Deposito, via libera all’utilizzo delle merci per equivalenza
Sono il deposito doganale e il perfezionamento attivo i regimi maggiormente impattati dalla riforma del nuovo codice doganale della Ue.
Il deposito, regime sospensivo per eccellenza, ha infatti subito una radicale riforma, perdendosi le varie differenziazioni tra le tipologie di deposito doganale, ora distinto unicamente con riferimento alla sua forma pubblica o privata.
Per il deposito privato in particolare, si rileva la sua forma ormai snella, essenzialmente contabile, legata sì alla localizzazione delle merci, ma soprattutto al loro regime contabile; si apre la strada all'utilizzo di uno status logistico diffuso, anche tra vari plant, senza necessità di stretti vincoli fisici di stoccaggio.
Di più, si aggiunge il tema dell'utilizzo delle merci per equivalenza, sistema questo del tutto innovativo e che può utilizzarsi per tutti i regimi, ma che per il deposito fa rilevare tutto il suo potenziale.
È infatti concesso l’utilizzo di merci equivalenti, ossia di merci unionali immagazzinate al posto di merci vincolate al regi- me di deposito, consentendone una elasticità di gran lunga maggiore nell’uso delle merci in lavorazione o stoccaggio. È evidente come, in termini di velocizzazione dei traffici, questa intercambiabilità sia un valore in termini fiscali, logistici ed operativi di assoluto rilievo.
Quanto al perfezionamento attivo, invece, questo si presenta ora come un regime a doppio esito, totalmente e fino all’ultimo nelle mani del soggetto autorizzato.
Essendosi fuso con la ormai scomparsa trasformazione sotto controllo doganale, il perfezionamento è ora il regime che non vincola più le merci alla riesportazione, ma che consente di introdurre materie prime in sospensione per lavorazioni, al termine delle quali si procede con la successiva immissione in libera pratica e/o con la successiva esportazione dei prodotti perfezionati.
Di più, cambia altresì il metodo di calcolo dei dazi, ancora di più nella disponibilità degli operatori autorizzati al regime speciale.
Infatti, quando sorge un’obbligazione doganale per prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, su richiesta del dichiarante l’importo del dazio all’importazione corrispondente all’obbligazione è determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al quantitativo, alla natura e all’origine delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana relativa a tali merci. In sostanza, con alcune limitazioni e accortezze operative, le imprese possono scegliere tra un vincolo a monte ed un vincolo a valle sui criteri di applicaizone dei dazi, con un potenziale saving di imposta che appare decisivo.
IL PERFEZIONAMENTO ATTIVO Prodotti non più vincolati alla riesportazione Possibile introdurre materie prime in sospensione per lavorarle