Via al Fondo per la povertà educativa
pCon la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’11 agosto, del decreto 1° giugno 2016 del ministero del Lavoro e dell’Economia, si sono attuate le previsioni contenute nell’articolo 1, comma 392 e seguenti, della legge di Stabilità 2016, che ha introdotto in via sperimentale per il triennio 2016-2018 il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Tale fondo è alimentato dai versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie ed «è destinato al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori».
Le fondazioni di origine bancaria, nate nell’ambito del processo di privatizzazione delle banche – legge 218/1990 – sono persone giuridiche private senza scopo di lucro che perseguono finalità di utilità sociale tra cui «crescita e for- mazione giovanile, educazione, istruzione». Oggi ci sono 88 fondazioni che dispongono di circa 40 miliardi di euro di patrimonio.
I versamenti per la costituzione del fondo affluiscono su un apposito conto corrente postale le cui modalità di funzionamento sono state fissate con il protocollo d’intesa del 29 aprile 2016 tra fondazioni, Presidenza del consiglio dei ministri, ministri dell’Economia e del Lavoro. In tale sede sono state definite anche le modalità di intervento per contrastare la povertà educativa, le caratteristiche dei progetti da finanziare e le modalità di monitoraggio, organizzazione e governo del fondo.
A fronte dei versamenti, alle fondazioni bancarie è riconosciuto un credito di imposta pari al 75% di quanto versato nel triennio 2016-2018. Per ciascun anno, tuttavia, l’importo massimo del credito disponibile è di 100 milioni e l’utilizzo avverrà secondo l’ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all’Acri (Associazione di fondazioni e di casse di risparmio) le delibere di impegno irrevocabile al versamento al fondo delle somme da ciascuna stanziate. La comunicazione deve avvenire entro il 31 gennaio, salvo il 2016 in cui è prevista una proroga entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto. L’Acri trasmette tali delibere all’agenzie delle Entrate la quale, con successivo provvedimento, comunica l’ammontare del credito di imposta spettante.
Le fondazioni versano entro i successivi tre mesi gli importi per cui si erano impegnate. Laddove tale versamento non sia eseguito da un soggetto, le altre fondazioni finanziatrici provvedono al relativo ripianamento secondo quanto quantificato dall’Acri e il relativo credito di imposta viene trasferito alle fondazioni subentrate.
Il credito deve essere indicato nelle dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento e può essere usato esclusivamente in compensazione in base all’articolo 17 del Dlgs 241/1997. Secondo le disposizione introdotte con l’articolo 1, comma 394, della legge di Stabilità, ai fini del suo utilizzo non sono applicabili le limitazioni previste all’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 (250mila euro) nè dall’articolo 34 della legge 388/2000 (700mila euro). Non sono parimenti applicabili le limitazioni dell’articolo 31 del Dl 78/2010.
Il credito è cedibile a intermediari bancari, finanziari e assicurativi nel rispetto dall’articolo 1260 del codice civile e a condizione che sia intervenuto il riconoscimento da parte delle Entrate. Le relative modalità sono state oggetto di un accordo stipulato tra Abi e Acri il 22 giugno. La cessione avviene in esenzione da imposta di registro.
OPERAZIONE A TERMINE L’intervento è stato previsto in via sperimentale per il triennio 2016-2018 per favorire l’educazione dei minori