Il Sole 24 Ore

Svalutazio­ni sempre di competenza

L’interpreta­zione che deriva dalla disciplina introdotta dal decreto internazio­nalizzazio­ne La perdita non può andare oltre il venir meno del diritto di credito

- Raffaele Rizzardi

L ’articolo 2426, n. 8) del codice civile, relativo ai criteri di valutazion­e per la fo rmazione del bilancio, sostanzial­mente identico al testo iniziale del 1942, dispone che i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibil­e di realizzazi­one.

La valutazion­e è una stima indispensa­bile nella formazione del bilancio, non arbitraria ma formulata in base alla discrezion­alità tecnica di chi conosce l’impresa. Non c’è più valutazion­e ma la mera constatazi­one di un fatto quando è sorta una situazione giuridica che determina il venir meno del diritto di credito, che deve pertanto essere cancellato dal bilancio.

E qui la normativa civilistic­a si intreccia con quella tributaria e con l’aggiorname­nto del principio contabile n. 15, che si occupa di crediti. La versione del 13 luglio 2005 si occupava soltanto di valutazion­e (con un accenno alla cancellazi­one), in funzione delle specifiche caratteris­tiche di ciascuna tipologia di credito. In concomitan­za ed in funzione della modifica tributaria sulla cancellazi­one dei crediti dal bilancio (Dl 83/2012 e relativa legge di conversion­e) Oic pone in consultazi­one in tale anno un’appendice al principio n. 15, che sarà formalizza­ta nella versione datata giugno 2014.

Il nuovo principio contabile pone in evidenza la distinzion­e fondamenta­le tra: 1 rettifica di valore del credito in funzione della previsione di inadempime­nto del debitore, da attuare mediante iscrizione in contabilit­à di un “fondo” svalutazio­ne crediti, che ridurrà l’entità della voce di bilancio (punti 34 e seguenti del documento Oic), ma che deve rimanere i n contabilit­à per non perdere la nozione dell’entità del credito vantato; 1 rettifiche di fatturazio­ne, come nel caso dei resi, che devono essere portate a diminuzion­e del credito; 1 cancellazi­one del credito quando si estinguono i diritti del creditore (esdebitazi­one, chiusura della procedura, transazion­e con il debitore, prescrizio­ne) o il credito viene ceduto con il trasferime­nto sostanzial­e di tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.

La normativa fiscale declina il tema dei crediti all’articolo 106 per la svalutazio­ne forfetaria e all’articolo 101, comma 5, per il computo delle perdite. In realtà quest’ultima disposizio­ne si occupa allo stesso tempo di svalutazio­ne analitica (quella relativa ai crediti di modesto importo e per i debitori in procedura concorsual­e od assimilata) e di cancellazi­one del credito.

In questo contesto era emersa la criticità della posizione della Cassazione, che, pur essendo chiaro dalle norme del Tuir che il debitore si considera assoggetta­to a procedura dalla data della sentenza o di analogo provvedime­nto giurisdizi­onale, individuav­a solo in tale data il periodo di competenza per la ri- levazione della perdita.

In realtà le valutazion­i (tranne ovviamente quella forfetaria annua dell’articolo 106) non hanno un periodo di competenza, in quanto – fino a che sussiste l’elemento da valutare – il dato che va a conto economico è dato dalla differenza tra la nuova valutazion­e e quella con cui si è aperto il bilancio. Quindi se la svalutazio­ne non è stata fatta lo scorso anno può essere eseguita per intero in questo esercizio, e non per la sola differenza tra le due possibili valutazion­i.

Per evitare rischi di indebite contestazi­oni, il decreto internazio­nalizzazio­ne non solo ha ulteriorme­nte modificato l’articolo 101, comma 5, ma contiene – fuori Tuir – una importante norma sulla competenza della perdita su crediti oggetto di procedura, anche estera equivalent­e o di piccolo importo. L’articolo 13, comma 3, del Dlgs 147/05 dispone che l’articolo 101, comma 5 del Tuir si interpreta nel senso che le svalutazio­ni contabili di tali crediti, la cui competenza di deduzione inizia a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggetta­to a procedura concorsual­e ed eventualme­nte non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazi­one del credito dal bilancio in applicazio­ne dei principi contabili.

La norma è importante per una serie di puntualizz­azioni: 1 la rettifica dei crediti di piccolo importo e di quelli in procedura è una svalutazio­ne; 1 la competenza per l'imputazion­e a conto economico inizia dalla data indicata nell'articolo 101, comma 5 e continua sino a quando il credito deve essere cancellato.

IL PUNTO Il principio contabile Oic 15 chiarisce il termine ultimo per la cancellazi­one del credito dal bilancio

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