Innegabile il diritto all’audizione
Il datore deve sentire il dipendente che lo richieda anche in presenza di giustificazioni scritte complete ed esaustive In caso di inadempimento il recesso è inefficace per omissione procedurale
pIl lavoratore soggetto al procedimento disciplinare ha diritto di essere ascoltato personalmente ogni volta che fa espressa richiesta di audizione; tale diritto non viene meno neanche se il dipendente, dopo aver chiesto di essere sentito, presenta giustificazioni scritte complete ed esaustive.
Se il datore di lavoro non concede l’audizione, il licenziamento è inefficace per omessa applicazione della procedura prevista dall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori. Al dipendente, tuttavia, non spetta la reintegrazione sul posto di lavoro, e nemmeno il risarcimento ordinario: il rapporto si considera comunque risolto, e il dipendente ha diritto al risarcimento del danno spettante per i vizi formali e procedurali, pari ad un importo va- riabile tra le 6 e le 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita.
Queste le conclusioni cui giunge la Corte di cassazione, con la sentenza n. 17166 depositata ieri.
Un lavoratore veniva arrestato per detenzione e spaccio di ingenti quantità di droga. Il datore di lavoro avviava a suo carico un procedimento disciplinare e il dipendente inizialmente chiedeva di essere ascoltato perso- nalmente; successivamente, egli inviata delle giustificazioni scritte, a seguito delle quali la società riteneva conclusa la procedura, irrogando il licenziamento senza incontrare il dipendente.
La Corte d’appello riteneva corretta la scelta aziendale, sostenendo che la richiesta di audizione personale aveva una finalità meramente dilatoria ed era superflua in ragione delle giustificazioni rese. La sentenza della Corte di cassazione, pur ritenendo sussistente nel caso di specie la giusta causa di licenziamento, invalida il provvedimento aziendale ritenendo violato l’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori nella parte in cui impedisce l’applicazione di una sanzione disciplinare senza che sia stato sentito il lavoratore a sua difesa.
La Corte – richiamando alcuni precedenti – ricorda che il datore di lavoro non può mai omettere l’audizione personale del lavoratore quando questo ne abbia fatto richiesta, anche se le giustificazione fornite per iscritto possano considerarsi ampie e potenzialmente esaustive.
La richiesta di audizione, prosegue la sentenza, non è sindacabile dal datore di lavoro in quanto esula dai suoi poteri la facoltà di esprimere un giudizio sulla necessità di ascoltare personalmente il dipendente.
Peraltro, osserva la Corte, la richiesta di audizione personale non può avere alcuna conseguenza dilatoria, considerato che ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto, come novellato dalla legge Fornero, l’eventuale licenziamento ha efficacia dal giorno di avvio della procedura (e il periodo successivo si considera come preavviso lavorato).
La Corte, quindi, riduce il costo del risarcimento, bilanciando in tal modo gli effetti negativi per il datore di lavoro della lettura molto rigorosa data in tema di audizione.
La sentenza riguarda le regole dello Statuto dei lavoratori (il dipendente era stato assunto prima del 7 marzo 2015), ma il principio di diritto avrà impatto anche per i licenziamenti regolati dalle “tutele crescenti”. Per questi recessi la mancata audizione personale sarà sanzionabile solo con il risarcimento spettante per i vizi formali (articolo 4, Dlgs 23/15), nella misura ridotta di 1 mensilità (la metà di quella ordinaria) per ogni anno di anzianità, da un minimo di 2 sino a un massimo di 12.
PER LA CASSAZIONE Al dipendente non spetta tuttavia la reintegrazione nè il risarcimento ordinario ma ha diritto al risarcimento fra le 6 e le 12 mensilità