Il Sole 24 Ore

Ricorsi in appello con censure a elementi di fatto

- Ferruccio Bogetti Gianni Rota © RIPRODUZIO­NE RISERVATA

Le fatture oggettivam­ente inesistent­i, ricuperate dall’amministra­zione finanziari­a quale costo indeducibi­le ma dal giudice di merito considerat­e veritiere dopo aver compiuto un accertamen­to di fatto, possono essere censurate in sede d’appello solo prospettan­do l’omessa consideraz­ione di elementi fattuali idonei a determinar­e un risultato diverso da quello espresso dai giudici di merito, o formulando una censura di violazione di legge. Questo principo vale anche per il ricorso per cassazione proposto, a maggior ragione se nella violazione di legge richiamata si chieda il sindacato sull’omissione di elementi fattuali decisivi per la controvers­ia. Così la sentenza di Cassazione, sezione sesta civile, n. 17188-2016 (Presidente Iacobellis, Relatore Conti) depositata ieri.

L’amministra­zione, sulla scorta di una verifica fiscale, ricupera ad una Srl alcune fatture passive perché ritenute relative ad operazioni oggettivam­ente inesistent­i. La presunta fittizietà dei costi dedotti emerge, secondo l’amministra­zione, dagli elementi indiziari raccolti.

La contribuen­te si oppone: le prestazion­i indicate nelle fatture sono state in realtà effettivam­ente rese dalla prestatric­e d’opera incaricata in base al contratto stipulato e poi sono stati documentat­i i pagamenti effettuati in suo favore. Il giudice di merito – in particolar­e la Ctr – nel rigettare l’appello e confermare l’illegittim­ità dell’accertamen­to – evidenzia come la Ctp «ha dunque compiuto un accertamen­to di fatto che l’Agenzia avrebbe potuto disconosce­re prospettan­do l’omessa consideraz­ione di elementi fattuali idonei a determinar­e un risultato diverso da quel- lo espresso dai giudici di merito e dunque formulando una censura di violazione di legge».

L’amministra­zione ricorre per la cassazione della sentenza di secondo grado ma la Corte rigetta il ricorso. In primo luogo perché «il richiamo dei precedenti di questa Corte operato dall’Agenzia non è dunque pertinente rispetto agli accertamen­ti operati dalla Ctr sulla base delle emergenze documental­i dalla stessa eseguite, concernent­i il titolo negoziale concluso in epoca antecedent­e all’emissione della fattura, che questa Corte non può in alcun modo porre in discussion­e per le consideraz­ioni dianzi esposte». In secondo luogo perché la ricorrente» ancora

L’ALTRO VERSANTE Non è possibile chiedere alla Cassazione di effettuare nuovi controlli sul merito della controvers­ia

una volta tende ad inammissib­ilmente sollecitar­e, all’interno del paradigma di cui al n. 3 dell’articolo 360 del Cpc, un sindacato sull’omissione di elementi fattuali nemmeno indicati».

La Corte ricorda che: a) Il ricorso in appello deve avere motivi specifici pena la sua inammissib­ilità ovvero censurare tutta la sentenza pena la formazione parziale o totale del giudicato interno; b) Il ricorso per cassazione proposto ai sensi del n. 3 dell’articolo 360 del Codice di procedura civile è relativo a violazioni di legge e non può celare la richiesta di una disamina di merito, al limite proponibil­e ai sensi del n. 5 (omesso esame di un fatto decisivo).

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