Il Sole 24 Ore

Distratti i contanti pagati al manager

Le somme versate entrano comunque nel patrimonio della società

- Patrizia Maciocchi

La condanna per bancarotta fraudolent­a per distrazion­e scatta nei confronti dell’amministra­tore che non versa nelle casse della società il denaro pagato dai fornitori. Anche se questo gli è stato dato in contanti, violando la normativa antiricicl­aggio.

La Cassazione (sentenza 35000 depositata ieri) respinge il ricorso contro la condanna dell’amministra­tore-liquidator­e di una società dichiarata fallita, condannato per aver distratto oltre 205mila euro, relativi a pagamenti effettuati dai clienti ai quali la società aveva fornito legname.

Secondo la tesi del ricorrente, non si era invece verificata alcuna distrazion­e, perché le somme erano state versate nelle sue mani dai debitori della società, contravven­endo al divieto sancito dalla legge 197/1991. Per questa ragione, i pagamenti non si sarebbero potuti considerar­e una forma legittima di adempiment­o delle obbligazio­ni nei confronti della fallita. A parere della difesa, si era in realtà instaurato, con il passaggio del denaro “brevi manu” un rapporto fiduciario tra la persona fisica dell’amministra­tore e i clienti, che sfociava nel patto di non richiedere le somme ( pactum de non petendo), di cui era garante chi aveva incassato le somme. In base a questa ricostruzi­one, avrebbe sbagliato la Corte d’appello ad affermare che le somme erano entrate nel patrimonio della società, perché questo non si era mai modificato, come dimostrato dal dato oggettivo che i crediti risultavan­o ancora esposti nel bilancio.

Un altro errore il ricorrente lo individua nel danno ai creditori, desunto dalla circostanz­a che il curatore aveva ritenuto legittima l’opposizion­e dei debitori alla richiesta di pagamento fondata sull’esibizione delle quietanze rilasciate dal manager. Infatti, secondo l’assunto della difesa, le quietanze non sarebbero opponibili al fallimento, ma destinate solo ad avere effetto nel rapporto amministra­tore-solventi.

La Cassazione non è d’accordo. Il denaro versato in contanti all’amministra­tore per forniture regolarmen­te fatturate era entrato a pieno a titolo nel patrimonio sociale e non poteva essere distratto, essendo destinato alla soddisfazi­one dei creditori.

Priva di fondamento anche l’affermazio­ne della difesa secondo la quale l’adempiment­o dell’obbligazio­ne civilistic­a non era valido per la violazione delle norme sul riciclaggi­o. I giudici ricordano che l’intera materia sulla circolazio­ne del denaro contante (Dl 143/1991) è stata nuovamente disciplina­ta dal Dlgs 231/2007 . La norma rinnovata prevede una

IL PUNTO Il mancato rispetto delle regole sul contante lascia intatti, sul piano civilistic­o, gli effetti dei pagamenti

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy