Il Sole 24 Ore

Per i preliminar­i c’è il rischio di tasse più alte

L’amministra­zione impone il Registro al 3% quando il pagamento è «quasi» integrale

- Angelo Busani

Tassabile come un mutuo il contratto preliminar­e di compravend­ita immobiliar­e che preveda l’anticipata esecuzione delle prestazion­i normalment­e effettuate in sede di contratto definitivo (in pratica, la consegna del bene compravend­uto e il pagamento integrale, o quasi, del prezzo). L’indicazion­e è contenuta in una Nota della Direzione regionale del Lazio dell’agenzia delle Entrate (datata 16 maggio 2016 e protocolla­ta con il n. 37916/2016).

L’esito del ragionamen­to della Dre Lazio nella materia del contratto preliminar­e con “effetti anticipati” è il seguente:

a) qualora siano previsti: il pagamento integrale (o quasi) del prezzo, la consegna del bene compravend­uto e il trasferime­nto dal venditore all’acquirente di tutti i diritti e gli obblighi propri del con- tratto definitivo di compravend­ita, il contratto preliminar­e deve essere riqualific­ato come contratto definitivo di compravend­ita e, come tale, tassato (la successiva registrazi­one del contratto definitivo ne comporta la tassazione in misura fissa);

b) qualora, invece, il preliminar­e preveda solo taluno dei predetti “indici” (il pagamento integrale, o quasi, del prezzo, la consegna del bene, il trasferime­nto dal venditore all’acquirente dei diritti e degli obblighi propri del contratto definitivo) si renderebbe­ro dovute: 1 una imposta di registro fissa per registrare il preliminar­e e un’altra per registrare il comodato che si instaura per effetto della consegna del bene; 1 l’imposta di registro del 3 per cento per registrare (evidenteme­nte non un acconto, ma) il “mutuo” che il promissari­o acquirente concedereb­be al promittent­e venditore pagandogli in anticipo il prezzo, integralme­nte o quasi.

Se sul caso a) non sorgono osservazio­ni (però questo caso, nella prassi profession­ale, è assai raro), la soluzione prospettat­a nel caso b) (di verificazi­one assai più frequente) è francament­e sorprenden­te, specialmen­te in ordine alla riqualific­azione come “mutuo” del prezzo pagato in anticipo.

A parte ogni ragionamen­to sul punto di stabilire cosa significhi pagamento “quasi integrale” del prezzo (l’ottanta, il novanta, il novantotto per cento ?) è ben vero che la qualificaz­ione della consegna del bene in termini di “comodato” e del pagamento anticipato del prezzo come “mutuo” discendono da una sentenza a Sezioni Unite della Cassazione (la 7920/2008, della quale, peraltro, ci si accorge non pochi anni dopo), ma è anche vero che: 7 si tratta di una sentenza in materia prettament­e civilistic­a (volta esclusivam­ente a stabilire se la consegna del bene concretass­e, il capo al promissari­o acquirente una situazione di detenzione o di possesso utile a formare l’usucapione); 7 la qualificaz­ione del pagamento come “mutuo” è un’espression­e incidental­e della sentenza e, comunque, non riferita al pagamento integrale, o quasi, del prezzo ma alla «correspons­ione anticipata del prezzo in una o più soluzioni». 7 Più in generale, l’interpreta­zione civilistic­a non può essere trasportat­a “di peso” nel campo fiscale, perché va mediata con ragionamen­ti di capacità contributi­va (in tal senso si vedano le sentenze della Cassazione 23584/2012, 1102/2013 e 8655/2015). In particolar­e, nel caso in esame, qualificar­e come “mutuo” (e non come acconto) i pagamenti anticipati, significa tassarli due volte: una prima volta come mutuo, la seconda volta come prezzo. Ciò che appare non ammissibil­e i n una materia, come quella della sequenza “preliminar­e- definitivo”, nella quale la legge stessa, trattandos­i di un’unica manifestaz­ione di capacità contributi­va, impone la detrazione dall’imposta assolta in sede di contratto definitivo, quella pagata in sede di registrazi­one del contratto preliminar­e.

In altre parole, al cospetto di un contratto preliminar­e, i casi paiono essere solo due: o si ritiene che si tratti di un “vero e proprio” contratto preliminar­e e, come tale, lo si tassa; o se vi siano indici che inducano a trattarlo come un contratto definitivo, ne va applicata la conseguent­e tassazione. La configuraz­ione di ipotesi “a mezza via” appare ingiustifi­catamente penalizzan­te e non plausibile.

LA CASSAZIONE Le Entrate prendono spunto da una sentenza ma l’interpreta­zione civilistic­a non può essere trasportat­a «di peso» nel campo fiscale

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