Simulazione, il «penale» non vale
La sentenza della Cassazione, Sezione seconda, del 2 agosto 2016, n. 16080/2016 (estensore Antonio Scarpa), ha stabilito che l’efficacia vincolante del giudicato penale in ordine alla simulazione tra le parti di un contratto di compravendita immobiliare non opera automaticamente nel processo civile, quando la legge civile ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, che siano state oggetto di violazione nel corso del processo penale, ai sensi dell’articolo 654 del Codice procedura penale.
Nel giudizio civile l’acquirente di un bene immobile aveva richiesto il rilascio del bene acquistato nei confronti del detentore senza titolo del bene stesso. Quest’ultimo si era opposto, sostenendo che chi aveva venduto all’acquirente aveva, a sua volta, acquistato il bene dall’«apparente detentore» in forza di un titolo di cui in sede penale era stata accertata, con effica- cia di giudicato esterno, la simulazione assoluta.
I giudici di merito avevano accolto la domanda di rilascio, ritenendo che vi fosse la buona fede del terzo acquirente, ai sensi degli articoli 1415, comma 1 , e 2652, n. 4, del Codice civile. Sul punto, la Corte di legittimità ha puntualizzato che la prova della mala fede del terzo acquirente era irrilevante nel caso di specie, poiché il giudicato sull’accertamento della simulazione si era formato prima che il bene fosse ceduto dal simulato acquirente al terzo. Quindi il giudicato sarebbe stato opponibile a ogni effetto agli aventi causa, ai sensi dell’articolo 2909 del Codice civile. Solo nel caso di trasferimento in pendenza della lite sull’accertamento della simulazione avrebbe avuto rilievo la buona fede del successore a titolo particolare , ai sensi dell’articolo 111, comma 4, del Codice procedura civile.
Non altrettanto si può sostenere qualora il titolo del terzo sia sta- to conseguito dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della simulazione, poiché in tale momento l’acquisto è a tutti gli effetti da chi non è proprietario e il bene non è più «litigioso», con la conseguenza che in ogni caso l’acquisto del terzo non può essere fatto salvo. Né l’autorità della cosa giudicata nei confronti degli aventi causa è subordinata alla pubblicità della sentenza.
Nondimeno, la sentenza penale di accertamento della simulazione assoluta della compravendita stipulata in favore del dante causa del rivendicante non è vincolante nel processo civile, qualora siano superate le limitazioni probatorie fissate dalla legge civile. E in questo caso la prova della simulazione è stata raggiunta nel processo penale mediante l’assunzione di testimonianze, che sono invece precluse, unitamente alla prova per presunzioni, secondo l’articolo 1417 del Codice civile, salvo che la domanda sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, ipotesi non attinente alla fattispecie. In tale evenienza, la sentenza penale costituisce al più un semplice indizio o un elemento di prova critica in ordine ai fatti in essa eventualmente accertati.