Distratti i contanti pagati al manager
Le somme versate entrano comunque nel patrimonio della società
La condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione scatta nei confronti dell’amministratore che non versa nelle casse della società il denaro pagato dai fornitori. Anche se questo gli è stato dato in contanti, violando la normativa antiriciclaggio.
La Cassazione (sentenza 35000 depositata ieri) respinge il ricorso contro la condanna dell’amministratore-liquidatore di una società dichiarata fallita, condannato per aver distratto oltre 205mila euro, relativi a pagamenti effettuati dai clienti ai quali la società aveva fornito legname.
Secondo la tesi del ricorrente, non si era invece verificata alcuna distrazione, perché le somme erano state versate nelle sue mani dai debitori della società, contravvenendo al divieto sancito dalla legge 197/1991. Per questa ragione, i pagamenti non si sarebbero potuti considerare una forma legittima di adempimento delle obbligazioni nei confronti della fallita. A parere della difesa, si era in realtà instaurato, con il passaggio del denaro “brevi manu” un rapporto fiduciario tra la persona fisica dell’amministratore e i clienti, che sfociava nel patto di non richiedere le somme ( pactum de non petendo), di cui era garante chi aveva incassato le somme. In base a questa ricostruzione, avrebbe sbagliato la Corte d’appello ad affermare che le somme erano entrate nel patrimonio della società, perché questo non si era mai modificato, come dimostrato dal dato oggettivo che i crediti risultavano ancora esposti nel bilancio.
Un altro errore il ricorrente lo individua nel danno ai creditori, desunto dalla circostanza che il curatore aveva ritenuto legittima l’opposizione dei debitori alla richiesta di pagamento fondata sull’esibizione delle quietanze rilasciate dal manager. Infatti, secondo l’assunto della difesa, le quietanze non sarebbero opponibili al fallimento, ma destinate solo ad avere effetto nel rapporto amministratore-solventi.
La Cassazione non è d’accordo. Il denaro versato in contanti all’amministratore per forniture regolarmente fatturate era entrato a pieno a titolo nel patrimonio sociale e non poteva essere distratto, essendo destinato alla soddisfazione dei creditori.
Priva di fondamento anche l’affermazione della difesa secondo la quale l’adempimento dell’obbligazione civilistica non era valido per la violazione delle norme sul riciclaggio. I giudici ricordano che l’intera materia sulla circolazione del denaro contante (Dl 143/1991) è stata nuovamente disciplinata dal Dlgs 231/2007 . La norma rinnovata prevede una
IL PUNTO Il mancato rispetto delle regole sul contante lascia intatti, sul piano civilistico, gli effetti dei pagamenti