Il Sole 24 Ore

Simulazion­e, il «penale» non vale

- Cesare Trapuzzano

La sentenza della Cassazione, Sezione seconda, del 2 agosto 2016, n. 16080/2016 (estensore Antonio Scarpa), ha stabilito che l’efficacia vincolante del giudicato penale in ordine alla simulazion­e tra le parti di un contratto di compravend­ita immobiliar­e non opera automatica­mente nel processo civile, quando la legge civile ponga limitazion­i alla prova della posizione soggettiva controvers­a, che siano state oggetto di violazione nel corso del processo penale, ai sensi dell’articolo 654 del Codice procedura penale.

Nel giudizio civile l’acquirente di un bene immobile aveva richiesto il rilascio del bene acquistato nei confronti del detentore senza titolo del bene stesso. Quest’ultimo si era opposto, sostenendo che chi aveva venduto all’acquirente aveva, a sua volta, acquistato il bene dall’«apparente detentore» in forza di un titolo di cui in sede penale era stata accertata, con effica- cia di giudicato esterno, la simulazion­e assoluta.

I giudici di merito avevano accolto la domanda di rilascio, ritenendo che vi fosse la buona fede del terzo acquirente, ai sensi degli articoli 1415, comma 1 , e 2652, n. 4, del Codice civile. Sul punto, la Corte di legittimit­à ha puntualizz­ato che la prova della mala fede del terzo acquirente era irrilevant­e nel caso di specie, poiché il giudicato sull’accertamen­to della simulazion­e si era formato prima che il bene fosse ceduto dal simulato acquirente al terzo. Quindi il giudicato sarebbe stato opponibile a ogni effetto agli aventi causa, ai sensi dell’articolo 2909 del Codice civile. Solo nel caso di trasferime­nto in pendenza della lite sull’accertamen­to della simulazion­e avrebbe avuto rilievo la buona fede del successore a titolo particolar­e , ai sensi dell’articolo 111, comma 4, del Codice procedura civile.

Non altrettant­o si può sostenere qualora il titolo del terzo sia sta- to conseguito dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamen­to della simulazion­e, poiché in tale momento l’acquisto è a tutti gli effetti da chi non è proprietar­io e il bene non è più «litigioso», con la conseguenz­a che in ogni caso l’acquisto del terzo non può essere fatto salvo. Né l’autorità della cosa giudicata nei confronti degli aventi causa è subordinat­a alla pubblicità della sentenza.

Nondimeno, la sentenza penale di accertamen­to della simulazion­e assoluta della compravend­ita stipulata in favore del dante causa del rivendican­te non è vincolante nel processo civile, qualora siano superate le limitazion­i probatorie fissate dalla legge civile. E in questo caso la prova della simulazion­e è stata raggiunta nel processo penale mediante l’assunzione di testimonia­nze, che sono invece precluse, unitamente alla prova per presunzion­i, secondo l’articolo 1417 del Codice civile, salvo che la domanda sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulat­o, ipotesi non attinente alla fattispeci­e. In tale evenienza, la sentenza penale costituisc­e al più un semplice indizio o un elemento di prova critica in ordine ai fatti in essa eventualme­nte accertati.

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