Svalutazioni con impatto sui costi
Possibile il ripristino del valore ma non per l’avviamento e per gli oneri pluriennali
Le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali si iscrivono sempre nella voce B.10 c) del conto economico, mentre l’eventuale ripristino di valore, se vengono meno i motivi della svalutazione, è rilevato nella voce A.5.
Il principio contabile Oic 9 «Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali» tiene conto dell’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico e, pertanto, le svalutazioni impattano sempre tra i costi della produzione.
Il ripristino del valore, che avviene se vengono meno i motivi che avevano originato la svalutazione, si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo. Questo significa che se, per esempio, la svalutazione è stata di 100 e il ripristino avviene dopo due esercizi, si deve tenere conto degli ammortamenti non calcolati sulla parte di costo oggetto della svalutazione.
Tuttavia, il principio ribadisce che non è possibile ripristinare la svalutazione dell’avviamento come prevede l’articolo 2426, numero 3 del Cc: in precedenza il divieto era presente nel documento seppure non supportato da un riferimento normativo.
Si tratta di uno dei casi in cui è il codice civile che ha recepito quanto prevedono i principi contabili e non viceversa come av- viene normalmente. Questa situazione si è già verificata in passato: per esempio, il comma 4 dell’articolo 2425-bis, ha previsto la ripartizione della plusvalenza da retrolocazione finanziaria in funzione della durata del contratto di locazione come richiedevano già i principi contabili.
Inoltre, non è ammesso l’eventuale ripristino delle svalutazioni relative agli oneri pluriennali, di cui al n. 5 dell’articolo 2426 del codice civile.
Le perdite durevoli
L’articolo 2426, numero 3, Cc precisa che l’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, risulta durevolmente di valore inferiore a quello determinato in base alle norma- li regole di valutazione, deve essere iscritta a tale minor valore: l’articolo 2427 n. 3-bis) prevede la conseguente informativa nella nota integrativa.
Pertanto, se il valore recuperabile di un’immobilizzazione è inferiore al suo valore netto contabile l’immobilizzazione si iscrive in bilancio a tale minor valore: la differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore.
Il valore recuperabile di un’attività (o di un gruppo di attività) è il maggiore tra il suo valore d’uso e il suo fair value, al netto dei costi di vendita: il primo è il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall’attività, mentre il secondo è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività in una regolare ope- razione tra operatori di mercato alla data di valutazione.
In molti casi, il valore recuperabile di un’attività è il valore valore d’uso e, pertanto, il confronto per determinare il valore recuperabile è operato tra questo e il valore residuo in bilancio: se il valore d’uso è inferiore si pone il problema della svalutazione.
Nell’Oic 9 la determinazione della svalutazione per perdite durevoli di valore è modulata in base alle dimensioni dell’impresa, semplificando l’onere per quelle di piccole e medie dimensioni.
Società di minori dimensioni
Le società di minori dimensioni (si veda anche l’articolo a fianco) possono evitare il sostenimento di oneri sproporzionati, che deriverebbero dalla determinazione dei flussi di cassa attualizzati, e hanno la facoltà di utilizzare l’approccio semplificato. Sono le imprese che, per due esercizi consecutivi, non superano nel proprio bilancio due dei seguenti limiti: numero medio dei dipendenti durante l’esercizio 250, attivo 20 milioni di euro e ricavi 40 milioni di euro. L’approccio semplificato non è applicabile alla redazione del bilancio consolidato. La differenza tra il modello di riferimento e quello semplificato risiede nel concetto di valore d’uso che, nel primo caso, è determinato tramite l’attualizzazione dei flussi di cassa attesi dall’utilizzo dell’immobilizzazione, mentre nel secondo caso è costituito dalla capacità di ammortamento, determinata dal margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. La capacità di ammortamento è determinata sottraendo algebricamente al risultato economico dell’esercizio gli ammortamenti delle immobilizzazioni: pertanto, non si effettua alcuna attualizzazione.
L’INDICAZIONE Se il valore recuperabile di un’immobilizzazione è inferiore al netto contabile si iscrive in bilancio a questo «livello»