Ricorsi in appello con censure a elementi di fatto
Le fatture oggettivamente inesistenti, ricuperate dall’amministrazione finanziaria quale costo indeducibile ma dal giudice di merito considerate veritiere dopo aver compiuto un accertamento di fatto, possono essere censurate in sede d’appello solo prospettando l’omessa considerazione di elementi fattuali idonei a determinare un risultato diverso da quello espresso dai giudici di merito, o formulando una censura di violazione di legge. Questo principo vale anche per il ricorso per cassazione proposto, a maggior ragione se nella violazione di legge richiamata si chieda il sindacato sull’omissione di elementi fattuali decisivi per la controversia. Così la sentenza di Cassazione, sezione sesta civile, n. 17188-2016 (Presidente Iacobellis, Relatore Conti) depositata ieri.
L’amministrazione, sulla scorta di una verifica fiscale, ricupera ad una Srl alcune fatture passive perché ritenute relative ad operazioni oggettivamente inesistenti. La presunta fittizietà dei costi dedotti emerge, secondo l’amministrazione, dagli elementi indiziari raccolti.
La contribuente si oppone: le prestazioni indicate nelle fatture sono state in realtà effettivamente rese dalla prestatrice d’opera incaricata in base al contratto stipulato e poi sono stati documentati i pagamenti effettuati in suo favore. Il giudice di merito – in particolare la Ctr – nel rigettare l’appello e confermare l’illegittimità dell’accertamento – evidenzia come la Ctp «ha dunque compiuto un accertamento di fatto che l’Agenzia avrebbe potuto disconoscere prospettando l’omessa considerazione di elementi fattuali idonei a determinare un risultato diverso da quel- lo espresso dai giudici di merito e dunque formulando una censura di violazione di legge».
L’amministrazione ricorre per la cassazione della sentenza di secondo grado ma la Corte rigetta il ricorso. In primo luogo perché «il richiamo dei precedenti di questa Corte operato dall’Agenzia non è dunque pertinente rispetto agli accertamenti operati dalla Ctr sulla base delle emergenze documentali dalla stessa eseguite, concernenti il titolo negoziale concluso in epoca antecedente all’emissione della fattura, che questa Corte non può in alcun modo porre in discussione per le considerazioni dianzi esposte». In secondo luogo perché la ricorrente» ancora
L’ALTRO VERSANTE Non è possibile chiedere alla Cassazione di effettuare nuovi controlli sul merito della controversia
una volta tende ad inammissibilmente sollecitare, all’interno del paradigma di cui al n. 3 dell’articolo 360 del Cpc, un sindacato sull’omissione di elementi fattuali nemmeno indicati».
La Corte ricorda che: a) Il ricorso in appello deve avere motivi specifici pena la sua inammissibilità ovvero censurare tutta la sentenza pena la formazione parziale o totale del giudicato interno; b) Il ricorso per cassazione proposto ai sensi del n. 3 dell’articolo 360 del Codice di procedura civile è relativo a violazioni di legge e non può celare la richiesta di una disamina di merito, al limite proponibile ai sensi del n. 5 (omesso esame di un fatto decisivo).