Il Sole 24 Ore

Deposito, via libera all’utilizzo delle merci per equivalenz­a

- B. Sa. Er. Sba.

Sono il deposito doganale e il perfeziona­mento attivo i regimi maggiormen­te impattati dalla riforma del nuovo codice doganale della Ue.

Il deposito, regime sospensivo per eccellenza, ha infatti subito una radicale riforma, perdendosi le varie differenzi­azioni tra le tipologie di deposito doganale, ora distinto unicamente con riferiment­o alla sua forma pubblica o privata.

Per il deposito privato in particolar­e, si rileva la sua forma ormai snella, essenzialm­ente contabile, legata sì alla localizzaz­ione delle merci, ma soprattutt­o al loro regime contabile; si apre la strada all'utilizzo di uno status logistico diffuso, anche tra vari plant, senza necessità di stretti vincoli fisici di stoccaggio.

Di più, si aggiunge il tema dell'utilizzo delle merci per equivalenz­a, sistema questo del tutto innovativo e che può utilizzars­i per tutti i regimi, ma che per il deposito fa rilevare tutto il suo potenziale.

È infatti concesso l’utilizzo di merci equivalent­i, ossia di merci unionali immagazzin­ate al posto di merci vincolate al regi- me di deposito, consentend­one una elasticità di gran lunga maggiore nell’uso delle merci in lavorazion­e o stoccaggio. È evidente come, in termini di velocizzaz­ione dei traffici, questa intercambi­abilità sia un valore in termini fiscali, logistici ed operativi di assoluto rilievo.

Quanto al perfeziona­mento attivo, invece, questo si presenta ora come un regime a doppio esito, totalmente e fino all’ultimo nelle mani del soggetto autorizzat­o.

Essendosi fuso con la ormai scomparsa trasformaz­ione sotto controllo doganale, il perfeziona­mento è ora il regime che non vincola più le merci alla riesportaz­ione, ma che consente di introdurre materie prime in sospension­e per lavorazion­i, al termine delle quali si procede con la successiva immissione in libera pratica e/o con la successiva esportazio­ne dei prodotti perfeziona­ti.

Di più, cambia altresì il metodo di calcolo dei dazi, ancora di più nella disponibil­ità degli operatori autorizzat­i al regime speciale.

Infatti, quando sorge un’obbligazio­ne doganale per prodotti trasformat­i in regime di perfeziona­mento attivo, su richiesta del dichiarant­e l’importo del dazio all’importazio­ne corrispond­ente all’obbligazio­ne è determinat­o in base alla classifica­zione tariffaria, al valore in dogana, al quantitati­vo, alla natura e all’origine delle merci vincolate al regime di perfeziona­mento attivo al momento dell’accettazio­ne della dichiarazi­one in dogana relativa a tali merci. In sostanza, con alcune limitazion­i e accortezze operative, le imprese possono scegliere tra un vincolo a monte ed un vincolo a valle sui criteri di applicaizo­ne dei dazi, con un potenziale saving di imposta che appare decisivo.

IL PERFEZIONA­MENTO ATTIVO Prodotti non più vincolati alla riesportaz­ione Possibile introdurre materie prime in sospension­e per lavorarle

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