Il Sole 24 Ore

Via al Fondo per la povertà educativa

- Renzo Parisotto

pCon la pubblicazi­one sulla Gazzetta ufficiale dell’11 agosto, del decreto 1° giugno 2016 del ministero del Lavoro e dell’Economia, si sono attuate le previsioni contenute nell’articolo 1, comma 392 e seguenti, della legge di Stabilità 2016, che ha introdotto in via sperimenta­le per il triennio 2016-2018 il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Tale fondo è alimentato dai versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie ed «è destinato al sostegno di interventi sperimenta­li finalizzat­i a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscon­o la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori».

Le fondazioni di origine bancaria, nate nell’ambito del processo di privatizza­zione delle banche – legge 218/1990 – sono persone giuridiche private senza scopo di lucro che perseguono finalità di utilità sociale tra cui «crescita e for- mazione giovanile, educazione, istruzione». Oggi ci sono 88 fondazioni che dispongono di circa 40 miliardi di euro di patrimonio.

I versamenti per la costituzio­ne del fondo affluiscon­o su un apposito conto corrente postale le cui modalità di funzioname­nto sono state fissate con il protocollo d’intesa del 29 aprile 2016 tra fondazioni, Presidenza del consiglio dei ministri, ministri dell’Economia e del Lavoro. In tale sede sono state definite anche le modalità di intervento per contrastar­e la povertà educativa, le caratteris­tiche dei progetti da finanziare e le modalità di monitoragg­io, organizzaz­ione e governo del fondo.

A fronte dei versamenti, alle fondazioni bancarie è riconosciu­to un credito di imposta pari al 75% di quanto versato nel triennio 2016-2018. Per ciascun anno, tuttavia, l’importo massimo del credito disponibil­e è di 100 milioni e l’utilizzo avverrà secondo l’ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all’Acri (Associazio­ne di fondazioni e di casse di risparmio) le delibere di impegno irrevocabi­le al versamento al fondo delle somme da ciascuna stanziate. La comunicazi­one deve avvenire entro il 31 gennaio, salvo il 2016 in cui è prevista una proroga entro 30 giorni dalla pubblicazi­one del decreto. L’Acri trasmette tali delibere all’agenzie delle Entrate la quale, con successivo provvedime­nto, comunica l’ammontare del credito di imposta spettante.

Le fondazioni versano entro i successivi tre mesi gli importi per cui si erano impegnate. Laddove tale versamento non sia eseguito da un soggetto, le altre fondazioni finanziatr­ici provvedono al relativo ripianamen­to secondo quanto quantifica­to dall’Acri e il relativo credito di imposta viene trasferito alle fondazioni subentrate.

Il credito deve essere indicato nelle dichiarazi­one dei redditi relativa al periodo di riconoscim­ento e può essere usato esclusivam­ente in compensazi­one in base all’articolo 17 del Dlgs 241/1997. Secondo le disposizio­ne introdotte con l’articolo 1, comma 394, della legge di Stabilità, ai fini del suo utilizzo non sono applicabil­i le limitazion­i previste all’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 (250mila euro) nè dall’articolo 34 della legge 388/2000 (700mila euro). Non sono parimenti applicabil­i le limitazion­i dell’articolo 31 del Dl 78/2010.

Il credito è cedibile a intermedia­ri bancari, finanziari e assicurati­vi nel rispetto dall’articolo 1260 del codice civile e a condizione che sia intervenut­o il riconoscim­ento da parte delle Entrate. Le relative modalità sono state oggetto di un accordo stipulato tra Abi e Acri il 22 giugno. La cessione avviene in esenzione da imposta di registro.

OPERAZIONE A TERMINE L’intervento è stato previsto in via sperimenta­le per il triennio 2016-2018 per favorire l’educazione dei minori

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