Cio Bogetti Gianni Rota Ferruc-
alla data del provvedimento autorizzatorio, ma da quello di presentazione dell’istanza, ovvero fino ad un anno prima della stessa.
A ciò si aggiunge il tema delle merci equivalenti, ora applicato in senso orizzontale, a geometria variabile, a tutti i regimi: i n sostanza, è concesso l’utilizzo di merci equivalenti, ossia di merci unionali immagazzinate, utilizzate o trasformate al posto di merci vincolate a un regime speciale, consentendone una elasticità di gran lunga maggiore nell’uso delle merci in lavorazione o stoccaggio.
Gli operatori possono ora utilizzare merci già presenti nell’Unione europea, in luogo di quelle vincolate al regime prescelto, anticipando così i tempi di riesportazione o di lavorazione, con vantaggi competitivi enormi e, di fatto, a dazio zero.
Inoltre, variano altresì i profili soggettivi, presentandosi questi come variabili; diritti ed obblighi del titolare di un regime speciale possono infatti essere trasferiti interamente o in parte a un’altra persona che soddisfi le condizioni previste per il regime in questione.
In questo caso, i vincoli soggettivi sono superati i n caso di ristrutturazioni societarie, scissioni, fusioni oppure vendite di azienda o rami d’azienda.
In ultimo, sta il tema dei criteri di calcolo dei dazi, ora variabili con scelta per l’operatore a monte o a valle delle lavorazioni effettuate, in ragione delle diverse aliquote gravanti sulle materie prime o sui prodotti finiti.
I vantaggi sono in definitiva di tutta evidenza e devono correttamente essere interpretati ed applicati dalle imprese in quanto in grado di creare un differenziale nettissimo tra aziende che sfruttano la chance doganale ed aziende che, invece, subiscono la barriera al confine.