupposti impositivi di dividendi, plusvalenze e tassazione delle società controllate, acquisire gli elementi necessari per stabilire il livello di tassazione dello Stato estero. L’attuale testo dell’articolo 167, comma 4, del Tuir, eliminando ogni riferimento a decreti ministeriali, prevede che i paesi a fiscalità privilegiata siano quelli i cui regimi fiscali hanno un livello di tassazione nominale inferiore alla metà di quello italiano (aliquota Ires più Irap come chiarito dalla circolare 35/E/2016).
I TEMPI La comunicazione è stata rinviata dalle Entrate al 20 settembre ma non è stata eliminata