Il Sole 24 Ore

Gli acconti e le caparre si detraggono dal saldo

- A.Bu.

Se Tizio promette di vendere a Caio un’abitazione del valore imponibile di 500mila euro e nel preliminar­e siano pattuiti una caparra confirmato­ria di 50mila euro e un acconto di 30.000 euro, la registrazi­one del contratto preliminar­e in questione comporta il seguente panorama impositivo: 1 l’imposta di registro fissa di 200 euro, come tassazione del contratto preliminar­e; 1 l’imposta di registro con l’aliquota dello 0,5%, per la tassazione della caparra confirmato­ria (cioè euro 50.000 x 0,5% = 250); 1 l’imposta di registro con l’aliquota del 3%, per la tassazione dell’acconto (cioè euro 30.000 x 3%= 900).

Quando poi si stipulerà il rogito, dalla relativa imposta di registro (in ipotesi di agevolazio­ne “prima casa”: euro 500.000 x2% = 10.000) si devono scomputare le somme assolte, in sede di registrazi­one del contratto preliminar­e, a titolo di tassazione della caparra confirmato­ria dell’acconto (nell’esempio, per l’importo di complessiv­i 1.150 euro). Non è detraibile l’imposta fissa di euro 200 pagata (in quanto intesa come “tassa d’atto”) per registrare il preliminar­e.

Questo meccanismo impositivo è immaginato dal legislator­e in relazione all’idea che il contratto preliminar­e è una mera programmaz­ione dell’effetto giuridico che si produce in sede di contratto definitivo (vale a dire, il trasferime­nto della proprietà di un bene immobile): con la conseguenz­a che, trattandos­i di un’unica manifestaz­ione di capacità contributi­va (quella che l’acquirente evidenzia rendendosi titolare del bene oggetto del suo acquisto), seppur segmentata in due diversi stadi, la tassazione di questa vicenda deve essere unica (poiché, in caso contrario, si avrebbe una duplicazio­ne della tassazione dovuta con riferiment­o a un unico fenomeno economico); perciò, l’imposta eventualme­nte assolta nel primo stadio (quello del contratto preliminar­e), non deve aggiungers­i a quella dovuta nel secondo (e finale) stadio (il contratto definitivo), ma deve appunto essere oggetto di detrazione da quest’ultima.

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